Ordinanza n. 6851/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento a) della determinazione n.-OMISSIS-del 10 dicembre 2025, a firma del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento temporaneo presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, notificata in data 16 dicembre 2025 tramite nota prot. -OMISSIS- del Comando Regionale Sicilia; b) della nota n. -OMISSIS- del 14 luglio 2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza, recante preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento: - del diritto del ricorrente ad essere trasferito temporaneamente, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992, presso una delle sedi indicate nell'istanza (Frattamaggiore, Aversa o Giugliano in Campania), al fine di prestare assistenza al proprio fratello, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione del provvedimento di trasferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento temporaneo richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, nonché il preavviso di rigetto e gli atti connessi. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto al trasferimento presso una delle sedi indicate nell'istanza, per prestare assistenza al fratello riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge, con condanna dell'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento. Il ricorso conteneva inoltre un'istanza istruttoria volta ad acquisire i dati sulla consistenza effettiva del personale e sulle tabelle organiche del reparto di appartenenza e delle sedi richieste. All'udienza camerale il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, insistendo per la fissazione dell'udienza di merito e per l'ammissione dell'istruttoria.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza pronunciarsi sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Ha accolto l'istanza istruttoria e ordinato all'Amministrazione di depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, la documentazione relativa alla consistenza della forza effettiva, distinta per ruolo (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri), sia presso il reparto di appartenenza sia presso le tre sedi indicate dal ricorrente, alla data di presentazione dell'istanza, nonché le relative tabelle organiche. Eventuali esigenze di riservatezza devono essere puntualmente motivate e possono essere soddisfatte mediante oscuramento dei dati sensibili non pertinenti. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 7 ottobre 2026. Non è stata definita la domanda di annullamento né è stato accertato il diritto al trasferimento. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
"al fine di prestare assistenza al proprio fratello, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge"
La disposizione costituisce il fondamento della domanda di trasferimento temporaneo proposta dal militare; la sua applicazione nel caso concreto non è stata ancora decisa.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
"portatore di handicap in situazione di gravità"
La condizione di handicap grave del familiare è indicata quale presupposto fattuale della richiesta di trasferimento, senza che l'ordinanza ne valuti definitivamente la sussistenza o gli effetti.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non esamina la relativa legittimità.
art. 4, comma 1, lett. h), d.m. n. 603/1996
È richiamata in relazione alle eventuali esigenze di riservatezza dell'Amministrazione nell'ostensione della documentazione istruttoria; tali esigenze devono essere puntualmente motivate e possono essere gestite mediante oscuramento dei dati sensibili non pertinenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto legislativo, il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato a sostegno dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- In un giudizio ancora non definito nel merito, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione d'ufficio di dati sulla consistenza effettiva del personale e delle tabelle organiche quando tali elementi siano rilevanti per verificare la legittimità del diniego di un trasferimento richiesto per esigenze familiari.
- Quando l'Amministrazione opponga esigenze di riservatezza alla produzione documentale disposta dal giudice, tali esigenze devono essere puntualmente motivate; ove possibile, la tutela della riservatezza deve essere assicurata mediante l'oscuramento dei dati sensibili non pertinenti, anziché mediante il rifiuto integrale dell'ostensione.
- La rinuncia alla domanda cautelare deve essere presa d'atto dal giudice e non comporta la definizione della domanda di merito, per la quale il processo può proseguire mediante attività istruttoria e successiva fissazione dell'udienza pubblica.
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