Sentenza n. 593/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - del provvedimento: Cat.A12/2021/Immig/II Sez/-OMISSIS-, datato -OMISSIS- e notificato all'odierno ricorrente il -OMISSIS-; - di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non noto al ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di lavoro subordinato o attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia pochi mesi prima del compimento della maggiore età e titolare di un permesso per minore età, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato o attesa occupazione. Il diniego è stato impugnato per violazione dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, sostenendo che l’Amministrazione avesse erroneamente valorizzato l’assenza di un provvedimento giudiziale di affidamento e del parere del Comitato per i minori stranieri, che quest’ultimo parere dovesse ritenersi formato per silentium e che l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisirlo d’ufficio. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere, carenza di motivazione e omessa valutazione dell’attività lavorativa e dell’inserimento sociale sopravvenuti. Il ricorrente ha infine sostenuto la sussistenza dei requisiti per la conversione in ragione dell’attività lavorativa svolta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del diniego. Ha rilevato che l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 consente il rilascio del permesso al compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi della legge n. 184/1983 o sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, oggi competente Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. Nel caso concreto non risultava adottato un provvedimento giudiziale di affidamento o di tutela, ma soltanto un collocamento temporaneo presso una struttura per la sorveglianza sanitaria. Quanto al parere, la sua mancanza era imputabile al ricorrente, che non aveva prodotto la documentazione integrativa richiesta, comprendente il provvedimento di tutela o affidamento e la documentazione sui percorsi scolastico, formativo e lavorativo svolti durante la minore età. In tale situazione non poteva formarsi il silenzio assenso, poiché l’Amministrazione non era stata posta in condizione di compiere il necessario accertamento e i documenti mancanti erano nella disponibilità dell’interessato. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato. L’attività lavorativa e l’inserimento sociale successivi al raggiungimento della maggiore età non costituiscono, da soli, requisiti per la conversione del titolo ai sensi della disposizione invocata e non rendono legittima la presenza dello straniero in assenza degli ulteriori presupposti di legge. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
per il periodo massimo di un anno … previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico
La conversione del permesso per minore età al compimento della maggiore età presuppone, per la fattispecie considerata, l’affidamento ai sensi di legge o la sottoposizione a tutela, oltre al previo parere positivo dell’autorità competente; il mero collocamento temporaneo presso una struttura non è sufficiente.
art. 33 d.lgs. 286/1998
Individua il Comitato per i minori stranieri richiamato dall’art. 32, comma 1-bis; nel caso concreto le relative funzioni risultano esercitate dalla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
art. 2 l. 184/1983
Rileva quale disposizione cui l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 collega l’affidamento rilevante ai fini della conversione del permesso.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 richiede, nella fattispecie prevista dalla norma, che il minore straniero non accompagnato sia stato affidato ai sensi dell’art. 2 l. 184/1983 oppure sottoposto a tutela, non essendo sufficiente il mero collocamento temporaneo presso una struttura di accoglienza o sanitaria.
- Il parere positivo dell’autorità competente previsto dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 costituisce un presupposto della conversione del permesso; il suo mancato rilascio non determina la formazione del silenzio assenso quando l’interessato non abbia prodotto la documentazione necessaria richiesta dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti.
- Il silenzio assenso non può formarsi se il comportamento dell’istante impedisce all’Amministrazione di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del titolo e la documentazione mancante è nella disponibilità esclusiva dell’interessato.
- Lo svolgimento di attività lavorativa e l’inserimento sociale maturati dopo il raggiungimento della maggiore età non costituiscono, di per sé, requisiti per la conversione del permesso ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998.
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