Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20473/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva presentato istanza ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 per ottenere la disapplicazione dell’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, che limita il riporto delle perdite nelle operazioni di fusione. L’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato l’istanza inammissibile per difetto di preventività, ritenendola come non presentata. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la decisione fosse priva di motivazione reale, perché composta da affermazioni di stile. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso l’intento elusivo solo perché la fusione era inserita in un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall., senza verificare i presupposti richiesti per la disapplicazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata non conteneva una motivazione effettiva sulla verifica dei presupposti per la disapplicazione della norma antielusiva: si limitava ad affermare, in modo apodittico, che l’inserimento della fusione in un accordo di ristrutturazione escludeva l’intento elusivo. Tale motivazione non superava il "minimo costituzionale" richiesto. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973

    norma richiamata quale base dell'istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva; la Corte evidenzia che, nel merito, occorre verificare i presupposti previsti per la disapplicazione.

  • art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986

    disciplina che limita il riporto delle perdite nelle fusioni; la sua eventuale disapplicazione richiede una verifica specifica dei presupposti, non potendo fondarsi su una mera affermazione sull'assenza di intenti elusivi.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato insieme agli artt. 53 e 61 del medesimo decreto per censurare il difetto di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato a sostegno della censura di nullità per carenza motivazionale.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato a sostegno della censura di nullità per carenza motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare che la sentenza deve essere sorretta da una motivazione reale e non meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio denunciato è la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il secondo motivo è formulato come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma sul riparto dell'onere della prova, ma il relativo esame resta assorbito.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni, ma il relativo esame resta assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni, ma il relativo esame resta assorbito.

  • art. 182-bis l. fall.

    richiamato come contesto dell'accordo di ristrutturazione in cui era inserita l'operazione di fusione; la Corte precisa che ciò, da solo, non basta a fondare la decisione sulla disapplicazione.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione si riduce a formule apodittiche o di stile e non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Ai fini della disapplicazione di una norma antielusiva che limita un beneficio fiscale, non è sufficiente richiamare in astratto un contesto di ristrutturazione o di salvataggio dell'impresa: occorre verificare specificamente i presupposti normativi richiesti dalla disciplina di riferimento.
  • Quando il primo motivo di ricorso comporta la cassazione per difetto assoluto di motivazione, le ulteriori censure che investono il merito della valutazione risultano assorbite.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione richiede almeno il rispetto del "minimo costituzionale": in mancanza di una motivazione effettiva, la decisione è nulla.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.