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Sentenza

Sentenza n. 664/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del foglio di via obbligatorio (F.V.O.) emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro, in data 22.03.2021, Cat. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202100749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Catanzaro, recante il divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per tre anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio sostenendo: la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e degli artt. 24, 97 e 113 Cost. per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dell'art. 2 d.lgs. 159/2011 e la nullità ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990 per la mancata indicazione dell'ordine di rimpatrio nel Comune di residenza; la violazione dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 e dell'art. 21-octies l. 241/1990, nonché il difetto di motivazione, per l'inconferenza dei precedenti di polizia e per l'assenza di un adeguato giudizio concreto di pericolosità; infine, la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, assumendo l'eccessiva vaghezza delle norme poste a base della limitazione della libertà di circolazione. Il foglio di via era stato motivato dal controllo del ricorrente, in una zona di spaccio del Comune di Catanzaro, mentre si trovava insieme a un soggetto gravato da precedenti di polizia, e dalla dichiarazione di essersi recato sul posto per procurarsi stupefacenti per uso personale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione con funzione cautelare e caratterizzata da urgenza in re ipsa, diretta a fronteggiare un pericolo attuale e grave per la pubblica sicurezza. La compressione del contraddittorio procedimentale è inoltre bilanciata dalla possibilità di proporre ricorso gerarchico al Prefetto, nel quale possono essere dedotte anche questioni di merito. Ha respinto anche la censura relativa alla mancata indicazione dell'ordine di rimpatrio: la carenza di tale prescrizione non incide sulla validità del divieto di ritorno, poiché l'oggetto del provvedimento resta determinato e chiaramente individuabile; l'eventuale integrazione dell'ordine di rimpatrio sarebbe anzi più gravosa per il destinatario. La mancanza non determina quindi né annullabilità né nullità per difetto di un elemento essenziale. Quanto alla motivazione e al giudizio di pericolosità, il Collegio ha valorizzato i precedenti di polizia del ricorrente in materia di stupefacenti, oltraggio a pubblico ufficiale, furto e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, nonché la precedente sottoposizione ad avviso orale e a un divieto di ritorno, insieme al nuovo controllo in zona di spaccio con altro soggetto pregiudicato. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a rendere non irragionevole il giudizio prognostico dell'amministrazione. Il sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche dell'autorità di pubblica sicurezza è stato qualificato come debole, limitato alla verifica dei fatti, del procedimento logico-valutativo e della correttezza, ragionevolezza, proporzionalità e attendibilità della valutazione, senza sostituire il giudizio del giudice a quello amministrativo. È stata infine respinta la censura fondata sull'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, poiché l'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 individua con sufficiente precisione il comportamento rilevante, i beni giuridici tutelati e la necessità di fondare la misura su specifici elementi di fatto, distinguendosi dalla fattispecie dell'art. 1, lett. a), ritenuta incostituzionalmente indeterminata dalla Corte costituzionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori e il gratuito patrocinio precedentemente ammesso è stato revocato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La fattispecie richiede specifici elementi di fatto dai quali desumere sia la dedizione del soggetto alla commissione di reati sia l'attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni indicati dalla norma; la previsione è sufficientemente precisa.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    le persone indicate nell’art. 1 devono essere ... pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza o di dimora abituale

    Il foglio di via obbligatorio presuppone l'inquadramento del destinatario in una delle categorie dell'art. 1, la pericolosità per la sicurezza pubblica e la presenza fuori dal luogo di residenza o dimora abituale. La mancata indicazione dell'ordine di rimpatrio non determina, nel caso esaminato, l'invalidità del divieto di ritorno.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è richiesta per il foglio di via obbligatorio, in ragione della funzione cautelare e dell'urgenza in re ipsa della misura di pubblica sicurezza.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La mancata indicazione dell'ordine di rimpatrio non comporta nullità per carenza di un elemento essenziale quando il divieto territoriale e la sua durata sono chiaramente individuabili.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il richiamo è effettuato in relazione alla censura concernente i vizi dell'atto e la motivazione del giudizio di pericolosità; il TAR ha comunque escluso l'illegittimità sulla base della sufficienza degli elementi indicati nel provvedimento.

  • art. 2 Protocollo n. 4 CEDU

    La limitazione della libertà di circolazione è compatibile con il parametro convenzionale quando la disciplina interna individua con sufficiente precisione i comportamenti rilevanti, i beni tutelati e gli elementi di fatto necessari per l'adozione della misura.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011

    La diversa esigenza di tipicità rilevante nei procedimenti penali, ai fini della disapplicazione incidentale del provvedimento preventivo posto a base dell'imputazione, non determina l'invalidità amministrativa del foglio di via per la mancata indicazione dell'ordine di rimpatrio.

Massime di principio

  • L'adozione del foglio di via obbligatorio richiede che il destinatario sia riconducibile a una delle categorie soggettive previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011, sia concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica e si trovi fuori dal luogo di residenza o di dimora abituale.
  • Per il foglio di via obbligatorio, l'amministrazione deve motivare su due profili distinti e concorrenti: la dedizione del soggetto alla commissione di reati e l'attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni specificamente indicati dalla legge, mediante elementi di fatto specifici e concreti idonei a sostenere un giudizio prognostico.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione del foglio di via obbligatorio, poiché la misura di prevenzione svolge una funzione cautelare ed è caratterizzata da urgenza in re ipsa; la possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto costituisce una forma di tutela successiva del destinatario.
  • La mancata indicazione dell'ordine di rimpatrio nel Comune di residenza non determina la nullità del foglio di via quando il divieto di ritorno nel territorio indicato e la relativa durata siano chiaramente individuabili; l'omissione di una prescrizione ulteriore e più gravosa non lede l'interesse del destinatario all'annullamento.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione tecnica della pericolosità è limitato alla verifica piena dei fatti e della logicità, ragionevolezza, proporzionalità, attendibilità e correttezza del percorso valutativo, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'autorità competente.
  • L'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 presenta un sufficiente grado di determinatezza perché delimita i comportamenti rilevanti, i reati offensivi dei beni tutelati e la necessità di fondare la misura su precisi elementi di fatto.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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