Sentenza n. 1081/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Mantova n. 28/2025, pubblicata in data 23 gennaio 2025 ed avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 28/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero in forma esecutiva il 25 febbraio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a metterla a disposizione o a fornire un equipollente. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l'inerzia ministeriale, consistita nel mancato rilascio della carta e nel mancato accredito delle somme dovute. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione entro sessanta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni successivo ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente eseguito il giudicato mediante accredito dell'importo dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero, nel corso del giudizio, ha dato piena esecuzione alla sentenza azionata. Nonostante la sopravvenuta esecuzione abbia eliminato l'interesse alla decisione di merito sull'ottemperanza, il giudice ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale e causale, rilevando che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso. Il Ministero è stato condannato a rifondere 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Fondava la domanda di ottemperanza e, al comma 4, lett. e), la richiesta di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; tale richiesta non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro per ogni successiva violazione o inosservanza o per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14 D.L. 669/1996, convertito in legge 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 327 c.p.c.
È richiamato per il termine lungo di impugnazione, decorso il quale la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la piena esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla pronuncia conformativa o sostitutiva del giudice.
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, anche se il processo si conclude con la cessazione della materia del contendere, in applicazione del criterio della soccombenza causale.
- La domanda di ottemperanza può riguardare l'obbligo dell'amministrazione di adottare gli atti necessari per dare concreta attuazione a una pronuncia passata in giudicato che riconosca somme o utilità determinate in favore del privato.
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