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Sentenza

Sentenza n. 12323/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale di accertamento dell'idoneità psicofisica, n. 1934187 del 27 agosto 2025 redatto dalla Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; - della graduatoria finale dei candidati partecipanti, attualmente in itinere, nella parte in cui pregiudica l'idoneità di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 febbraio 2026: - del decreto pubblicato dalla Direzione Centrale Per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2025, recante la graduatoria finale relativamente al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22 aprile 2025 pubblicato sul Portale del reclutamento con il quale è stato bandito il concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato; - di ogni altro atto presupposto connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale del ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto dell'odierno ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202511182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di accertamento dell'inidoneità psicofisica per deficit della forza muscolare e graduatoria finale del concorso per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica lo aveva dichiarato inidoneo per deficit della forza muscolare, rilevando un valore di handgrip pari a 29,9 kg, nonché la graduatoria finale nella parte in cui risultava pregiudicato dalla sua esclusione. Ha dedotto l'inattendibilità dell'accertamento concorsuale e l'erroneità delle conclusioni amministrative, anche alla luce della documentazione sanitaria rilasciata da strutture accreditate e da altri sanitari dopo la visita concorsuale. Il TAR, dubitando della sufficienza dell'istruttoria svolta e della certezza dell'inidoneità, ha disposto una verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare. La verificazione ha accertato, mediante nuovo test eseguito secondo le modalità previste dalla normativa, l'assenza, alla data dell'esame, di un deficit di forza rilevante ai fini dell'esclusione. Il Ministero non ha contestato né le modalità della verificazione né le relative risultanze.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. La verificazione ha confermato che il ricorrente non presentava, alla data del 4 novembre 2025, il deficit di forza posto a fondamento dell'inidoneità concorsuale. Il Collegio, non ravvisando ragioni per discostarsi dalle conclusioni del verificatore e considerata l'assenza di contestazioni dell'amministrazione, ha ritenuto verosimile che l'esito dell'accertamento concorsuale fosse derivato da un difetto di istruttoria. Ha quindi annullato il provvedimento di esclusione e imposto all'amministrazione di sottoporre il ricorrente agli ulteriori accertamenti di idoneità previsti dalla lex specialis e non ancora svolti; in caso di esito positivo, il candidato dovrà essere inserito nella graduatoria finale nella posizione spettante. Le spese processuali sono state compensate, salvo la condanna del Ministero al pagamento di 500 euro per le spese di verificazione e del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, Tabella A, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    deficit della forza muscolare (handgrip in Kg 29,9)

    La disposizione è stata indicata dall'amministrazione quale parametro normativo della causa di inidoneità psicofisica; la verificazione ha accertato l'insussistenza concreta del deficit rilevante ai fini escludenti.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Hanno costituito la base normativa per la verificazione disposta dal TAR al fine di accertare la sussistenza della causa di esclusione psicofisica.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 6-bis1, d.P.R. n. 115/2002

    È stato richiamato per porre a carico dell'amministrazione il contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando l'idoneità psicofisica costituisce requisito di ammissione o prosecuzione in una procedura concorsuale e la documentazione sanitaria prodotta dal candidato pone in dubbio l'affidabilità dell'accertamento amministrativo, il giudice può disporre una verificazione per accertare in modo tecnico e imparziale la sussistenza della causa di esclusione.
  • Le risultanze di una verificazione disposta dal giudice possono fondare l'annullamento dell'esclusione concorsuale quando accertano l'insussistenza, alla data dell'esame verificativo, della patologia o del deficit posto a fondamento dell'inidoneità e l'amministrazione non contesta né le modalità dell'accertamento né le sue conclusioni.
  • L'accertamento concorsuale dell'inidoneità psicofisica è illegittimo per difetto di istruttoria quando, alla luce della documentazione sanitaria disponibile e delle risultanze di una verificazione giudiziale, non risulta sufficientemente certa la sussistenza del requisito fisico escludente.
  • L'annullamento dell'esclusione per inidoneità psicofisica non comporta automaticamente la dichiarazione definitiva di idoneità, se restano da svolgere ulteriori accertamenti previsti dalla lex specialis; l'amministrazione deve rinnovare tali accertamenti e, in caso di esito positivo, collocare il candidato nella graduatoria nella posizione spettante.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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