Sentenza del 23/05/2018 n. 2116 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Rimborso Irap - Professionista - Autonoma organizzazione - Dotazione strumentale minima - Diritto al rimborso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di rimborso è stata riconosciuta: l’assenza di un’autonoma organizzazione esclude il presupposto impositivo dell’IRAP. Il professionista ha quindi diritto alla restituzione dell’imposta versata, nei limiti accertati nel giudizio e nel rispetto delle condizioni applicabili al rimborso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto di non essere soggetto all’IRAP per assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. L’attività professionale era svolta mediante una dotazione di beni strumentali non eccedente il minimo indispensabile e senza un impiego di lavoro altrui superiore a quello di un dipendente con mansioni meramente esecutive. In tali condizioni, il professionista non dispone di una struttura organizzativa autonoma idonea a potenziare la propria attività.
Norme richiamate
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L’IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un’attività autonomamente organizzata. Per il professionista, tale requisito non sussiste quando l’organizzazione è limitata a beni strumentali indispensabili e all’eventuale impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451
Il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
La sentenza stabilisce criteri concreti per escludere l’autonoma organizzazione: la dotazione strumentale deve essere minima e il lavoro altrui, se presente, non deve avere carattere qualificato o incidere significativamente sulla capacità produttiva del professionista.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare caso per caso l’effettiva presenza di un’autonoma organizzazione.
- L’utilizzo di beni strumentali ordinari e indispensabili per lo svolgimento dell’attività, da solo, non dimostra l’autonoma organizzazione.
- La presenza di un solo dipendente con mansioni esecutive non esclude necessariamente il rimborso; diventano invece rilevanti un numero maggiore di dipendenti, personale qualificato o un’organizzazione significativamente strutturata.
- Per valutare il diritto al rimborso occorre esaminare concretamente entità dei beni strumentali, costi, personale impiegato e ruolo effettivo del professionista nell’attività.
- La richiesta di rimborso deve comunque rispettare i termini e gli oneri probatori previsti dalla disciplina tributaria.
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