Sentenza n. 62/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione di Consiglio comunale n. 30, assunta nella seduta del 30 maggio 2023, con immediata eseguibilità, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Locorotondo dal 30 giugno 2023 al 14 luglio 2023, di “approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000”; - ove occorra, di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorchè non conosciuto, lesivo delle prerogative dei Consiglieri comunali di minoranza ricorrenti, ivi compresi la Relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto 2022, sottoscritta dal Revisore in data 19 maggio 2022 e comunicata ai consiglieri comunali con nota del Presidente del Consiglio prot. 10590 del 22 maggio 2023; della D.G.C. n. 55 del 26 giugno 2023, di rettifica dello schema di rendiconto, portata all'approvazione del Consiglio comunale nella seduta del 12 luglio 2023; - ove occorra, in parte qua, degli artt. 35 e 47 del Regolamento di Contabilità Armonizzata vigente, testo approvato con D.C.S. n. 23 del 7 agosto 2020 e s.m.i.; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 settembre 2023: - della deliberazione di Consiglio comunale n. 55, assunta nella seduta del 29 luglio 2023, recante approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, richiamato e posto a fondamento del predetto atto deliberativo; - ove occorra, degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, ivi compresa (i) la Deliberazione di Consiglio comunale n. 30, assunta nella seduta del 30 maggio 2023, con immediata eseguibilità, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Locorotondo dal 30 giugno 2023 al 14 luglio 2023, di “approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. n. 267/2000”; (ii) la Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto 2022, sottoscritta dal Revisore in data 19 maggio 2022 e comunicata ai consiglieri comunali con nota del Presidente del Consiglio prot. 10590 del 22 maggio 2023; (iii) la DGC n. 55 del 26 giugno 2023, di rettifica dello schema di rendiconto, portata all’approvazione del Consiglio comunale nella seduta del 12 luglio 2023; (iv) gli artt. 35 e 47 del Regolamento di Contabilità Armonizzata vigente, testo approvato con D.C.S. n. 23 del 7 agosto 2020 e s.m.i..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata adottata in conformità alla dichiarazione dei ricorrenti e al principio dispositivo, poiché le circostanze sopravvenute avevano fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022 e, con motivi aggiunti, deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, oltre agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, tutti consiglieri comunali di minoranza, avevano chiesto l’annullamento della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022, degli atti presupposti e connessi, della relazione dell’organo di revisione, della deliberazione di rettifica dello schema di rendiconto e, ove occorrente, di alcune disposizioni del regolamento di contabilità armonizzata. Con motivi aggiunti avevano impugnato anche la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e i relativi atti presupposti. Il Comune si era costituito eccependo profili di inammissibilità e contestando nel merito le pretese. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando che, nelle annualità successive, l’Amministrazione aveva rispettato i termini di esame dei documenti finanziari e le prerogative della minoranza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravvengono circostanze che fanno venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse può condurre alla declaratoria di improcedibilità quando sia coerente con il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia e il giudice vi proceda in applicazione del principio dispositivo.
- La successiva regolarizzazione dell’azione amministrativa, tale da assicurare per il futuro le prerogative procedimentali che si assumevano lese, può determinare il venir meno dell’interesse attuale all’annullamento degli atti precedentemente impugnati.
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