Sentenza n. 889/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo emesso dal Tribunale di Catanzaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro del 2 novembre 2020, n. 1058, con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro era stata condannata al pagamento di € 59.042,11, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, alle spese della procedura monitoria e agli accessori di legge. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato all'amministrazione il 29 gennaio 2021. A fronte della mancata esecuzione, la società ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo anche il rimborso di € 45,00 per la documentazione notarile relativa all'estratto delle scritture contabili. L'amministrazione non si è costituita né ha fornito prova dell'adempimento; la ricorrente ha tuttavia chiesto due differimenti della trattazione in vista di un possibile pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo costituiva titolo giurisdizionale definitivo e che l'amministrazione non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di adempiere integralmente al giudicato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, mediante pagamento entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere nei successivi 90 giorni decorrenti dall'istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, dovrà gravare sull'amministrazione inadempiente. È stata respinta la richiesta di € 45,00 per l'estrazione notarile delle scritture contabili, trattandosi di spesa anteriore alla formazione del titolo e quindi da far valere nel giudizio di cognizione. L'Azienda Sanitaria è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione integrale di una decisione giurisdizionale definitiva non adempiuta dall'amministrazione; il giudice può assegnare un termine e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dello specifico giudizio di ottemperanza e consente l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo l'adempimento del giudicato.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Il decreto ingiuntivo posto in esecuzione comprendeva interessi al tasso previsto dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla scadenza della fattura sino al soddisfo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una decisione giurisdizionale definitiva impone all'amministrazione una prestazione pecuniaria e l'amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare, per il caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta incaricato di eseguire il giudicato, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
- L'oggetto dell'ottemperanza resta circoscritto all'esecuzione del titolo giudiziale: le spese anteriori alla formazione del titolo, non comprese nella decisione da eseguire, non possono essere riconosciute per la prima volta dal giudice dell'ottemperanza e devono essere richieste nel giudizio di cognizione.
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