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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9429/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, la dichiarazione di ricusazione proposta dalla difesa di Pisoni nei confronti della G.i.p. dr.ssa Laura De Gregorio. Il ricorrente sosteneva l'inosservanza dell'art. 38 c.p.p., deducendo che la dichiarazione di ricusazione depositata il 10.09.2021 era tempestiva in quanto l'udienza preliminare del 28.05.2021, rinviata al 14.09.2021, si era conclusa senza i controlli sulla regolare costituzione delle parti, così configurandosi la tempestività della dichiarazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la difesa del ricorrente, con memoria del 09.12.2021, aveva dichiarato di rinunciare al ricorso lamentando la carenza di interesse in ragione dell'imminente trasferimento della dr.ssa De Gregorio. Nonostante tale rinuncia non fosse documentata, la Corte l'ha ritenuta idonea a manifestare la volontà di abdicare alla decisione, poiché i fatti addotti avrebbero di fatto risolto la questione. Per quanto riguarda le sanzioni ex art. 616 c.p.p., la Corte ha ritenuto che, trattandosi di rinuncia dovuta a fatti indipendenti dalla volontà del ricorrente, non dovesse applicarsi la sanzione pecuniaria prevista. Tuttavia, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla tempestività della dichiarazione di ricusazione; la Corte ha però deciso l'inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'interesse, senza entrare nel merito della presunta violazione di tale norma

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che prevede una sanzione pecuniaria per ricorsi infondati/abusive; la Corte ha comunque escluso l'applicazione della sanzione in presenza di una rinuncia motivata da fatti indipendenti dalla volontà del ricorrente (imminente trasferimento del giudice)

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso, anche se non documentalmente provata, può essere ritenuta efficace quando emergono fatti concreti che rendono venuto meno l'interesse alla decisione (es. trasferimento del giudice oggetto della ricusazione)
  • Se il motivo del ricorso perde di rilevanza per fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del ricorrente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
  • La rinuncia o la sopravvenuta mancanza di interesse può evitare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p., quando la causa della rinuncia sia estranea a una strategia dilatoria o abusiva
  • La tempestività della dichiarazione di ricusazione (art. 38 c.p.p.) resta un profilo autonomo di valutazione: per evitare rischi di inammissibilità è preferibile depositare la dichiarazione non appena si abbia conoscenza della causa di sospetto di parzialità e documentarne le ragioni
  • Anche se si rinuncia al gravame, il ricorrente può comunque essere condannato al pagamento delle spese processuali

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