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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19487/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Poloni, tramite difensori, ha impugnato l'ordinanza di consegna emessa in esecuzione di un mandato d'arresto europeo spagnolo per traffico illecito di stupefacenti (18/11/2021). I motivi prospettati sono due: 1) nullità/inefficacia della rinuncia all'impugnazione espressa in udienza il 17/04/2025, ritenuta una rinuncia preventiva non conforme all'art. 589 cod. proc. pen.; 2) violazione degli artt. 10, comma 1, e 14, comma 2, della legge 22/04/2005 n.69 poiché il consenso alla consegna sarebbe stato reso senza adeguata informazione sulla natura e sul contenuto del mandato d'arresto europeo (non chiarito se processuale o esecutivo), sullo stato del procedimento in Spagna, su eventuali misure cautelari o sentenze e sulle conseguenze dell'adesione (irrevocabilità, possibilità di impugnazione).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Sul primo motivo ha stabilito che la rinuncia all'impugnazione così formulata era una rinuncia preventiva e quindi inefficace: il ricorso è pertanto ammissibile. Sul secondo motivo ha accertato che non è stata fornita al ricorrente un'informazione adeguata e chiara sulla natura del mandato d'arresto europeo e sulle conseguenze del consenso, con riferimento anche ai principi della decisione quadro 2002/584 e alla giurisprudenza consolidata; per tali carenze ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per sanare il vizio e pronunciarsi nuovamente sulla esecuzione del mandato.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. proc. pen.

    disciplina la rinuncia all'impugnazione

    La rinuncia prevista dall'art. 589 presuppone l'avvenuto concreto esercizio del diritto di impugnare (quindi è atto abdicativo successivo all'impugnazione); la cosiddetta 'rinuncia preventiva' è estranea alla norma e non impedisce la proposizione e l'ammissibilità di un ricorso successivo

  • art. 591, lett. d) cod. proc. pen.

    prevede cause di inammissibilità del ricorso

    La rinuncia preventiva non può essere fatta valere come causa di inammissibilità ai sensi di questa disposizione

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 10, comma 1

    il presidente della corte di appello ... procede a sentire la persona ... informandola ... del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna ...; il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili

    L'informazione prevista deve essere resa in lingua conosciuta dal ricercato ed essere esaustiva affinché il consenso alla consegna sia consapevole e valido; l'irrevocabilità del consenso deve essere comunicata

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 14 (comma 2 e comma 5)

    disciplinano la procedura di esecuzione del mandato d'arresto europeo e l'effetto del consenso

    L'ordinanza di consegna può essere pronunciata anche in presenza di consenso ex art. 14; tuttavia il consenso è efficace solo se preceduto da adeguata informazione e assistenza difensiva

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 17

    richiamato erroneamente nel dispositivo dall'ordinanza impugnata

    Il riferimento formale a disposizioni non pertinenti costituisce un errore materiale se le condizioni di legge applicabili sono altre (art. 14) e va corretto senza pregiudicare i diritti della parte

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 19

    prevede condizioni particolari per la consegna quando il mandato è emesso per fini processuali

    Se il MAE è per finalità processuali (e non per esecuzione), la consegna può/dove essere subordinata a garanzie relative all'esecuzione della pena o misura e alla possibilità di scontare in Italia eventuali misure detentive

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (CE)

    art. 11 e art. 13: diritto di essere informato sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo; consenso raccolto conformemente al diritto interno e reso volontariamente e con piena consapevolezza

    Il diritto dell'Unione impone che il consenso alla consegna sia espresso in condizione di piena consapevolezza; gli Stati membri devono assicurare informazione adeguata e assistenza legale al ricercato

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 6, n. 25559 del 25/06/2024, Oueslati)

    interpretazione degli artt. 10 e 14 della legge n. 69 del 2005

    Per la validità del consenso è necessario che la persona sia assistita da un difensore e sia stata adeguatamente informata sul contenuto del MAE, sulle conseguenze dell'adesione e sull'irrevocabilità del consenso

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione su rinuncia all'impugnazione (es. Sez. 1, n. 3798 del 21/06/1995, Ayed Rafih)

    rinuncia preventiva all'impugnazione priva di efficacia preclusiva

    Orientamento costante: la rinuncia preventiva non è idonea a precludere la successiva tempestiva impugnazione

Massime di principio

  • La 'rinuncia preventiva' all'impugnazione espressa prima che sia stato esercitato concretamente il diritto di impugnare è inefficace: il difensore può validamente proporre ricorso successivo.
  • Il consenso alla consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo è valido solo se la persona è stata adeguatamente informata in una lingua nota e ha avuto assistenza legale: assenza di tali condizioni invalida il consenso.
  • È essenziale che il mandato d'arresto europeo sia chiaro circa la sua natura (processuale vs esecutivo); in caso di ambiguità la consegna non può ritenersi fondata su consenso valido.
  • Se il MAE è stato emesso per fini processuali, la Corte di appello deve valutare e, se previsto dalla legge, subordinare la consegna a garanzie relative alla esecuzione della pena e al diritto del ricercato (rif. art. 19 legge n.69).
  • Il verbale d'udienza deve recare in modo chiaro le informazioni rese al ricercato (natura del MAE, stato del procedimento, eventuali misure o condanne, irrevocabilità del consenso) poiché la mancanza di documentazione può determinare l'annullamento dell'ordinanza.
  • In presenza di difetto informativo o di vizi procedurali relativi al consenso, la via corretta è l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio che colmi le lacune informative.

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