Cassazione Penale, Ordinanza n. 19484/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato dichiarato responsabile in primo grado del delitto di furto aggravato e che ha poi proposto appello contro la sentenza del Tribunale. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello per asserita genericità dei motivi. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha denunciato violazione di legge, sostenendo che l'appello non fosse generico e che tale conclusione fosse smentita dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva affrontato nel dettaglio le censure difensive. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che i motivi di appello, pur seguendo un proprio approccio critico, non esplicitavano il ragionamento a fondamento delle censure e quindi non erano idonei a scalfire la motivazione di primo grado, con conseguente inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo dedotto fosse manifestamente infondato, poiché i motivi di appello non erano effettivamente correlati alle ragioni della decisione del Tribunale e non contenevano un percorso argomentativo idoneo a confutare la sentenza impugnata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, richiamata come reato base ascritto all'imputato.
art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Aggravante del furto, richiamata quale circostanza contestata nel capo di imputazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
I motivi di ricorso sono inammissibili non solo se intrinsecamente indeterminati, ma anche se privi della necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, i motivi devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza o dell'ordinanza impugnata: non è sufficiente una critica autonoma o astratta se non spiega perché la decisione sia erronea.
- L'inammissibilità colpisce anche i motivi formalmente articolati ma privi di reale confutazione della motivazione del provvedimento impugnato, perché l'atto di impugnazione non può prescindere dalle ragioni poste a base della decisione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo le ipotesi di esclusione previste dalla legge.
Come è indicizzato
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