Direttiva 2000/63
Direttiva 2000/63/CE della Commissione, del 5 ottobre 2000, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ((Testo rilevante ai fini del SEE).)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla direttiva 96/77/CE per completare il quadro dei requisiti di purezza applicabili agli additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti. Adegua inoltre lo standard relativo al butilidrossianisolo (BHA) tenendo conto dello sviluppo tecnico e delle specifiche Codex Alimentarius. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 marzo 2001, con una clausola di salvaguardia per i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima di tale data.
Modifica della direttiva 96/77/CE per completare e aggiornare i requisiti di purezza di specifici additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche alla direttiva 96/77/CE relative ai requisiti di purezza degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Sul piano materiale riguarda gli additivi alimentari elencati nella direttiva 95/2/CE e, in particolare, l’E 320 (butilidrossianisolo, BHA) e gli altri additivi per i quali vengono introdotti requisiti di purezza nell’allegato della direttiva modificata. È rilevante anche per i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima del 31 marzo 2001, che beneficiano di un regime transitorio fino a esaurimento scorte.
Modifica dei requisiti di purezza per additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti
La direttiva 2000/63/CE della Commissione interviene sulla direttiva 96/77/CE per completare e aggiornare i requisiti di purezza specifici applicabili agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Il provvedimento risponde all’esigenza di armonizzazione tecnica del mercato alimentare e richiama, come riferimento scientifico, le specifiche e le tecniche di analisi del Codex Alimentarius (JECFA).
Finalità e contesto normativo
La direttiva si colloca nel quadro della direttiva 89/107/CEE e della direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. I considerando evidenziano tre esigenze principali: completare i requisiti di purezza per gli additivi ancora non coperti dalla direttiva 96/77/CE; aggiornare le specifiche del butilidrossianisolo (BHA, E 320) per tenere conto dello sviluppo tecnico; allineare le valutazioni alle indicazioni del Codex Alimentarius.
Modifiche alla direttiva 96/77/CE
L’articolo 1 dispone due interventi puntuali sulla direttiva 96/77/CE:
- il testo relativo all’E 320 - butilidrossianisolo (BHA) nell’allegato viene sostituito con il testo dell’allegato I della direttiva 2000/63/CE;
- nell’allegato della direttiva 96/77/CE viene inserito il testo dell’allegato II della direttiva 2000/63/CE.
La direttiva mira così a integrare il corpus delle specifiche di purezza per i restanti additivi alimentari menzionati nella direttiva 95/2/CE.
Riferimenti tecnici e controllo di sicurezza
Il legislatore europeo richiama espressamente le specifiche del Codex Alimentarius e le tecniche di analisi elaborate dal JECFA. Inoltre, prevede un meccanismo di controllo sostanziale: qualora gli additivi siano prodotti con metodi o materiali di partenza significativamente diversi rispetto a quelli considerati nella valutazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana, oppure siano diversi da quelli contemplati dalla direttiva, devono essere sottoposti all’esame del comitato competente, che ne valuta la sicurezza con particolare attenzione ai requisiti di purezza.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 marzo 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione le misure nazionali di recepimento.
Il medesimo articolo lascia agli Stati membri la scelta delle modalità con cui inserire il riferimento alla direttiva nelle norme di recepimento, prevedendo che tale riferimento sia contenuto nell’atto o accompagnato alla pubblicazione ufficiale.
Regime transitorio
Per evitare effetti retroattivi immediati sul mercato, l’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 marzo 2001 e non conformi alla direttiva possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Si tratta di una clausola transitoria importante per gli operatori della filiera alimentare.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori del settore alimentare e per i consulenti fiscali-legali, la direttiva rileva soprattutto per l’aggiornamento delle specifiche tecniche e documentali dei prodotti contenenti additivi disciplinati dalla direttiva 96/77/CE. Resta essenziale verificare la conformità delle formulazioni, delle materie prime e delle specifiche analitiche, nonché distinguere tra prodotti nuovi e stock già immessi sul mercato prima del termine di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei requisiti di purezza degli additivi alimentari
La direttiva modifica la direttiva 96/77/CE, sostituendo nell’allegato il testo relativo all’E 320 - butilidrossianisolo (BHA) con quello dell’allegato I della presente direttiva e inserendo nell’allegato della direttiva 96/77/CE il testo dell’allegato II. L’obiettivo è completare i requisiti di purezza per i restanti additivi alimentari menzionati nella direttiva 95/2/CE.
Adeguamento tecnico e riferimento al Codex Alimentarius
Il testo evidenzia la necessità di aggiornare i requisiti di purezza del BHA per tenere conto dello sviluppo tecnico. Le specifiche e le tecniche di analisi del Codex Alimentarius, elaborate dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA), sono richiamate come parametro di riferimento. Se additivi alimentari sono preparati con metodi o materiali di partenza significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico dell’alimentazione umana, o se sono diversi da quelli menzionati nella direttiva, essi devono essere sottoposti all’esame del comitato per la valutazione della sicurezza, con particolare riguardo ai requisiti di purezza.
Termine di recepimento e obbligo di informazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 marzo 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Quando adottano tali misure, devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato
I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 marzo 2001, e non conformi alla direttiva, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
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