Cassazione Penale, Sentenza n. 18813/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca di euro 350,00 e di due telefoni cellulari disposta nella sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. sostenendo che la somma e i telefoni sono giustificabili con redditi da lavoro sommerso (attività di facchino con reddito dichiarato di circa euro 700 mensili), che uno dei telefoni è obsoleto (iPhone 6) e l'altro è stato acquistato nel paese d'origine, e che la sua situazione di irregolare impedisce di produrre documentazione formale.
La decisione
Rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che, dopo la novella che ha esteso l'ambito dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, la confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis cod. pen. sia applicabile anche ai reati di detenzione di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 5. Tuttavia, per somme di modesto importo è richiesta una motivazione più rigorosa sulla sproporzione. Nel caso di specie il giudice di merito ha valutato non credibili e insufficienti le giustificazioni del ricorrente circa la provenienza del denaro e il possesso dei telefoni, ritenendo assenti redditi leciti significativi e quindi sussistente la sproporzione. Per tali ragioni la Corte ha confermato la confisca e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il reato di detenzione di stupefacenti previsto da questa norma, seppure non sia cessione, rientra ora nell'ambito soggettivo sul quale può incidere la confisca per sproporzione mediante il rinvio operato dall'art. 85-bis.
art. 240-bis cod. pen.
Consente la confisca per sproporzione in casi particolari quando il patrimonio o i beni appaiono sproporzionati rispetto ai redditi leciti del soggetto; la sua applicazione richiede motivazione adeguata soprattutto per somme di modesto importo.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159
Ha esteso il rinvio all'art. 240-bis anche ai delitti di cui all'art. 73, comma 5, permettendo così la confisca per sproporzione anche quando è contestata la mera detenzione di stupefacenti.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i rimedi in cassazione sulle sentenze di patteggiamento che abbiano applicato misure quando la misura è frutto di accordo tra le parti; tuttavia, quando la confisca non è oggetto di accordo, è sindacabile per vizio di motivazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Permette il controllo in appello/cassazione per vizi di motivazione; la Corte ha richiamato la possibilità di impugnare per carenza o apparente motivazione la misura ablativa non concordata.
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa del 2023, anche la detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5) può giustificare la confisca per sproporzione mediante il rinvio all'art. 240-bis attraverso l'art. 85-bis.
- Per somme o beni di modesto valore la giurisprudenza richiede una motivazione più rigorosa sul rapporto di sproporzione rispetto ai redditi leciti: il giudice deve spiegare perché le giustificazioni dell'imputato sono insufficienti.
- La mera dichiarazione di un lavoro in nero o generiche affermazioni sulla provenienza del denaro non sono di per sé sufficienti; è necessaria una prova o almeno elementi concreti e credibili a supporto della provenienza lecita.
- Lo status di irregolare sul territorio può rendere più difficile la produzione di documentazione, ma non esonera l'imputato dall'onere di fornire spiegazioni attendibili; l'assenza di redditi stabili pesa a sfavore del possesso di somme o beni considerati sproporzionati.
- Quando la confisca non è parte di un accordo di patteggiamento, la motivazione sulla sproporzione è sindacabile in sede di impugnazione e la Corte di legittimità può verificare la congruità delle ragioni addotte dal giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18798/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18799/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18800/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18804/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18805/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18806/2025 del 20/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →