Cassazione Penale, Sentenza n. 21339/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione lamentante plurimi vizi di motivazione. Principali censure: 1) erronea valutazione della prescrizione del reato di detenzione abusiva dell'arma: il ricorrente sostiene che il dies a quo della prescrizione debba essere l'acquisto dell'arma (circa 10 anni prima della perquisizione), con conseguente estinzione del reato; 2) l'arma non sarebbe più idonea a recare offesa (perizia di parte); 3) alternativamente, sussisterebbe un ragionevole dubbio sull'efficienza dell'arma. Si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata o comunque la declaratoria di prescrizione/estinzione del reato contestato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che le censure siano sostanzialmente richieste di rivalutazione di fatti e prove valutati in sede di merito e prive di fondamento giuridico. In particolare, è stata richiamata la qualificazione della detenzione abusiva come reato permanente: la permanenza della detenzione si interrompe solo con la cessazione della disponibilità dell'arma o con la denuncia/sequestro; nel caso di specie la disponibilità è cessata con il sequestro del fucile in data 4 settembre 2014, sicché la prescrizione non può avere decorrenza anteriore. Sul punto della funzionalità dell'arma la Corte ha ritenuto il motivo meramente rivalutativo, non confrontandosi con le prove di sparo effettuate per la pubblica accusa. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 10 gennaio 2023.
Norme richiamate
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I, n. 4701 del 14.1.2021, rv 249559)
Il delitto di detenzione illegale di armi è qualificato come reato permanente: gli episodi detentivi sono assorbiti in un unico delitto la cui permanenza si interrompe con la cessazione della disponibilità dell'arma o con la denuncia/sequestro; pertanto la prescrizione decorre dalla cessazione della disponibilità (es. data del sequestro).
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, salvo elementi che escludano la colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La detenzione illegale di armi è reato permanente: ai fini della prescrizione conta la cessazione effettiva della disponibilità dell'arma (sequestro o denuncia), non il momento dell'acquisto.
- La Corte di Cassazione non ammette rivisitazioni libere dei fatti e delle prove decise in sede di merito; i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono spesso dichiarati inammissibili o infondati.
- Se si deduce l'inefficienza o non idoneità dell'arma, è necessario confrontarsi direttamente e specificamente con le prove tecniche acquisite nel processo (perizie e prove di sparo della pubblica accusa), fornendo elementi tecnici idonei a contrastarle.
- Ricorsi manifestamente infondati o meramente rivalutativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; chi propone ricorso deve valutare la plausibilità giuridica e probatoria delle censure per evitare sanzioni.
- In casi simili, per ottenere la declaratoria di prescrizione su reati di detenzione, l'argomentazione difensiva deve dimostrare con chiarezza la cessazione della disponibilità dell'arma in data anteriore rispetto ai termini prescrizionali o fornire prova che il fatto non si protraeva come permanenza fino al sequestro.
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