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Sentenza

Sentenza n. 1317/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 26/2025 emessa nel giudizio R.G. n. 496/2024 del Tribunale di Cremona Sezione Lavoro, pubblicata in data 23/01/2025 notificata il 12/02/2025 e passata in giudicato, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202501109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 26/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 26 del 23 gennaio 2025, notificata al Ministero il 12 febbraio 2025 e passata in giudicato perché non appellata nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. La sentenza aveva accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per € 500 annui, e condannato il Ministero a mettere a disposizione le somme. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e la totale inerzia ministeriale, chiedendo l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato e che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 all'art. 475 c.p.c. e all'art. 115 c.p.a., la formula esecutiva non è necessaria per l'ammissibilità dell'ottemperanza. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e ha considerato non contestato il mancato adempimento del Ministero. Ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare dirigenti o funzionari competenti; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni dalla comunicazione ricevuta dal ricorrente e potrà ricorrere, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso. Non è previsto compenso per il commissario, in quanto già inserito nell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    L'azione di ottemperanza è esperibile, nel caso concreto, in presenza del giudicato e degli ulteriori presupposti richiesti, tra cui il decorso del termine dilatorio applicabile alle amministrazioni debitrici.

  • art. 115 c.p.a.

    La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, ancorché senza l’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm.

    A seguito della riforma Cartabia, la formula esecutiva non è necessaria per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.

    Per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In caso di incapienza dei capitoli di bilancio, il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo il comma 2.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Il ricorrente agisce dinanzi a questo T.A.R., ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 26 del 23 gennaio 2025, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ovverosia la Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per l’importo di € 500,00 annui, con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione tali somme.

    La norma costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici riconosciuti dal giudicato, per € 500 annui; in questo giudizio il TAR ne assicura l'attuazione nei limiti stabiliti dalla sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
  • Quando l'amministrazione non esegue un titolo giudiziale di pagamento e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica, sussistono i presupposti per accogliere la domanda di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissare un termine per l'adempimento sostitutivo e consentire, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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