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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07936/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese della parte civile, perché i motivi di ricorso non attenevano ai profili civilistici della vicenda.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che, riformando parzialmente la decisione di primo grado del Tribunale di Foggia, lo aveva assolto dall'estorsione del 29 gennaio 2009, riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e rideterminato la pena. Il primo motivo di ricorso, per come riportato nell'ordinanza, invocava la circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia. Il secondo motivo riguardava la recidiva e la sua motivazione, deducendone l'insufficienza o la violazione delle norme applicabili. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla attenuante per i collaboratori di giustizia, essa si applica solo ai delitti di cui all'art. 416-bis c.p. o a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale norma per agevolare associazioni mafiose; quanto alla recidiva, il relativo motivo è autonomo e non può essere introdotto per la prima volta con motivi aggiunti se l'appello originario riguardava altri aspetti del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 8 D.L. n. 152 del 1991

    circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia

    si applica solo nelle ipotesi di delitti di cui all'art. 416-bis c.p. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso

  • art. 416-bis c.p.

    delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen.

    costituisce il perimetro applicativo della speciale attenuante richiamata per i collaboratori di giustizia

  • art. 203 c.p.

    convertito dalla legge n. 203 del 1991

    richiamato quale legge di conversione del D.L. n. 152 del 1991

  • art. 99 c.p.

    il motivo sulla recidiva è autonomo e deve essere devoluto tempestivamente con l'atto di impugnazione pertinente, non potendo essere introdotto solo con motivi aggiunti se l'appello originario aveva riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio

  • art. 591 c.p.p.

    base processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso, desumibile dal dispositivo e dalla motivazione

Massime di principio

  • La speciale attenuante prevista per i collaboratori di giustizia ha applicazione eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti, cioè i delitti di criminalità mafiosa ex art. 416-bis c.p. o quelli commessi per agevolare associazioni di tipo mafioso.
  • Nel giudizio di impugnazione, la censura sulla recidiva costituisce un punto autonomo della decisione: se non è specificamente devoluta con l'impugnazione originaria, non può essere introdotta successivamente con motivi aggiunti quando l'oggetto dell'appello riguardava altri profili del trattamento sanzionatorio.
  • In cassazione, motivi manifestamente infondati determinano l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Le spese della parte civile non sono liquidabili quando i motivi di ricorso non investono i profili civilistici della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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