Cassazione Civile, Ordinanza n. 10233/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un socio, che era anche presidente del consiglio di amministrazione, aveva convenuto la società dinanzi al tribunale chiedendo l’annullamento di una delibera assembleare del 4 febbraio 2012. Sosteneva che l’assemblea avesse violato le norme sulla ripartizione delle competenze tra assemblea e organo gestorio, nonché lo statuto, affidando a una commissione mista il compito di ricercare un accordo per l’ingresso di nuovi azionisti; deduceva inoltre un abuso di maggioranza e chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale asseritamente derivatogli, anche in ragione di una pretesa revoca implicita o esautoramento dalla carica. In primo grado le domande venivano rigettate per difetto di legittimazione attiva del singolo amministratore e del socio, oltre che per infondatezza nel merito e per mala fede processuale con condanna ex art. 96 c.p.c. In appello l’attore deduceva, in sintesi, che la delibera fosse nulla perché l’assemblea si era pronunciata su materie riservate al consiglio di amministrazione e che la nullità poteva essere fatta valere anche per la prima volta in grado di appello; la società resisteva eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità della nuova domanda di nullità e il difetto di legittimazione dell’appellante, anche per intervenuto recesso dalla compagine sociale. La corte d’appello rigettava il gravame. In cassazione il ricorrente articolava sedici motivi: i primi tre contro il diniego di rilevabilità della nullità in appello e contro l’affermazione di inammissibilità della domanda di nullità proposta solo in appello; i motivi dal decimo al tredicesimo contro il rilievo del difetto di legittimazione attiva quale socio e quale amministratore; il quattordicesimo contro il rigetto della domanda risarcitoria; il quindicesimo contro la liquidazione delle spese con aumento del 50%; il sedicesimo contro la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, se la domanda introduttiva è di annullamento della delibera, la nullità non può essere domandata per la prima volta in appello e il giudice può solo rilevarla officiosamente nei limiti del principio della domanda e del termine triennale di decadenza previsto dall’art. 2379 c.c.; ha dichiarato inammissibili i motivi sulla legittimazione attiva, valorizzando anche il recesso del socio e la mancata censura di autonome rationes decidendi; ha ritenuto assorbita la censura sul danno; ha rigettato il motivo sulle spese e dichiarato inammissibile quello sull’art. 96 c.p.c. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e quello incidentale condizionato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale del socio-presidente; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società; ha condannato il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto. Sul piano motivazionale, la Corte ha precisato che la nullità di una delibera assembleare può essere rilevata d’ufficio anche in appello solo quando la domanda introduttiva abbia ad oggetto la nullità stessa e nei limiti temporali dell’art. 2379 c.c.; se invece in primo grado è stata proposta soltanto domanda di annullamento, la domanda di nullità proposta per la prima volta in appello è inammissibile e non può essere surrogata da una pronuncia di nullità nel dispositivo. Ha inoltre ritenuto non censurate o comunque inammissibili le argomentazioni del giudice di merito sulla carenza di legittimazione del singolo amministratore e del socio, nonché sulla perdita della qualità di socio per recesso intervenuto in corso di causa.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; la rilevabilità officiosa della nullità va coordinata con il principio della domanda.
art. 345 c.p.c.
In appello non sono proponibili domande nuove; la domanda di nullità formulata per la prima volta in appello è inammissibile quando in primo grado si sia chiesto solo l’annullamento.
art. 2377 c.c.
Disciplina la legittimazione all’impugnazione per annullamento delle delibere e il giudice deve verificare d’ufficio il possesso della soglia di partecipazione richiesta.
art. 2378 c.c.
Regola la sospensione e la prosecuzione dell’impugnazione delle delibere; la qualità di socio rileva anche ai fini della persistenza della legittimazione nel corso del giudizio.
art. 2379 c.c.
Prevede la nullità delle delibere nei casi indicati e il termine triennale entro cui la nullità può essere fatta valere o rilevata d’ufficio.
art. 1421 c.c.
La nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma nel caso delle delibere assembleari tale potere deve coordinarsi con il tipo di domanda proposta e con i limiti temporali di legge.
art. 2380 c.c.
Richiamato dalla parte per denunciare la violazione delle competenze gestorie e assembleari.
art. 2380-bis c.c.
Richiamato dalla parte per sostenere la riserva della gestione al consiglio di amministrazione.
art. 2381 c.c.
Richiamato dalla parte per sostenere che l’assemblea avrebbe inciso indebitamente sui poteri dell’organo amministrativo.
art. 2364 c.c.
Richiamato dalla parte come norma sulla competenza assembleare; la Corte ha escluso la fondatezza della tesi di nullità prospettata.
art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede mala fede, colpa grave o difetto di normale prudenza; l’apprezzamento è di fatto.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
Ai fini della liquidazione del compenso professionale il giudice considera natura, difficoltà, valore della controversia e complessità delle questioni trattate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 2969 c.c.
La decadenza è rilevabile d’ufficio quando risulti dalla legge, come nel termine triennale dell’art. 2379 c.c.
art. 2966 c.c.
Il decorso del termine decadenziale può essere impedito solo nei modi previsti dalla legge, e non dalla mera allegazione dei fatti.
art. 2043 c.c.
Richiamato a fondamento della domanda risarcitoria per il preteso danno derivante dalla delibera impugnata.
art. 2056 c.c.
Richiamato per la liquidazione del danno asseritamente patito.
art. 2059 c.c.
Richiamato per il preteso danno non patrimoniale da lesione dell’immagine e della reputazione professionale.
Massime di principio
- Se l’azione introduttiva è di annullamento della delibera assembleare, la nullità della stessa non può essere chiesta per la prima volta in appello; il giudice può rilevarla d’ufficio solo come eccezione in senso lato ai fini del rigetto della domanda e non per pronunciarla nel dispositivo in assenza di rituale domanda di nullità.
- La rilevabilità officiosa della nullità della delibera assembleare è comunque soggetta al termine di decadenza triennale previsto dall’art. 2379 c.c., la cui decorrenza è rilevabile d’ufficio.
- La domanda di nullità di una delibera assembleare ha natura autodeterminata: il giudice, investito di tale domanda, può rilevare e dichiarare d’ufficio anche un diverso vizio di nullità desumibile dagli atti, purché sia rispettato il contraddittorio.
- La legittimazione all’impugnazione di una delibera per annullamento deve esistere e permanere nel corso del processo; la perdita della qualità di socio per recesso può determinare il difetto di legittimazione alla prosecuzione dell’azione.
- La legittimazione del singolo amministratore a impugnare una delibera assembleare non può essere presunta per il solo fatto che la delibera incida sull’organo gestorio: occorre verificare se la lesione riguardi direttamente la posizione individuale o solo l’organo collegiale.
- In tema di spese processuali, l’aumento o la diminuzione rispetto ai parametri medi richiede una motivazione ancorata alla natura, difficoltà e complessità della controversia.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone un apprezzamento di fatto sulla mala fede, colpa grave o mancanza di normale prudenza, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dell’omesso esame di fatti decisivi.
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