Sentenza n. 993/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 634/2026, nonostante l’inserimento del ricorrente nell’elenco dei richiedenti l’inquadramento nei ruoli regionali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dirigente del Comune di Quartu Sant’Elena in comando presso la Regione Sardegna dal 18 dicembre 2023, aveva impugnato la propria esclusione dalla procedura di inquadramento nei ruoli regionali del personale proveniente da altre amministrazioni. La sentenza del TAR Sardegna n. 634/2026 aveva annullato sia la determinazione di esclusione sia il punto 3.3.5., lettere a) e c), del PIAO regionale, stabilendo che il personale in comando con qualifica dirigenziale non poteva essere escluso e che il requisito dei dodici mesi di servizio in comando doveva essere posseduto al momento della presentazione della domanda. Nonostante l’invito a ottemperare, la Regione non aveva adottato il provvedimento formale di inquadramento. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva approvato un elenco nel quale il ricorrente risultava inserito e il PIAO aggiornato aveva previsto il suo inquadramento dal luglio 2026, ma l’inquadramento non era ancora stato formalmente disposto. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione della sentenza e l’adozione del provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza di cognizione non era stata ancora interamente eseguita. L’inserimento del ricorrente nell’elenco degli aventi titolo e la previsione programmatica dell’inquadramento nel PIAO aggiornato non sono state ritenute sufficienti, essendo necessario un provvedimento formale di inquadramento nei ruoli regionali. La Regione è stata condannata ad adottare tale provvedimento entro il 30 settembre 2026. Il giudice ha inoltre avvisato che, in caso di ulteriore inadempimento, su richiesta del ricorrente sarebbe stato nominato un commissario ad acta, con costi a carico della Regione. Le spese di lite sono state poste a carico della Regione e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.l. 14 marzo 2025, n. 25
“per l’anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera c) del presente articolo, le amministrazioni....nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole...”
La sentenza di cognizione richiamata ha qualificato la disposizione come norma fondamentale di riforma economico-sociale, applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale, e ha ritenuto illegittima l’esclusione del personale con qualifica dirigenziale; il requisito dei dodici mesi deve essere posseduto al momento della domanda.
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È la disposizione cui rinvia l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 25/2025 nell’ambito della disciplina dell’inquadramento del personale proveniente da altre amministrazioni.
Massime di principio
- L’esecuzione di una sentenza di annullamento che impone la riammissione o l’inquadramento di un dipendente non si esaurisce nell’inserimento dell’interessato in un elenco o nella previsione programmatica dell’adempimento: occorre l’adozione del provvedimento formale conclusivo conforme al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adozione dell’atto dovuto e prevedere, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, ponendo a carico di quest’ultima i relativi costi.
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