Cassazione Penale, Sentenza n. 15483/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per 2 anni e cauzione di Euro 1.000. Il ricorso denunciava violazione di legge (artt. 1 e 4 D.Lgs. 159/2011) per carenza motivazionale apodittica: la Corte si sarebbe limitata a valorizzare precedenti penali risalenti (detenzione di armi 2014, episodio del 2018) senza considerare elementi prodotti dalla difesa che attestavano la marginalità del ruolo del ricorrente e, soprattutto, lordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso laffidamento in prova valutando positivamente la personalita e il percorso di recupero. Si chiedeva che il giudizio di attualita della pericolosita fosse fondato su elementi oggettivi e aggiornati e non su meri sospetti o qualificazioni sommariamente affermate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione e ammesso solo per violazione di legge e che la motivazione inesistente o meramente apparente rientra nella nozione di violazione di legge. Ha rilevato che la Corte di Appello non si e confrontata con lordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso laffidamento in prova e che conteneva elementi potenzialmente decisivi sulla non attualita della pericolosita. Percio il provvedimento impugnato e stato annullato e la causa e stata rinviata alla Corte di Appello di Messina per un nuovo giudizio che valuti espressamente quegli elementi e adegui la motivazione alla situazione concreta e attuale.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011
art. 1; art. 4; art. 10, comma 3; art. 27, comma 2
Il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione e ammesso solo per violazione di legge (richiamo degli artt. 10 e 27). Inoltre la declaratoria sulla limitazione dellimpugnazione di merito impone che la motivazione inesistente o meramente apparente costituisca violazione di legge rilevabile in cassazione.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamata per affermare la disciplina dellammissibilita del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione, come richiamata dalla successiva normativa.
Legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamo storico-normativo che conferma la possibilita di limitazione dellimpugnazione in Cassazione nei procedimenti di prevenzione.
Codice di procedura penale
La Corte ricorda che lillogicita manifesta della motivazione, ex art. 606 lett. e), non e deducibile in cassazione nel procedimento di prevenzione quando la contestazione attiene a motivazione inesistente o meramente apparente; questultima e ricadente nella nozione di violazione di legge sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e ammesso solo per violazione di legge; tra le ipotesi di violazione rientra la motivazione inesistente o meramente apparente.
- Il giudice dappello deve confrontarsi espressamente con ogni elemento che possa essere potenzialmente decisivo, ivi compresi provvedimenti favorevoli adottati da altri giudici (es. ordinanze del Tribunale di Sorveglianza che concedono affidamento in prova). Loss omissione di tale confronto integra vizio rilevabile in Cassazione.
- La compatibilita astratta tra una misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova) e una misura di prevenzione non esonera il giudice dal valutare concretamente la possibilita di esecuzione contemporanea e dal motivare la persistenza dellattualita della pericolosita alla luce degli elementi piu recenti.
- Eventi o condotte risalenti nel tempo e la marginalita del ruolo ricoperto dal soggetto possono diminuire il valore probatorio circa lattualita della pericolosita; il giudice deve esplicitamente valutare tali aspetti e motivare il perche ritiene che non incidano sul giudizio.
- In situazioni analoghe, se la difesa produce provvedimenti giudiziari che attestano progressi o valutazioni positive della personalita del proposto, il giudice di prevenzione deve valutare e motivare il peso di tali provvedimenti; la mancata considerazione puo portare allannullamento e al rinvio.
Testo integrale
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