Ordinanza n. 224/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comando Legione Carabinieri Lombardia SM - Ufficio Personale n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente per incompatibilità ambientale presso la Stazione di -OMISSIS-, in qualità di comandante, con alloggio di servizio; - del provvedimento del Comando Legione Carabinieri Lombardia - SM Ufficio Personale n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca dell’alloggio di servizio ed è stata intimata la liberazione dello stesso entro 20 giorni dalla notifica; - nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a prestare nuovamente servizio presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, con conseguenze riassegnazione dell'alloggio di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale presso altra Stazione e revoca dell'alloggio di servizio presso la sede originaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il trasferimento d'autorità disposto per incompatibilità ambientale e la contestuale revoca dell'alloggio di servizio, chiedendone la sospensione e l'accertamento del diritto alla riassegnazione presso la precedente Stazione. L'Amministrazione ha ritenuto compromessi l'autorevolezza del comandante e il rapporto fiduciario con superiori e sottoposti poiché la moglie del ricorrente aveva gestito, senza preventiva informazione ai superiori, una casa per vacanze situata nel territorio della Stazione, sottoposta a controlli di polizia per il contrasto all'abusivismo ricettivo. Il ricorrente ha dedotto: difetto dei presupposti, per la cancellazione dell'impresa individuale della moglie; travisamento, sostenendo che le case per vacanze non sarebbero sottoposte a controlli di polizia e che questi sarebbero svolti principalmente dalla Polizia Locale; difetto di istruttoria, per non avere egli partecipato alla gestione dell'attività; erronea valutazione della situazione, poiché una parte dei militari avrebbe dichiarato di conservare fiducia in lui; violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, assumendo che il trasferimento costituisse replica del rimprovero disciplinare già irrogato per il medesimo fatto; mancata valutazione delle esigenze familiari. Quanto al periculum in mora, ha evidenziato i disagi derivanti alle figlie minori dalla perdita immediata dell'alloggio di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Ha ricordato che il trasferimento per incompatibilità ambientale rientra negli ordini militari e costituisce modalità di regolazione del rapporto di servizio sul territorio; l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e il sindacato giudiziale è limitato alla verifica dell'effettiva situazione di incompatibilità e della proporzionalità della misura, nonché all'esclusione di manifeste illogicità, irragionevolezza o irrazionalità. Ha rilevato che la misura non presuppone necessariamente una condotta disciplinarmente rimproverabile, potendo mirare a prevenire il rischio di lesione dell'immagine istituzionale e del buon andamento. Nel caso concreto, l'attività imprenditoriale della moglie era astrattamente idonea a interferire con i compiti della Stazione in materia di contrasto all'abusivismo ricettivo e di assistenza alla Polizia Locale, determinando un potenziale conflitto di interessi. La cancellazione dell'impresa dal registro non è stata ritenuta sufficiente a neutralizzare tale rischio, poiché l'immobile conservava una vocazione turistica e poteva essere sublocato per brevi periodi a fini turistici o di ospitalità. Il TAR ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la valutazione amministrativa secondo cui l'accettazione prolungata della situazione aveva compromesso autorevolezza, credibilità e fiducia, soprattutto nei rapporti con i superiori; il sostegno espresso solo da una parte dei sottoposti non escludeva la compromissione del rapporto fiduciario. Quanto al periculum, ha ritenuto prevalente l'esigenza dell'Amministrazione di organizzare il servizio e ripristinare un ambiente collaborativo. Le esigenze familiari sono risultate recessive, anche perché la nuova sede, con il medesimo incarico, distava circa 10 km dalla precedente e al militare spettava l'indennità di trasferimento. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e consente al giudice di valutare, in sede sommaria, il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento UE 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
d.l. 50/2017
Richiamato nel contratto di locazione quale riferimento normativo alla possibilità di sublocazione dell'immobile per brevi periodi con finalità turistiche o di ospitalità.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale del personale militare costituisce un ordine militare e una modalità di regolazione territoriale del rapporto di servizio; l'interesse del militare ha normalmente consistenza di mero fatto.
- Il trasferimento per incompatibilità ambientale è espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice nei limiti della verifica dell'effettiva situazione di incompatibilità, della proporzionalità della misura e dell'assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o irrazionalità.
- La misura di trasferimento per incompatibilità ambientale non richiede necessariamente l'accertamento di una condotta disciplinarmente rimproverabile, potendo essere adottata anche per prevenire un rischio non ancora concretamente realizzato di lesione dell'immagine istituzionale o del buon andamento dell'Amministrazione.
- Un'attività economica esercitata da un familiare del militare nel territorio sottoposto ai compiti di vigilanza della Stazione può integrare una situazione obiettiva di potenziale conflitto di interessi, anche quando l'attività sia cessata formalmente, se persistono elementi che ne mantengono la vocazione o la possibile prosecuzione.
- Nella valutazione cautelare del periculum, le esigenze familiari del militare trasferito per incompatibilità ambientale sono recessive rispetto all'esigenza dell'Amministrazione di organizzare il servizio e ripristinare un ambiente funzionale alla collaborazione, soprattutto quando la sede di destinazione sia vicina e sia prevista un'indennità di trasferimento.
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