Regolamento (UE) 2024/3115
Regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda i programmi d’indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l’importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l’importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, e l’uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda determinate notifiche di non conformità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo mirato sul quadro fitosanitario dell’Unione, aggiornando il regolamento (UE) 2016/2031 per rendere più chiare, coerenti e digitali le notifiche e i flussi informativi tra Stati membri, Commissione e operatori. Rafforza inoltre la disciplina su emergenze fitosanitarie, deroghe temporanee, piante ad alto rischio, certificati fitosanitari e passaporti delle piante. In parallelo, modifica il regolamento (UE) 2017/625 per esentare da taluni obblighi di notifica specifiche non conformità relative a partite destinate all’uso personale o spedite per posta.
Modifica il regolamento (UE) 2016/2031 in materia di sanità delle piante e il regolamento (UE) 2017/625, per semplificare e digitalizzare notifiche, indagini, certificazione fitosanitaria, deroghe e gestione delle piante ad alto rischio, oltre a introdurre un gruppo UE per le emergenze fitosanitarie.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alla Commissione, agli operatori professionali, ai paesi terzi interessati e, per alcuni profili, alle autorità competenti e ai laboratori di riferimento nel quadro delle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Incide su aree delimitate, indagini fitosanitarie, programmi d’indagine pluriennali, gestione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), importazioni di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, certificati fitosanitari, passaporti delle piante e notifiche di non conformità; modifica anche le regole sui controlli ufficiali per alcune partite introdotte nel bagaglio personale o via posta. È direttamente applicabile negli Stati membri; l’articolo 1, punto 14, si applica dal 6 luglio 2026.
Regolamento (UE) 2024/3115: aggiornamento del quadro fitosanitario dell’Unione
Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento (UE) 2016/2031, con interventi mirati a semplificare gli obblighi informativi, rafforzare la digitalizzazione delle notifiche e chiarire la disciplina delle importazioni, delle deroghe temporanee e della certificazione fitosanitaria. Le modifiche rispondono all’esigenza, evidenziata nei considerando, di garantire maggiore chiarezza, trasparenza, coerenza ed efficienza amministrativa nella protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
Ambito generale e finalità
L’obiettivo è rendere più efficace l’attuazione delle misure fitosanitarie dell’Unione, riducendo oneri amministrativi e favorendo l’uso di sistemi elettronici. Il regolamento interviene sia sulle procedure interne tra Stati membri e Commissione sia sui rapporti con i paesi terzi, con particolare attenzione alla prevenzione, all’eradicazione e al contenimento degli organismi nocivi, nonché alla disciplina documentale delle importazioni.
Aree delimitate, notifiche e digitalizzazione
Le modifiche agli articoli 18, 19, 22, 23, 24 e 34 del regolamento (UE) 2016/2031 spostano il baricentro verso notifiche immediate e trasmissioni per via elettronica. Le aree delimitate devono essere notificate immediatamente dopo la loro costituzione; analogamente, le relazioni annuali sui risultati delle indagini fitosanitarie devono essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 103. Il medesimo sistema diventa il canale ordinario anche per le notifiche sui programmi d’indagine pluriennali e per altre comunicazioni previste dal regolamento.
Programmi d’indagine pluriennali e piani di emergenza
I programmi d’indagine pluriennali possono ora coprire un arco temporale di 5-10 anni e devono essere rivisti e aggiornati secondo le norme applicabili e la situazione fitosanitaria del territorio interessato. Inoltre, i piani di emergenza possono essere combinati per più organismi nocivi prioritari con biologia e ospiti simili, e gli Stati membri possono cooperare per sincronizzarli quando le specie ospiti sono sovrapposte o adiacenti.
Emergenze fitosanitarie e ruolo del gruppo UE
È istituito un gruppo dell’Unione per le emergenze fitosanitarie, composto da esperti nominati dalla Commissione tra quelli proposti dagli Stati membri. Il gruppo fornisce assistenza urgente agli Stati membri, su richiesta, per nuovi focolai di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e di organismi soggetti a misure ex articolo 30; in casi giustificati, può operare anche a supporto di paesi terzi confinanti o a rischio imminente. L’assistenza può essere scientifica, tecnica, gestionale o di coordinamento, in stretta collaborazione con le autorità competenti e con i laboratori di riferimento pertinenti.
Misure temporanee, deroghe e importazioni
L’articolo 30 viene chiarito quanto al contenuto delle misure temporanee, che possono includere divieti di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio dell’organismo nocivo, oltre a prescrizioni per piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Viene poi introdotto l’articolo 42 bis, che disciplina in modo più completo le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari: la Commissione può adottarle con atti di esecuzione se esistono prove o richieste del paese terzo con garanzie ufficiali, se il rischio è stato valutato e se può essere ridotto a un livello accettabile mediante misure temporanee. Gli atti non possono durare oltre cinque anni, salvo proroga motivata da una valutazione aggiornata.
Piante ad alto rischio e procedure di valutazione
L’articolo 42 viene integrato con una delega alla Commissione per definire la procedura di redazione dell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio. La procedura deve disciplinare prove, azioni successive, modalità di valutazione e tutela della riservatezza e dei dati. Ciò mira a rendere la costruzione dell’elenco più trasparente e coerente per Stati membri, paesi terzi e operatori.
Certificazione fitosanitaria, attestati ufficiali e passaporti delle piante
Le modifiche agli articoli 71, 81, 88, 94 e 99 incidono sulla documentazione fitosanitaria. Il certificato fitosanitario deve indicare con precisione la prescrizione applicabile nella dichiarazione supplementare, compreso il testo integrale della prescrizione; per alcune piante da impianto soggette alla disciplina sugli ORNQ, dovrà essere riportata l’opzione applicabile. È inoltre ampliata la possibilità di usare attestati ufficiali specifici e di associare il passaporto delle piante senza apposizione fisica quando ciò sia impraticabile per dimensioni, forma o imballaggio.
Sistema elettronico e controlli ufficiali
Il sistema elettronico di cui all’articolo 103 viene esteso non solo alle notifiche ma anche alle relazioni. Parallelamente, il regolamento (UE) 2017/625 viene modificato per esentare dalla notifica alcune non conformità relative a partite destinate all’uso o consumo personale, introdotte nel bagaglio o per posta, quando la violazione consiste solo nell’assenza del certificato fitosanitario o di altro attestato ufficiale. In questi casi resta l’obbligo di tenere un registro e di trasmettere una relazione annuale tramite IMSOC.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Una sola disposizione, quella relativa all’aggiornamento dell’articolo 71, paragrafo 2, si applica dal 6 luglio 2026, per consentire agli operatori dei paesi terzi di adeguarsi alle nuove modalità di certificazione. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Notifiche immediate delle aree delimitate e uso del sistema elettronico
L’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031 è modificato imponendo agli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione, insieme agli organismi nocivi interessati e alle misure adottate, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 103. All’articolo 19 è aggiunto un nuovo paragrafo 8 che estende l’obbligo di notifica elettronica alla rilevazione nella zona cuscinetto e all’abolizione delle aree delimitate.
Gruppo dell’Unione per le emergenze fitosanitarie
È introdotto l’articolo 19 bis, che istituisce un gruppo di esperti per fornire assistenza urgente agli Stati membri, su richiesta, per misure relative a nuovi focolai di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e di organismi nocivi soggetti a misure ex articolo 30. In casi giustificati, il gruppo può assistere anche paesi terzi confinanti o con rischio fitosanitario imminente. La Commissione nomina i membri per ciascun caso, definisce contenuto, condizioni e calendario dell’assistenza; gli esperti sono proposti dagli Stati membri e ricevono indennità e rimborso spese.
Indagini fitosanitarie e programmi d’indagine pluriennali
Gli articoli 22, 23, 24 e 34 sono modificati per richiedere che le relazioni annuali sui risultati delle indagini siano trasmesse entro il 30 aprile attraverso il sistema elettronico dell’articolo 103. I programmi d’indagine pluriennali sono ora previsti per un periodo di 5-10 anni e devono essere rivisti e aggiornati in base alle norme applicabili e alla situazione fitosanitaria; la loro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri avviene su richiesta e per via elettronica.
Piani di emergenza e misure temporanee per organismi nocivi
L’articolo 25 consente di combinare piani di emergenza per più organismi nocivi prioritari con biologia e ospiti simili e di sincronizzarli tra Stati membri. L’articolo 30 è chiarito: le misure temporanee possono includere divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio dell’organismo nocivo nel territorio dell’Unione, nonché prescrizioni per introduzione e spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
Non conformità relative agli ORNQ
È introdotto nell’articolo 37 il paragrafo 10, che impone agli Stati membri, in caso di introduzione o spostamento non conforme di piante da impianto rispetto alle prescrizioni sugli ORNQ, di adottare le misure necessarie e notificare non conformità e misure alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema elettronico; la notifica va fatta anche al paese terzo di origine.
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio
All’articolo 42 si aggiunge il paragrafo 1 bis, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire la procedura di redazione dell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio, includendo prove, azioni successive, procedure di valutazione, riservatezza e protezione dei dati. La delega di potere è disciplinata dall’articolo 105.
Deroghe temporanee ai divieti e alle prescrizioni di importazione
È introdotto l’articolo 42 bis, che consente alla Commissione di adottare, mediante atti di esecuzione, deroghe temporanee ai divieti di cui agli articoli 40 e 41 e alle prescrizioni equivalenti, per specie specifiche provenienti da paesi terzi con rischio fitosanitario non ancora pienamente valutato. Le deroghe richiedono condizioni puntuali, misure temporanee proporzionate, eventuale relazione annuale del paese terzo e durata massima di cinque anni, prorogabile su base di valutazione aggiornata. È inoltre prevista una delega per definire la procedura di concessione delle deroghe.
Prescrizioni equivalenti per i paesi terzi
L’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), è riscritto per chiarire che il livello di protezione fitosanitaria garantito dal paese terzo deve essere equivalente non solo alle prescrizioni relative agli spostamenti interni, ma anche a quelle applicabili all’introduzione nel territorio dell’Unione delle merci interessate provenienti da altri paesi terzi.
Certificati fitosanitari e attestati ufficiali
L’articolo 71, paragrafo 2, è aggiornato: sotto la dicitura "Dichiarazione supplementare" il certificato fitosanitario deve indicare la prescrizione specifica soddisfatta quando l’atto di esecuzione consente opzioni diverse, includendo il testo integrale della prescrizione; per le categorie di piante da impianto ex articolo 37, paragrafo 7, deve essere incluso il testo integrale dell’opzione applicabile agli ORNQ. L’articolo 99, paragrafo 1, è inoltre modificato per stabilire quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali specifici, senza più rinviare al requisito che tali elementi siano previsti da norme internazionali applicabili.
Passaporti delle piante e vendite a distanza
L’articolo 81 consente alla Commissione, mediante atti di esecuzione, di stabilire i casi in cui l’esenzione dal passaporto delle piante per la fornitura diretta all’utilizzatore finale non si applica a particolari piante, prodotti vegetali o altri oggetti venduti a distanza. L’articolo 88 consente inoltre, con atti di esecuzione, modalità alternative all’apposizione fisica del passaporto sulle unità di vendita quando dimensioni, forma o imballaggio lo rendano impossibile o estremamente difficile, imponendo comunque che il passaporto continui a riferirsi chiaramente alle merci.
Sostituzione del certificato fitosanitario al punto di ingresso
All’articolo 94, paragrafo 2, gli Stati membri possono sostituire il certificato fitosanitario con una copia certificata o con le informazioni contenute nel sistema elettronico per le notifiche, purché il certificato elettronico o la copia digitale sia accessibile nel sistema e disponibile su richiesta durante il trasporto fino al rilascio del passaporto delle piante. Viene eliminata la limitazione territoriale precedentemente riferita allo Stato membro dei controlli all’importazione.
Sistema elettronico, relazioni e notifiche
L’articolo 103 è riscritto per prevedere un sistema elettronico per la trasmissione sia delle notifiche sia delle relazioni da parte degli Stati membri. L’articolo 104 viene aggiornato per includere, tra le notifiche disciplinabili con norme specifiche della Commissione, anche quelle relative agli articoli 18, 19, 37, 40, 41 e altri articoli elencati, e per estendere la digitalizzazione delle comunicazioni fitosanitarie.
Delega di potere alla Commissione
L’articolo 105 è aggiornato per estendere e precisare la delega alla Commissione relativa, tra l’altro, agli articoli 42 e 42 bis. La delega per gli atti delegati ex articolo 42, paragrafo 1 bis, e articolo 42 bis, paragrafo 3, dura cinque anni dal 5 gennaio 2025, è tacitamente prorogata salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, ed è soggetta alle regole ordinarie di revoca e obiezione.
Modifica del regolamento (UE) 2017/625 sulle non conformità in ambito personale/postale
All’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/625 è inserito il paragrafo 5 bis: le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti soggetti alle misure dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), introdotti nel bagaglio personale dei passeggeri o tramite servizi postali e destinati al consumo o uso personale, sono esentati dall’obbligo di notifica se la non conformità riguarda solo l’assenza del certificato fitosanitario o di altro attestato ufficiale ex articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Le autorità competenti devono tenere un registro e trasmettere annualmente una relazione sintetica mediante IMSOC.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 14, relativo alla modifica dell’articolo 71, paragrafo 2, si applica dal 6 luglio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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