Ordinanza n. 386/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di acquisizione al patrimonio comunale e decreto dirigenziale di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della perizia estimativa e di acquisizione al patrimonio comunale di immobili siti nella frazione Perticaro, nonché il successivo decreto dirigenziale di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della contestazione dell’acquisizione dei beni e della richiesta di sospensione dell’efficacia degli atti.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e svolta una valutazione sommaria, ha respinto la domanda cautelare. Il pregiudizio cautelare è stato ritenuto genericamente allegato e, comunque, astrattamente suscettibile di reintegrazione in forma specifica o per equivalente ove ne ricorrano i presupposti. Il Collegio ha considerato inoltre che la trasformazione del bene era già intervenuta. La decisione è limitata alla fase cautelare e lascia impregiudicata ogni diversa valutazione nel merito. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
acquisizione sanante di cui all’art 42 bis del dpr 327/2001
La disposizione costituisce la base normativa del decreto dirigenziale impugnato, avente ad oggetto l’acquisizione sanante degli immobili al patrimonio indisponibile comunale.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prospettazione generica del pregiudizio non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora richiesto per la sospensione dell’efficacia dell’atto amministrativo.
- La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio allegato risulti astrattamente reintegrabile in forma specifica o mediante equivalente, ove sussistano i relativi presupposti.
- La trasformazione del bene già intervenuta costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare, ma non preclude, di per sé, la tutela di merito o risarcitoria; la decisione cautelare resta distinta dalla valutazione definitiva sulla legittimità dell’atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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