Corte di giustizia, Sentenza C-382/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2024. — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)contro The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR. — Impugnazione – Proprietà intellettuale – Disegni o modelli comunitari – Trattato di cooperazione in materia di brevetti (TCB) – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio – Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – Articolo 4 – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 41 – Domanda di registrazione di un disegno o modello – Diritto di priorità – Rivendicazione di priorità basata su una domanda internazionale presentata a norma del TCB – Termine – Interpretazione conforme all’articolo 4 di tale convenzione – Limiti. — Causa C-382/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha accolto l’impugnazione dell’EUIPO contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione dell’EUIPO sul diritto di priorità rivendicato da KaiKai. Ha chiarito che il regolamento n. 6/2002 disciplina in modo completo la priorità per i disegni o modelli comunitari e che la Convenzione di Parigi non può essere invocata direttamente per estendere il termine a dodici mesi. La domanda internazionale PCT può rilevare solo se, in concreto, equivale a una domanda di modello di utilità; in tal caso il termine resta comunque di sei mesi.
Priorità nel deposito di disegni o modelli comunitari: un deposito internazionale PCT può fondare la priorità e quale termine si applica ai sensi del regolamento n. 6/2002 e della Convenzione di Parigi
La questione giuridica
Se l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 consenta di rivendicare, per un disegno o modello comunitario, la priorità di una domanda internazionale presentata a norma del TCB e, in caso affermativo, se il termine applicabile sia di sei mesi oppure di dodici mesi; inoltre, se l’articolo 4 della Convenzione di Parigi possa essere invocato direttamente o utilizzato per colmare una pretesa lacuna del regolamento.
Principio di diritto
L’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 è esaustivo: il diritto di priorità per un disegno o modello comunitario può essere fondato solo su una domanda anteriore di registrazione di un disegno o modello o di un modello di utilità, entro sei mesi dal deposito della domanda anteriore. Una domanda internazionale depositata a norma del TCB può dunque fondare la priorità solo se riguarda un modello di utilità; se riguarda un brevetto, essa non può essere invocata come base di priorità per un disegno o modello comunitario. La Convenzione di Parigi, incorporata nell’accordo ADPIC, non ha effetto diretto nell’ordinamento dell’Unione e non può essere applicata direttamente per ampliare o sostituire il contenuto chiaro dell’articolo 41.
Norme richiamate
- Articolo 56 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, articolo 4
- Accordo ADPIC, articoli 2, 25 e 62
- Trattato di cooperazione in materia di brevetti (TCB), articoli 1 e 2
- Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 25 e 41
- Decisione 94/800/CE del Consiglio
Priorità per disegni o modelli comunitari e domanda internazionale PCT
La pronuncia riguarda un’impugnazione dell’EUIPO contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato una decisione della Terza commissione di ricorso relativa alla rivendicazione di priorità in una domanda multipla di registrazione di disegni o modelli comunitari. Il nodo centrale è se una domanda internazionale depositata a norma del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (TCB/PCT) possa fungere da base di priorità e quale termine si applichi.
Fatti e procedimento amministrativo
KaiKai aveva depositato il 24 ottobre 2018 una domanda di registrazione multipla per dodici disegni o modelli comunitari, rivendicando la priorità della domanda internazionale PCT/EP2017/077469 depositata il 26 ottobre 2017 presso l’Ufficio europeo dei brevetti. L’esaminatore dell’EUIPO aveva riconosciuto la registrazione ma negato la priorità, ritenendo decorso il termine. La Terza commissione di ricorso confermava il diniego, applicando l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e ritenendo che il termine fosse di sei mesi.
Decisione del Tribunale
Il Tribunale ha respinto parte delle conclusioni della KaiKai, ma ha accolto il secondo motivo di ricorso nella parte in cui contestava il termine di priorità. Secondo il Tribunale, l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non disciplinava espressamente il termine applicabile a una priorità fondata su una domanda internazionale PCT, e tale lacuna doveva essere colmata facendo riferimento all’articolo 4 della Convenzione di Parigi. Su questa base, il Tribunale ha ritenuto applicabile un termine di dodici mesi e ha annullato la decisione dell’EUIPO.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la Convenzione di Parigi, in particolare l’articolo 4, sezioni A, C ed E;
- l’accordo ADPIC, articoli 2, 25 e 62, che incorpora gli articoli 1-12 e 19 della Convenzione di Parigi;
- il TCB, in particolare gli articoli 1 e 2;
- il regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 25 e 41.
Ragionamento della Corte sugli effetti della Convenzione di Parigi
La Corte osserva che gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni ai sensi dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE. Tuttavia, la Convenzione di Parigi non è stata conclusa dall’Unione; le sue norme rilevanti, in particolare l’articolo 4, sono incorporate nell’accordo ADPIC, concluso dall’Unione. Ne deriva che tali norme producono gli stessi effetti dell’ADPIC, accordo che secondo costante giurisprudenza è privo di effetto diretto.
La Corte esclude che ricorrano le eccezioni giurisprudenziali che consentono, in casi particolari, l’invocazione diretta di disposizioni degli accordi OMC: l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non contiene un rinvio espresso all’articolo 4 della Convenzione di Parigi e non emerge la volontà del legislatore dell’Unione di dare esecuzione a un obbligo particolare dell’ADPIC tramite quella disposizione.
Interpretazione dell’articolo 41 del regolamento n. 6/2002
La Corte afferma che il testo dell’articolo 41, paragrafo 1, è chiaro ed esaustivo: il diritto di priorità può basarsi solo su una domanda di registrazione di un disegno o modello o su una domanda di registrazione di un modello di utilità, e il termine è di sei mesi dalla data di deposito della domanda anteriore. La mancata menzione dei brevetti non rivela una lacuna, ma una scelta normativa che esclude tale categoria come base di priorità per i disegni o modelli comunitari.
Di conseguenza, una domanda internazionale depositata a norma del TCB può fondare la priorità solo se, sostanzialmente, riguarda un modello di utilità; in tal caso il termine resta quello di sei mesi previsto dal regolamento.
Interpretazione della Convenzione di Parigi
La Corte contesta anche l’interpretazione accolta dal Tribunale dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi. In base alle sezioni A e C, la priorità si collega di regola a domande dello stesso oggetto e i termini sono diversi a seconda del diritto industriale: dodici mesi per brevetti e modelli di utilità, sei mesi per disegni o modelli. La sezione E contiene un elenco esaustivo delle ipotesi di “cross-priority” tra diverse forme di protezione.
Secondo la Corte, questa disposizione non consente di rivendicare la priorità di una domanda di brevetto anteriore al momento del deposito di una domanda di disegno o modello posteriore. Pertanto, la priorità di una domanda internazionale PCT può essere invocata rispetto a un disegno o modello solo se la domanda internazionale ha ad oggetto un modello di utilità, non un brevetto, e comunque entro sei mesi.
Dispositivo e conseguenze processuali
La Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva accolto la seconda parte del secondo motivo di KaiKai e aveva annullato la decisione dell’EUIPO. Decidendo definitivamente sul merito, respinge il ricorso di KaiKai davanti al Tribunale. KaiKai viene condannata alle spese dell’impugnazione e del primo grado; la Commissione sopporta le proprie spese.
Principio affermato
Nel sistema dei disegni o modelli comunitari, il diritto di priorità è disciplinato in modo autonomo e tassativo dall’articolo 41 del regolamento n. 6/2002. La Convenzione di Parigi, attraverso l’ADPIC, può guidare l’interpretazione del regolamento nei limiti del suo testo, ma non può essere invocata direttamente per ampliare i casi di priorità o per sostituire il termine di sei mesi con quello di dodici mesi previsto per i brevetti.
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