Cassazione Penale, Sentenza n. 31484/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della loro condanna per tentata estorsione, denunciando erronea applicazione di legge, vizio di motivazione e motivazione apparente. Sostenevano che l'assoluzione nel processo relativo al reato di cui all'art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico) fosse incompatibile con la sentenza di condanna per estorsione, perché le stesse dichiarazioni e le stesse prove erano state valutate diversamente nei due processi e la Corte di appello non avrebbe adeguatamente rivalutato le prove nella decisione di inammissibilità della revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su censure manifestamente infondate. Ha confermato che l'assoluzione dal reato previsto dall'art. 615-ter c.p. non incide necessariamente sulla sussistenza del reato di tentata estorsione: le condotte estorsive potevano sussistere anche senza l'accesso abusivo a sistemi informatici. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. richiede una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati dalle diverse sentenze e non un mero contrasto logico. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva compiuto una congrua e sommaria comparazione delle due decisioni e correttamente escluso l'inconciliabilità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La revisione per 'inconciliabilità' richiede un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle decisioni e non la semplice contraddizione logica tra due valutazioni; gli elementi proposti devono essere tali da determinare, se accertati, la proscioglimento del condannato.
art. 615-ter cod. pen.
Regola il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico; nel caso in esame l'assoluzione per questo reato non ha automaticamente inciso sulla confermata sussistenza del reato di tentata estorsione, poiché le condotte estorsive possono sussistere indipendentemente dall'accesso abusivo.
art. 634, comma 1, cod. proc. pen.
Consente al giudice, quando la richiesta di revisione si fonda su inconciliabilità, di procedere a una sommaria comparazione delle sentenze in contestazione per valutare l'ammissibilità della domanda; se manca l'elemento dell'inconciliabilità la richiesta può essere dichiarata inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, tra l'altro, la possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; qui applicata con condanna di euro 3.000 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), occorre dimostrare un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze; non basta evidenziare una contraddizione logica o valutativa.
- L'assoluzione in un procedimento per un reato diverso non comporta automaticamente la revisione o la proscioglimento da una condanna per altro reato se le condotte contestate possono coesistere.
- Il giudice dell'ammissibilità deve compiere almeno una sommaria comparazione tra le decisioni che si assumono inconciliabili; una decisione breve e motivata che escluda l'inconciliabilità può giustificare l'inammissibilità della richiesta.
- Richieste di revisione generiche, non specificamente ancorate a fatti che, se accertati, condurrebbero al proscioglimento, sono suscettibili di inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende.
- Nella valutazione della compatibilità tra sentenze occorre distinguere tra valutazioni probatorie e fatti storici: solo la compresenza di fatti storici oggettivamente incompatibili giustifica la revisione.
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