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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31484/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della loro condanna per tentata estorsione, denunciando erronea applicazione di legge, vizio di motivazione e motivazione apparente. Sostenevano che l'assoluzione nel processo relativo al reato di cui all'art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico) fosse incompatibile con la sentenza di condanna per estorsione, perché le stesse dichiarazioni e le stesse prove erano state valutate diversamente nei due processi e la Corte di appello non avrebbe adeguatamente rivalutato le prove nella decisione di inammissibilità della revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su censure manifestamente infondate. Ha confermato che l'assoluzione dal reato previsto dall'art. 615-ter c.p. non incide necessariamente sulla sussistenza del reato di tentata estorsione: le condotte estorsive potevano sussistere anche senza l'accesso abusivo a sistemi informatici. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. richiede una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati dalle diverse sentenze e non un mero contrasto logico. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva compiuto una congrua e sommaria comparazione delle due decisioni e correttamente escluso l'inconciliabilità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La revisione per 'inconciliabilità' richiede un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle decisioni e non la semplice contraddizione logica tra due valutazioni; gli elementi proposti devono essere tali da determinare, se accertati, la proscioglimento del condannato.

  • art. 615-ter cod. pen.

    Regola il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico; nel caso in esame l'assoluzione per questo reato non ha automaticamente inciso sulla confermata sussistenza del reato di tentata estorsione, poiché le condotte estorsive possono sussistere indipendentemente dall'accesso abusivo.

  • art. 634, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente al giudice, quando la richiesta di revisione si fonda su inconciliabilità, di procedere a una sommaria comparazione delle sentenze in contestazione per valutare l'ammissibilità della domanda; se manca l'elemento dell'inconciliabilità la richiesta può essere dichiarata inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, tra l'altro, la possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; qui applicata con condanna di euro 3.000 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), occorre dimostrare un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze; non basta evidenziare una contraddizione logica o valutativa.
  • L'assoluzione in un procedimento per un reato diverso non comporta automaticamente la revisione o la proscioglimento da una condanna per altro reato se le condotte contestate possono coesistere.
  • Il giudice dell'ammissibilità deve compiere almeno una sommaria comparazione tra le decisioni che si assumono inconciliabili; una decisione breve e motivata che escluda l'inconciliabilità può giustificare l'inammissibilità della richiesta.
  • Richieste di revisione generiche, non specificamente ancorate a fatti che, se accertati, condurrebbero al proscioglimento, sono suscettibili di inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende.
  • Nella valutazione della compatibilità tra sentenze occorre distinguere tra valutazioni probatorie e fatti storici: solo la compresenza di fatti storici oggettivamente incompatibili giustifica la revisione.

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