Sentenza n. 6082/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare della determinazione del Direttore dell’Area Monitoraggio Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in Ambito Sanitario della Regione Lazio n G17819 del 29 dicembre 2025 pubblicata il 30 dicembre 2025 e comunicata ad Abbott in pari data con la quale e stata disposta l’aggiudicazione della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per la ricerca del sangue occulto nelle feci per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio a lotto unico CIG B51C48516A in favore di DASIT SpA di tutti i verbali di gara nelle parti di cui in esposizione in via subordinata del Disciplinare nelle parti di cui in esposizione di ogni altro atto presupposto collegato connesso e o consequenziale a quelli sopra menzionati anche non conosciuto limitatamente alle parti di cui sopra e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e l’impresa controinteressata nonchè per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero in subordine per equivalente economico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara centralizzata a procedura aperta, a lotto unico, per la fornitura di sistemi diagnostici per la ricerca del sangue occulto nelle feci, nonché i verbali di gara e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda con uno scarto di 0,79 punti, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 108 d.lgs. 36/2023, dell’art. 18 del disciplinare e del principio di parità di trattamento, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato: l’attribuzione di zero punti anziché tre per il sub-criterio 2.3, relativo a reagenti, controlli e calibratori tutti pronti all’uso, sostenendo che i propri prodotti possedessero tale caratteristica e che la valutazione fosse contraddittoria rispetto a quella dei prodotti dell’aggiudicataria; l’attribuzione del punteggio massimo a entrambe le offerte per il sub-criterio 4.1, relativo al metodo di rilevazione dell’avvenuto inoculo del campione, sostenendo la superiorità qualitativa del proprio dispositivo; la valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria come eccellente e di quella della ricorrente come distinta per il criterio 5.1, relativo al modello di formazione del personale. In via subordinata è stata impugnata anche la clausola del disciplinare relativa al sub-criterio 2.3. Sono state inoltre chieste la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la reintegrazione in forma specifica o il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Quanto al sub-criterio 2.3, il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione della Commissione sulla base delle istruzioni per l’uso dei prodotti. I reagenti della ricorrente richiedevano il semplice capovolgimento dei flaconi, ma controlli e calibratore, forniti allo stato liofilizzato, necessitavano dell’aggiunta manuale di specifiche quantità di soluzione per la ricostituzione. I prodotti dell’aggiudicataria, invece, risultavano espressamente liquidi e pronti all’uso, senza preparazione o con sole operazioni minime. Il precedente del Consiglio di Stato invocato dalla ricorrente non è stato ritenuto decisivo, anche perché il concetto di “pronto all’uso” è privo di una definizione scientifica univoca e ha carattere evolutivo: la caratteristica può essere riferita ai prodotti che richiedono operazioni propedeutiche sempre più ridotte, sicché è legittimo premiare quelli di più immediata utilizzabilità. La riduzione delle operazioni manuali è stata ritenuta funzionale alla sicurezza, affidabilità ed efficacia dei prodotti destinati alla tutela della salute. Quanto ai sub-criteri 4.1 e 5.1, le censure sono state ritenute inammissibili nella parte in cui miravano a sostituire le valutazioni soggettive della concorrente a quelle della Commissione. I giudizi espressi risultavano coerenti con i parametri del disciplinare e non manifestamente illogici; le peculiarità valorizzate dalla ricorrente dimostravano soltanto la sua diversa opinione circa il confronto qualitativo, senza evidenziare errori rilevanti nel giudizio tecnico-discrezionale. Il disciplinare non è stato quindi annullato e non sono state accolte le domande relative all’inefficacia del contratto o al risarcimento. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 108 d.lgs. 36/2023
La ricorrente li ha invocati in relazione ai principi del codice dei contratti pubblici, alla valutazione dell’offerta e alla parità di trattamento; il giudice non ha ravvisato violazioni rilevanti.
art. 18 del disciplinare di gara
Ha costituito la disciplina di gara applicabile ai sub-criteri contestati; la Commissione è stata ritenuta coerente con i relativi parametri.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, la valutazione del requisito premiale relativo alla caratteristica “pronto all’uso” può legittimamente considerare la quantità e la complessità delle operazioni manuali necessarie prima dell’utilizzo effettivo del prodotto, soprattutto quando il criterio richiede che tale caratteristica riguardi tutti i componenti indicati nella lex specialis.
- Il concetto di “pronto all’uso”, quando non definito in modo univoco da una nozione scientifica, ha contenuto evolutivo e può essere riferito al prodotto che, rispetto alle soluzioni disponibili sul mercato, richiede operazioni propedeutiche sempre più limitate; è legittimo attribuire un punteggio premiale alla maggiore immediatezza di utilizzazione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione giudicatrice non consente al concorrente o al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello della Commissione quando il giudizio tecnico-discrezionale sia coerente con i criteri di gara e non risulti manifestamente illogico, erroneo o fondato su presupposti fattuali travisati.
- La mera valorizzazione, da parte del concorrente, di caratteristiche della propria offerta ritenute migliori rispetto a quelle dell’aggiudicataria non dimostra di per sé l’illegittimità della valutazione comparativa della Commissione, se questa risulta ragionevolmente riconducibile ai parametri stabiliti dalla lex specialis.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →