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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3842/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva revocato la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. La difesa deduceva nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa: il Giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato le note di trattazione inviate via PEC dall'avv. Luciano Guidarelli il 20/04/2021, con cui si chiedeva il rinvio per legittimo impedimento della Nasso, e non risultava in atti la nomina dell'avv. Guidarelli (essendo invece presente solo la nomina dell'avv. Andrea Masotta). La difesa sosteneva che, essendo la detenuta, la nomina poteva non risultare in cancelleria per ragioni di trasmissione dalla matricola del carcere e che la mancata iscrizione in atti integrerebbe una nullità assoluta (art. 178 lett. c) e art. 179 c.p.p.), lesiva del diritto della imputata ad avere il difensore di sua scelta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Pur ricordando il principio secondo cui la nomina del difensore da parte del detenuto ai sensi dell'art. 123 c.p.p. ha efficacia immediata, la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta (una PEC dell'avv. Guidarelli alla matricola) non dimostrasse che la nomina fiduciaria riguardasse specificamente il presente procedimento esecutivo e fosse antecedente all'udienza del 20/04/2021. Le censure sono state quindi ritenute generiche e infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 123 cod. proc. pen.

    La nomina del difensore da parte del detenuto ha efficacia immediata indipendentemente dall'avvenuta comunicazione all'autorità giudiziaria; tuttavia, per far valere la nomina in un singolo procedimento occorre dimostrare che la nomina si riferisse a quel procedimento e fosse tempestiva rispetto all'udienza.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come base di nullità assoluta per la mancata iscrizione in atti della nomina del difensore; la Corte ha ritenuto che la semplice assenza di nomina in cancelleria, non dimostrata concretamente come causata da un errore della cancelleria e non supportata da prova che la nomina riguardasse quel procedimento, non integri automaticamente la nullità assoluta rilevante.

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità degli atti, evocata dalla difesa; la Corte ha valutato la doglianza come generica e infondata, non emergendo dagli atti la sussistenza degli elementi richiesti per la dichiarazione di nullità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per irrogare una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) per il ricorso ritenuto infondato o temerario; la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore da parte di un detenuto ha efficacia immediata ex art. 123 c.p.p., ma in caso di contestazione in un singolo procedimento è necessario fornire prova chiara che la nomina riguardasse proprio quel procedimento e che fosse anteriore all'udienza.
  • Comunicazioni inviate dalla matricola del carcere o PEC del difensore possono integrare la prova della nomina, ma devono contenere riferimenti univoci al procedimento e datazione tali da dimostrare la tempestività; documenti generici non sono sufficienti.
  • La mera assenza in atti della nomina non determina automaticamente la nullità assoluta degli atti processuali: occorre dimostrare l'errore della cancelleria e il concreto pregiudizio per il diritto di difesa.
  • I rimedi eccezionali fondati su questioni formali richiedono documentazione probatoria robusta; ricorsi basati su deduzioni generiche sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono essere sanzionati.
  • In situazioni analoghe è consigliabile ottenere e depositare copie certificate della nomina (con data e riferimento al procedimento), far constatare formalmente l'invio alla cancelleria e, se necessario, chiedere verbalmente il rinvio in udienza per legittimo impedimento, così da evitare la perdita del diritto di difesa e il rischio di sanzioni.

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