Cassazione Penale, Ordinanza n. 41077/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari lamentando il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico e meramente riproduttivo di censure già formulate, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni con cui il giudice di merito aveva già vagliato e disatteso la richiesta attenuante.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
La censura riguardava il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte osserva che sul punto la sentenza impugnata aveva già fornito adeguata motivazione.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per escludere la possibilità di non applicare la sanzione pecuniaria quando il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando la sentenza di merito abbia già valutato e disatteso la richiesta di una circostanza attenuante con argomenti giuridici congrui, il ricorso che non individui reali vizi logici o giuridici della motivazione è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la proposizione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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