Cassazione Civile, Ordinanza n. 19413/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per omesso versamento IRPEF relativo al 2008. Ha dedotto, in primo grado, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità e la mancata considerazione di perdite fiscali pregresse maturate come socio di una SNC. La CTP gli aveva dato ragione, mentre la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo che la cartella desse conto dell’invio della comunicazione e che ciò rendesse assorbite le altre questioni. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 36-bis d.P.R. n. 600/1973, art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, art. 21-octies l. n. 241/1990 e d.lgs. n. 462/1997, sostenendo che la CTR avrebbe pronunciato su una questione non devoluta dall’Ufficio e comunque avrebbe omesso di esaminare i profili di difetto di motivazione e di mancata allegazione degli atti presupposti; 2) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, della l. n. 311/2004 e dello Statuto del contribuente, oltre a omesso esame di fatto decisivo, assumendo che il controllo automatizzato non fosse utilizzabile perché occorreva una valutazione dell’Amministrazione sui dati delle dichiarazioni degli anni precedenti; 3) violazione degli artt. 8, comma 3, e 84 TUIR e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la CTR considerato le perdite fiscali pregresse che avrebbero inciso sulla pretesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo non configurabile l’ultrapetizione: la prova dell’invio della comunicazione di irregolarità, richiamata nella cartella e contestata dal contribuente, era un presupposto della pretesa che il giudice di appello poteva esaminare; inoltre il profilo sul difetto di motivazione e sull’omessa allegazione degli atti presupposti è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico. È stato invece accolto il secondo motivo, perché la CTR aveva dichiarato assorbita la questione, ma tale questione non era davvero assorbita: il contribuente aveva contestato non solo la necessità della comunicazione bonaria, ma soprattutto la legittimità stessa dell’utilizzo del controllo automatizzato ex art. 36-bis in presenza della necessità di verificare crediti o perdite derivanti da dichiarazioni di anni precedenti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, affinché esamini se la presenza di crediti/perdite provenienti da annualità precedenti incida sulla legittimità dell’emissione delle cartelle; al giudice del rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è la base dei vizi dedotti in cassazione (violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo).
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude l’ultrapetizione quando il giudice di merito accerta un presupposto della pretesa contestato dalle parti e logicamente connesso alle questioni devolute.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il controllo automatizzato è legittimo solo nei limiti consentiti dalla norma; se la definizione della pretesa richiede valutazioni non meramente automatizzabili, occorre l’accertamento ordinario.
art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità della comunicazione di irregolarità prima della cartella.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nel motivo di ricorso in tema di vizi procedimentali e loro rilevanza.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di liquidazione e controllo delle dichiarazioni.
art. 8, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato per la deduzione delle perdite fiscali pregresse riportabili.
art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato per il regime delle perdite fiscali e la loro utilizzabilità negli anni successivi.
l. 30 dicembre 2004, n. 311
richiamata nel secondo motivo in relazione al quadro normativo del controllo automatizzato.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente, ma la decisione non ruota sulla sua applicazione diretta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, non integra ultrapetizione la sentenza di merito che accerti un fatto costitutivo o presupposto della pretesa già emergente dagli atti impugnati e contestato dalla parte, quando tale accertamento sia logicamente connesso alle questioni devolute.
- La comunicazione di irregolarità rileva come presupposto procedimentale della cartella solo nei casi e nei limiti in cui sia dovuta; tuttavia, se il contribuente contesta anche la legittimità sostanziale del ricorso al controllo automatizzato, il giudice non può considerare assorbita tale diversa questione solo perché abbia esaminato il profilo della comunicazione.
- L’assorbimento, per essere configurabile, richiede che la decisione sulla questione ritenuta assorbente renda inutile o logicamente incompatibile l’esame delle ulteriori questioni; non vi è assorbimento quando una doglianza investe autonomamente il presupposto stesso della procedura utilizzata dall’Amministrazione.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis non è utilizzabile quando la definizione della pretesa richieda verifiche e valutazioni che esorbitano dal mero riscontro formale e matematico dei dati dichiarati e dei dati già nella disponibilità dell’Ufficio, dovendosi in tal caso seguire lo strumento accertativo ordinario.
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