Sentenza n. 1281/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del VERBALE FINALE del GLO della -OMISSIS-, -OMISSIS-, redatto in data 25.06.2025 dal medesimo organo tecnico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, che proponeva l’assegnazione alla minore -OMISSIS-, per l’anno scolastico successivo (2025/2026) di un numero di ore settimanali di sostegno pari a 18, a fronte dell’intero orario curriculare obbligatorio di 30 ore settimanali; - del P. E. I. redatto per l’a. s. 2024/2025) dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, in data 31.10.2024, dove a pag 16, nella sez. 11, in relazione alla proposta del numero di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo (2025/2026), si rimandava alle determinazioni contenute nel verbale del GLO finale; documento poi redatto in data 25.06.2026, prevedendo (solo) 18 ore di sostegno a fronte dell’intero tempo scuola, pari a 30 ore settimanali; - della nota del Dirigente scolastico dell’I.C. “-OMISSIS-”, del 25.09.2025, con la quale – in riscontro alla diffida dei genitori della minore a mezzo del procuratore – si negava l’assegnazione di ulteriori ore di sostegno in deroga (rispetto alle 18 ore effettivamente attribuite); - nonché del P.E.I. 2025/2026, ancorché ad oggi non redatto dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”; - di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, comunque connessi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per (tra gli altri) dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, -OMISSIS-, supm. pi. -OMISSIS- del 29.07.2025 e relativo allegato; nonché per il riconoscimento alla minore d’essere assistita da un insegnante di sostegno specializzato secondo il rapporto 1/1, per tutta la durata dell’orario scolastico (30 ore settimanali) o comunque per un numero di ore massime adeguate alla patologia sofferta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di determinazione e assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno alla minore, a fronte di un orario scolastico di 30 ore, nonché diniego di ulteriori ore in deroga e mancata redazione del PEI 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la determinazione del GLO e gli atti scolastici conseguenti nella parte in cui prevedevano soltanto 18 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, a fronte delle 30 ore di frequenza curriculare. La minore, affetta da sindrome di Down, ritardo cognitivo e dello sviluppo fisico, handicap psicofisico e non completa autonomia, necessitava secondo la documentazione sanitaria di sostegno specializzato e di interventi assistenziali. È stata dedotta l'inadeguatezza del numero di ore assegnate rispetto alla gravità della patologia e alle esigenze di piena integrazione scolastica, nonché l'illegittimità del diniego di ulteriori ore in deroga e della mancata redazione del PEI per il nuovo anno scolastico. Il Presidente, in sede monocratica, aveva rilevato l'estrema gravità e urgenza della situazione e ordinato il riesame degli atti, la redazione del PEI e l'assegnazione delle ore necessarie.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, dopo il decreto cautelare monocratico, l'istituto scolastico si è conformato al dictum cautelare e ha assegnato alla minore 25 ore settimanali di sostegno, assicurando la copertura della frequenza complessiva secondo quanto rappresentato dai ricorrenti. Il giudizio non è stato quindi definito con una pronuncia di annullamento degli atti impugnati. Ai fini della regolazione delle spese, il TAR ha tuttavia effettuato una valutazione di soccombenza virtuale, ritenendo che gli atti originari, compresa l'attestazione dirigenziale, fossero carenti di motivazione perché fondati soltanto sui vincoli dell'organico di diritto e sull'eventuale disponibilità di posti in deroga, senza adeguata correlazione con la gravità della patologia e con il numero di ore necessario. Ha inoltre ritenuto che la proposizione del ricorso avesse avuto efficacia causale sulla successiva riassegnazione delle ore. L'amministrazione scolastica è stata pertanto condannata al pagamento di 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La situazione di handicap grave è stata considerata, in sede cautelare, quale elemento rilevante per valutare l'urgenza e la necessità di un adeguato sostegno scolastico.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
La documentazione sanitaria richiamata nel provvedimento riconduceva la condizione della minore alla necessità degli interventi di sostegno e di integrazione scolastica previsti da tali disposizioni.
art. 56 c.p.a.
È stato applicato per concedere la misura cautelare monocratica, in ragione dell'estrema gravità e urgenza della situazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente all'assegnazione di ulteriori ore di sostegno.
art. 93 c.p.c.
È stato richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La sopravvenuta attribuzione delle ore di sostegno richieste, conseguente alla conformazione dell'amministrazione a una misura cautelare, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito e l'improcedibilità del ricorso, quando non residui un'utilità concreta e attuale derivante dall'annullamento degli atti impugnati.
- La determinazione delle ore di sostegno deve essere motivata in rapporto alla gravità della disabilità dell'alunno e alle sue specifiche esigenze di integrazione scolastica; non è sufficiente richiamare genericamente i vincoli dell'organico di diritto o la possibile assegnazione di posti in deroga.
- Ai fini della regolazione delle spese, anche quando il ricorso divenga improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può valutare la soccombenza virtuale e condannare l'amministrazione se gli atti originariamente impugnati risultano illegittimi e la proposizione del ricorso ha avuto efficacia causale sulla loro successiva modifica.
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