Sentenza del 07/11/2018 n. 28344 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sostenendo che il giudice di rinvio non si fosse conformato al principio di diritto stabilito dalla Cassazione con la precedente ordinanza n. 14326/2010. La controversia riguardava l'imputazione alla socia degli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa. In tali società è ammessa una presunzione semplice di distribuzione degli utili occulti ai soci, purché siano provati l'accertamento degli utili non contabilizzati e la ristretta base sociale; spetta poi al socio fornire una prova contraria idonea. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva nuovamente valorizzato, come prova dell'estraneità della contribuente, elementi già ritenuti non decisivi dalla Cassazione, quali la dichiarazione dell'amministratore, la partecipazione minoritaria e l'assenza di movimentazioni bancarie riconducibili alla società.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo all'insufficiente motivazione. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana, ritenendo che il giudice di rinvio avesse oltrepassato i limiti fissati dalla precedente pronuncia di annullamento, rivalutando in senso favorevole alla contribuente gli stessi elementi fattuali che la Cassazione aveva indicato come non sufficienti, da soli, a dimostrare la sua estraneità alla società e a superare la presunzione di distribuzione degli utili. La causa è stata rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'effettiva debenza dell'imposta.
Norme richiamate
Art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne il principio di diritto da essa enunciato.
Il giudice di rinvio è vincolato non solo alla regola giuridica stabilita dalla Cassazione, ma anche ai relativi presupposti logico-giuridici e agli accertamenti di fatto già ricompresi nella decisione di annullamento. Non può quindi rivalutare quegli elementi in modo incompatibile con il principio affermato.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37 e 38, comma 3
Le disposizioni riguardano i poteri e le modalità di accertamento del reddito da parte dell'Amministrazione finanziaria, inclusa la possibilità di procedere a rettifiche sulla base di elementi presuntivi.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 5 e 41, lett. e
L'art. 5 disciplina, in particolare, l'imputazione per trasparenza dei redditi nelle società di persone, ma non costituisce il fondamento diretto della presunzione applicabile alle società di capitali a ristretta base sociale. L'art. 41, lett. e, riguardava la categoria dei redditi di capitale nel testo applicabile all'epoca dei fatti.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere un diritto; le presunzioni semplici sono ammesse quando derivano da fatti noti e conducono a conclusioni gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, la ristretta base sociale, insieme al valido accertamento degli utili extracontabili in capo alla società, può fondare la presunzione di distribuzione ai soci.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
Sono stati dedotti, rispettivamente, la violazione delle norme sul giudizio di rinvio e l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del primo.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può fondare una presunzione semplice di distribuzione degli utili ai soci, anche se non opera automaticamente la presunzione legale prevista per le società di persone.
- La presunzione richiede sia la prova della ristretta base sociale o familiare sia un valido accertamento degli utili non contabilizzati della società; non è sufficiente la sola ristrettezza della compagine sociale.
- Il socio può superare la presunzione fornendo una prova concreta, specifica e complessiva della mancata percezione degli utili o della propria estraneità alla gestione, non limitandosi a elementi isolati o meramente formali.
- La partecipazione minoritaria, l'assenza di versamenti o prelievi sui conti personali e le dichiarazioni dell'amministratore possono essere valutate, ma non sono necessariamente sufficienti da sole a escludere la distribuzione presunta degli utili.
- Quando la Cassazione annulla con rinvio, il giudice di rinvio deve rispettare il principio di diritto e i presupposti logico-giuridici della decisione; non può reinterpretare gli stessi elementi in modo incompatibile con quanto già stabilito dalla Corte.
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