Sentenza del 20/06/2018 n. 2006 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Notifica a mani proprie della sentenza di primo grado presso la sede legale - Legittimità - Sussiste - Elezione di domicilio - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione della sentenza di primo grado eseguita a mani proprie presso la sede legale dell’Agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 546/1992, nonostante l’Agente avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore costituito. L’Agente sosteneva, in sostanza, che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio eletto e che, quindi, il termine breve per proporre appello non fosse decorso.
La decisione
La notifica presso la sede legale dell’Agente della riscossione è stata ritenuta valida perché effettuata a mani proprie secondo la disciplina dell’articolo 16 del D.Lgs. 546/1992. L’elezione di domicilio presso il difensore non ha reso invalida tale notificazione. Di conseguenza, il termine di sessanta giorni per impugnare la sentenza decorreva dalla notifica a mani proprie; poiché l’appello è stato proposto oltre tale termine, è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile.
Norme richiamate
Articolo 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina le comunicazioni e notificazioni nel processo tributario, inclusa la notificazione a mani proprie presso la sede del destinatario.
La notificazione a mani proprie presso la sede legale dell’ente o dell’Agente della riscossione è valida anche quando la parte abbia eletto domicilio presso il difensore costituito. L’elezione di domicilio non esclude le modalità di notificazione direttamente previste dalla legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una notificazione eseguita a mani proprie presso la sede legale del destinatario può essere valida anche in presenza di un’elezione di domicilio presso il difensore.
- L’elezione di domicilio presso il difensore non rende necessariamente esclusiva quella sede per tutte le notificazioni processuali.
- La notificazione valida della sentenza fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre impugnazione.
- Chi intende impugnare una sentenza deve verificare tutte le notificazioni ricevute e calcolare il termine dalla prima notificazione validamente eseguita, anche se effettuata presso la sede legale anziché presso il domicilio eletto.
- Il mancato rispetto del termine breve comporta la tardività dell’impugnazione e la sua conseguente inammissibilità.
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