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Sentenza

Sentenza n. 5247/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento del provvedimento n. 3896 del 12/2/2024 di diniego della domanda di regolarizzazione di passo carrabile.

Giustizia amministrativa202405149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di regolarizzazione di un passo carrabile sulla SR 4 bis Terminillo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario utente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto da Astral alla domanda di regolarizzazione del passo carrabile, deducendo carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Ha contestato l’asserita presenza di un tracciato curvilineo, di una forte pendenza e di vegetazione tale da impedire la visibilità dell’accesso. Ha sostenuto che il passo carrabile rispettasse gli artt. 45 e 46 del regolamento di esecuzione del Codice della strada e che la visibilità fosse garantita per una distanza compresa tra 60 e 90 metri in entrambe le direzioni di marcia. Secondo il ricorrente, il tratto stradale attraversava un centro abitato e, pertanto, il limite di velocità rilevante era quello di 50 km/h; la curva richiamata dall’amministrazione sarebbe stata posta a monte del passo carrabile e la vegetazione, collocata a distanza dalla carreggiata, non avrebbe costituito un impedimento, ovvero avrebbe dovuto essere rimossa o manutenuta dall’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il Collegio ha rilevato che Astral non aveva fornito argomentazioni attendibili in replica ai plausibili rilievi del ricorrente. In particolare, ha ravvisato una carenza istruttoria sulla visibilità del passo carrabile e il conseguente difetto di motivazione del provvedimento. In sede di riedizione del potere, Astral non potrà reiterare il diniego sulla base delle inadeguate risultanze istruttorie sinora acquisite. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente per € 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato; il dispositivo indica tuttavia il MAECI quale soggetto onerato, in apparente difformità rispetto all’individuazione di Astral nel corpo della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 285/1992

    La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa vigente e deve garantire, tra l’altro, la visibilità dell’accesso secondo le condizioni previste dalla disciplina stradale.

  • art. 45 d.P.R. 495/1992

    Richiamato dal ricorrente quale disposizione applicabile ai requisiti del passo carrabile; il testo della decisione non espone una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 46 d.P.R. 495/1992

    La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il diniego può essere giustificato soltanto dall’assenza della visibilità necessaria; il TAR ha ritenuto comunque carenti l’istruttoria e la motivazione dell’amministrazione su tale profilo.

Massime di principio

  • Il diniego di regolarizzazione di un passo carrabile deve fondarsi su un’istruttoria adeguata e specifica in ordine alle condizioni di sicurezza stradale, compresa la concreta visibilità dell’accesso.
  • Quando l’amministrazione fonda il diniego sulla scarsa visibilità del passo carrabile, deve accertare e rappresentare in modo attendibile la conformazione della strada, la posizione dell’accesso, la distanza di visuale, le eventuali curve, pendenze e ostacoli, nonché il limite di velocità rilevante.
  • La motivazione del diniego è insufficiente quando non consente di comprendere, sulla base di risultanze istruttorie attendibili, per quali ragioni l’accesso non rispetterebbe i requisiti previsti dalla disciplina dei passi carrabili.
  • In sede di riedizione del potere successiva all’annullamento, l’amministrazione non può reiterare il diniego sulla base delle medesime risultanze istruttorie già ritenute inadeguate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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