L.R. FVG 22/2005
Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia l’attività di noleggio di autobus con conducente: autorizzazioni provinciali, requisiti di impresa e personale, controlli, registro regionale, sanzioni e sospensione/revoca. Prevede transitorio per le licenze comunali preesistenti (domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore) e regole su contrassegni, documenti a bordo e limiti all’uso di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche.
Trasporto viaggiatori con noleggio autobus con conducente
Disciplina del noleggio di autobus con conducente in Friuli Venezia Giulia
La legge regionale disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, l’esercizio professionale dei servizi di noleggio di autobus con conducente per il trasporto di viaggiatori. Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa statale di settore e ripartisce funzioni amministrative, requisiti, controlli, sanzioni e tenuta del registro regionale delle imprese.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina riguarda i servizi di noleggio di autobus con conducente effettuati da un’impresa per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti oppure offerti a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della durata e dell’importo complessivo del trasporto. Le finalità dichiarate sono la qualità del servizio, la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese, la sicurezza dei viaggiatori, l’omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro.
Riparto di competenze tra Regione e Province
La Regione esercita funzioni di regolamentazione e vigilanza generale e istituisce, detiene e gestisce il registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus. Alle Province sono attribuite le funzioni operative principali: rilascio e rinnovo delle autorizzazioni, controllo sulle imprese, accertamento e contestazione delle violazioni, determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative.
Autorizzazione all’esercizio
L’attività è subordinata al rilascio di un’autorizzazione provinciale alla impresa che abbia la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio provinciale competente. L’autorizzazione abilita l’esercizio professionale dell’attività e consente l’immatricolazione degli autobus da destinare al servizio. Ha durata quinquennale, non è soggetta a limiti territoriali ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato.
Requisiti organizzativi e professionali
Per ottenere l’autorizzazione l’impresa deve dimostrare una serie di requisiti organizzativi e soggettivi:
- parco autobus con anzianità media non superiore a dodici anni dalla prima immatricolazione;
- autobus dotati di climatizzazione, sedili reclinabili, impianto fonico di bordo e adeguato livello di pulizia;
- disponibilità di mezzi accessibili per persone con ridotta capacità motoria, in misura pari a 1 veicolo per parchi da 10 a 20 mezzi e 2 veicoli per parchi con oltre 21 mezzi;
- personale conducente in numero non inferiore all’80% del parco mezzi, con arrotondamento all’unità inferiore per le imprese con più di due veicoli.
Le attrezzature di qualità non si applicano agli autobus adibiti al trasporto di persone con disabilità né agli scuolabus, salve le norme di settore. Gli scuolabus di cui alla disciplina regionale sul trasporto pubblico locale restano soggetti alla relativa autorizzazione speciale.
Procedura di rilascio e documentazione
La domanda va presentata dal legale rappresentante con certificato camerale e dichiarazioni sostitutive concernenti:
- sede legale o principale organizzazione in provincia;
- requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dalla normativa statale;
- numero e caratteristiche degli autobus disponibili, data di prima immatricolazione, dotazione per l’accessibilità e attrezzature di bordo;
- assenza di sovvenzioni pubbliche per l’acquisto degli autobus, salvo i casi ammessi dalla legge statale;
- numero dei conducenti e natura del rapporto di lavoro;
- possesso del certificato di abilitazione professionale da parte dei conducenti;
- adozione della contabilità separata, per le imprese che svolgono anche servizio di linea.
L’autorizzazione richiede inoltre l’elenco nominativo del personale conducente e una garanzia finanziaria di 50.000 euro, aumentata di 5.000 euro per ogni veicolo da adibire al servizio. Per le imprese che svolgono anche trasporto pubblico locale, l’elenco dei conducenti può comprendere l’intero organico. Nell’atto autorizzativo è inserito il divieto di impiego di autobus non conformi al requisito di anzianità media.
Obblighi successivi al rilascio
Entro 90 giorni dal rilascio, l’impresa deve comunicare alla Provincia l’avvenuta immatricolazione ad uso noleggio degli autobus indicati in domanda, ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione. Le imprese autorizzate devono inoltre comunicare entro 30 giorni l’eventuale rilascio della licenza comunitaria per i trasporti internazionali. A bordo di ciascun autobus devono essere conservati copia conforme dell’autorizzazione e il documento che attesta la posizione lavorativa del conducente.
Contrassegno identificativo
Al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione la Provincia rilascia un contrassegno con stemma provinciale, dicitura “noleggio” e numero dell’autorizzazione, da esporre in modo visibile sul parabrezza o sul lunotto posteriore dell’autobus.
Verifica periodica dei requisiti
La Provincia verifica la permanenza dei requisiti sulla base di dichiarazioni annuali che le imprese devono presentare entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai requisiti e alle situazioni relativi all’autorizzazione, ai requisiti di esercizio e al contrassegno. Ogni variazione deve essere comunicata entro 30 giorni; in difetto, l’autorizzazione è sospesa fino alla regolarizzazione. Le variazioni relative al personale non determinano sospensione se durano al massimo 30 giorni.
Rapporti con il noleggio autovetture
Le imprese autorizzate al noleggio di autobus con conducente sono considerate abilitate anche ai servizi di noleggio con conducente disciplinati dalla normativa regionale sul noleggio di autovetture, fermo restando il relativo regime autorizzatorio comunale e i regolamenti locali.
Divieto di utilizzo di autobus sovvenzionati
È vietato utilizzare per il servizio di noleggio con conducente autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche non destinate alla totalità delle imprese nazionali operanti sul territorio nazionale. La domanda deve quindi indicare l’assenza di tali sovvenzioni oppure gli eventuali casi ammessi dalla legge statale.
Dispositivi di controllo e norme sociali
Le imprese devono rispettare la disciplina europea sui tempi di guida, pause, riposi e controllo nei trasporti su strada, nonché le regole sull’apparecchio di controllo del settore.
Sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina regionale generale sulle sanzioni. I proventi spettano, di regola, alla Provincia che ha rilasciato l’autorizzazione; se l’impresa non è autorizzata da una Provincia regionale, spettano alla Provincia nel cui territorio è rilevato l’illecito.
Sono previste, tra le altre, le seguenti sanzioni pecuniarie:
- esercizio senza autorizzazione: da 500 a 3.000 euro e divieto di chiedere l’autorizzazione per un anno;
- esercizio in violazione delle prescrizioni, senza contrassegno o senza dichiarazioni periodiche: da 500 a 2.000 euro;
- mancata tenuta a bordo dell’autorizzazione: da 200 a 1.500 euro;
- violazione del livello qualitativo del servizio: da 100 a 1.000 euro.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
La Provincia dispone la sospensione dell’autorizzazione in caso di reiterate infrazioni, con graduazione della durata in base alla gravità e al numero di autobus in servizio. Sono considerate gravi, tra l’altro, l’effettuazione del servizio senza autorizzazione, con veicoli non revisionati o privi di cronotachigrafo, non conformi alla disciplina sui conducenti o con mancata compilazione del documento fiscale.
La revoca interviene se l’impresa esercita con autorizzazione sospesa oppure se, nell’arco di cinque anni, subisce sospensioni per oltre 180 giorni complessivi. La revoca è prevista anche quando vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa statale richiamata o in caso di inosservanza della disciplina sulla contabilità separata. Dopo la revoca, la Provincia non può rilasciare una nuova autorizzazione per un anno.
Registro regionale delle imprese
Presso la direzione centrale regionale competente è istituito il registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente. La direzione invia annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese autorizzate, con indicazione del numero di autobus in dotazione e degli eventuali autobus acquistati con finanziamenti pubblici. Le Province devono fornire tutte le informazioni necessarie per la tenuta del registro e rendere disponibili i dati secondo le specifiche del regolamento attuativo, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Regime transitorio
Fino all’adozione del decreto ministeriale richiamato dalla legge statale, per “documento fiscale” si intende quello previsto dal regolamento-tipo regionale del 1997. I titolari di licenze comunali già rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge devono presentare domanda di autorizzazione provinciale entro 90 giorni; fino al rilascio della nuova autorizzazione, le licenze comunali restano efficaci ma non possono essere cedute. I Comuni devono informare gli interessati degli adempimenti richiesti.
Abrogazioni e rinvii
Sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili che disciplinavano precedentemente il settore nel trasporto pubblico locale. Per quanto non previsto dalla legge trovano applicazione la normativa statale e i regolamenti europei richiamati, in particolare quelli sui trasporti internazionali di viaggiatori e sull’ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali.
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