Ordinanza n. 1582/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione III, che aveva respinto il ricorso di primo grado, con riferimento all’esecuzione dello stamping out nell’allevamento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha chiesto in via cautelare la sospensione della relativa efficacia. La domanda cautelare è stata motivata dal rischio che l’esecuzione dello stamping out producesse effetti irreversibili prima della decisione di merito. Dal testo emerge inoltre una questione informativa concernente la diagnosi differenziale del patogeno infettante, individuato alternativamente nella TBC bovina o aviaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ritenendo che l’esecuzione dello stamping out fosse suscettibile di produrre effetti irreversibili nelle more della cognizione di merito. Il Collegio ha tuttavia ritenuto adeguate le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, subordinatamente all’adozione delle necessarie misure di biosicurezza da concordare con la competente ASL. Tali misure devono assicurare l’isolamento dei capi risultati positivi agli accertamenti veterinari e la compartimentazione, impedendo il pascolo libero e promiscuo dei capi non infetti, così da eliminare il pericolo per la salute pubblica umana e animale. In vista dell’udienza di merito, le parti potranno produrre elementi informativi sulla diagnosi differenziale del patogeno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; il provvedimento non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- Quando l’esecuzione di una misura sanitaria veterinaria di abbattimento o stamping out è suscettibile di produrre effetti irreversibili prima della decisione sull’impugnazione, sussistono esigenze cautelari che possono giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
- La sospensione dell’esecuzione di una misura potenzialmente lesiva non impedisce l’adozione di misure temporanee di biosicurezza, purché esse siano idonee a isolare gli animali positivi e a impedire il contatto promiscuo tra capi infetti e non infetti, tutelando la salute pubblica e animale.
- In presenza di esigenze cautelari adeguatamente fronteggiabili mediante una rapida fissazione dell’udienza di merito e misure di contenimento concordate con l’autorità sanitaria competente, il giudice può sospendere l’esecuzione dell’atto o della sentenza e disporre la sollecita trattazione della causa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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