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Circolare

Circolare Inail n. 7 del 7 marzo 2016

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2016.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare determina per l’anno 2016 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera ai fini del calcolo dei premi Inail, distinguendo tra retribuzione effettiva, convenzionale e di ragguaglio. Conferma l’invarianza dei minimi giornalieri rispetto al 2015 per effetto della variazione Istat negativa e illustra i casi in cui i minimi non si applicano o operano regole speciali, nonché gli importi delle principali retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Chiude con le indicazioni sul profilo risarcitorio, precisando gli importi di minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2015.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per il 2016

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2016

La circolare Inail n. 7 del 7 marzo 2016 definisce, per l’anno 2016, i criteri e gli importi da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi, con particolare riguardo ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera. Il documento distingue tra premi ordinari, retribuzioni convenzionali, retribuzione di ragguaglio e premi speciali unitari, e contiene anche indicazioni sul riflesso risarcitorio delle rivalutazioni intervenute dal 1° luglio 2015.

Quadro generale della base imponibile

La circolare ricorda che il premio assicurativo ordinario dipende da due elementi: il tasso di premio della tariffa applicabile alla lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni. La retribuzione imponibile può assumere tre forme:

  • retribuzione effettiva,
  • retribuzione convenzionale,
  • retribuzione di ragguaglio.

Per la generalità dei lavoratori, la retribuzione effettiva deve essere confrontata con il minimale contrattuale e con il minimale giornaliero previsto dalla legge; se è inferiore, deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.

Retribuzione effettiva e minimale giornaliero

Per il 2016 il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti resta invariato rispetto al 2015, in quanto la variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per il 2015 è risultata negativa (-0,1%) e la legge di stabilità 2016 esclude adeguamenti inferiori a zero. Ne deriva che:

  • il minimale giornaliero è pari a 47,68 euro,
  • il corrispondente minimale mensile, rapportato a 26 giorni lavorativi, è pari a 1.239,68 euro.

La circolare precisa inoltre che tale minimo non deve essere adeguato al superiore importo di un terzo del minimale di rendita, perché i due parametri operano su piani diversi.

Casi esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero

Alcune categorie restano fuori dal criterio generale di adeguamento al minimale giornaliero. In particolare:

  • Operai agricoli: il minimo giornaliero è aggiornato solo in base all’indice Istat e per il 2016 è pari a 42,41 euro.
  • Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali: la base imponibile coincide con le somme dovute dal datore di lavoro, anche se inferiori ai minimi.
  • Cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana: la base imponibile è costituita dall’assegno o indennità giornaliera stabilita dalla normativa regionale, moltiplicata per i giorni di effettiva presenza.
  • Indennità di disponibilità nel lavoro intermittente: i contributi sono versati sul loro effettivo ammontare, in deroga al minimale contributivo; l’indennità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

Retribuzioni convenzionali: regole generali

La circolare chiarisce che, per talune categorie, la base imponibile è determinata da retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale o con legge. Tali retribuzioni:

  • sono normalmente adeguate all’indice Istat dal secondo anno successivo all’entrata in vigore,
  • devono comunque essere confrontate con il corrispondente minimale giornaliero e, se inferiori, elevate a quest’ultimo,
  • seguono regole diverse a seconda che abbiano o meno un limite minimo giornaliero specifico.

Per l’anno 2016, il minimale di riferimento è pari a:

  • 47,68 euro per le retribuzioni convenzionali senza specifico limite giornaliero,
  • 26,49 euro per quelle con specifico limite giornaliero.

La circolare rinvia inoltre agli allegati con i riepiloghi 2016 e 2007-2016 dei minimi giornalieri applicabili alle retribuzioni effettive e convenzionali.

Principali retribuzioni convenzionali disciplinate

Il documento tratta in modo analitico diverse categorie speciali.

Pesca marittima

Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, a seguito dell’accordo del 16 dicembre 2014, sono confermate le retribuzioni convenzionali 2015-2016. Per il 2016 vengono riportati gli importi mensili imponibili, distinti tra:

  • pesca costiera e mediterranea,
  • pesca oltre gli stretti.

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio il limite minimo specifico è pari a 26,49 euro, ma la circolare precisa che, in deroga, esso deve essere adeguato al minimale generale di 47,68 euro.

Categorie con retribuzione convenzionale nazionale

Sono disciplinate varie categorie per le quali la retribuzione convenzionale è fissata a livello nazionale, tra cui:

  • detenuti e internati,
  • allievi dei corsi di istruzione professionale,
  • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità,
  • lavoratori in tirocini formativi e di orientamento,
  • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione,
  • familiari partecipanti all’impresa familiare,
  • lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali non cooperativi,
  • addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi,
  • soci volontari delle cooperative sociali,
  • lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale,
  • lavoratori dell’area dirigenziale,
  • lavoratori parasubordinati,
  • sportivi professionisti dipendenti.

Per queste categorie la circolare precisa criteri di calcolo, periodicità di riferimento e, nei casi rilevanti, gli importi da applicare dal 1° luglio 2015, che restano il parametro di base per il 2016.

Part-time, lavoro ripartito, dirigenti e parasubordinati

La circolare dedica specifiche indicazioni ai lavoratori con contratto part-time, ai lavoratori in lavoro ripartito, all’area dirigenziale e ai parasubordinati.

Per il part-time, la base imponibile convenzionale è calcolata moltiplicando la retribuzione oraria per le ore complessive da retribuire; la retribuzione oraria minimale per il 2016, assumendo un orario normale di 40 ore settimanali, è pari a 7,15 euro.

Per il lavoro ripartito, i due coobbligati sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale e il premio si calcola sulle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale, la base imponibile coincide con il massimale di rendita; dal 1° luglio 2015 l’imponibile è pari a:

  • 12,53 euro orari,
  • 100,26 euro giornalieri,
  • 2.506,40 euro mensili.

Per i parasubordinati, la base imponibile è data dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita, da rapportare ai mesi o alle frazioni di mese di durata del rapporto. Per il 2016 i limiti mensili restano quelli derivanti dal minimale e massimale di rendita rivalutati dal 1° luglio 2015: 1.349,60 euro e 2.506,40 euro. La disciplina si applica anche alle prestazioni occasionali entro i limiti indicati dalla circolare.

Retribuzione di ragguaglio

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si utilizza solo in via residuale, quando manchino sia retribuzione effettiva sia retribuzione convenzionale. Dal 1° luglio 2015 essa corrisponde a:

  • 53,98 euro giornalieri,
  • 1.349,60 euro mensili.

Premi speciali unitari

La seconda sezione riguarda i casi in cui, per la natura dell’attività o per la difficoltà di accertare numero dei lavoratori, retribuzioni o ore lavorate, si applicano premi speciali unitari in sostituzione del premio ordinario. La circolare illustra gli importi 2016 per le principali categorie.

Artigiani, soci artigiani e familiari coadiuvanti

Per titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati all’imprenditore artigiano sono previsti premi annuali per persona legati alla retribuzione prescelta e alla classe di rischio. Per il 2016 la retribuzione minima è pari a 47,68 euro giornalieri e 14.304,00 euro annui; i premi minimi annui per persona vanno da 81,00 euro a 1.737,20 euro a seconda delle classi di rischio da 1 a 9.

Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori

Per tali soggetti, riuniti in cooperative o organismi associativi di fatto, il premio è trimestrale e si collega alla retribuzione giornaliera effettiva, non inferiore al minimo generale. Per il 2016 i premi minimi trimestrali indicati sono:

  • 103,20 euro per il facchinaggio di generi ortofrutticoli o bagagli,
  • 206,50 euro per il facchinaggio di ogni altra merce e materiale,
  • 186,10 euro per barreociai, vetturini e ippotrasportatori,
  • premio del III settore da determinare in relazione all’incidenza effettiva dei rischi.

Frangitura e spremitura delle olive

Per le persone addette alla frangitura e spremitura delle olive, il premio è dovuto per frantoio, in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta, al tipo di frantoio e alla durata dei lavori. Per la campagna olearia 2016/2017 i premi minimi indicati sono:

  • 182,10 euro per frantoi di tipo A con durata non superiore a 30 giorni,
  • 573,30 euro per frantoi di tipo A per l’intera campagna,
  • 250,90 euro per frantoi di tipo B con durata non superiore a 30 giorni,
  • 700,20 euro per frantoi di tipo B per l’intera campagna.

Piccola pesca marittima e acque interne

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne è previsto un premio mensile per persona, riferito a una retribuzione giornaliera non inferiore al limite specifico di 26,49 euro. Per il 2016 il premio minimo mensile è pari a 31,60 euro.

Insegnanti, alunni e studenti non statali

La circolare precisa che, dal 1° novembre 2012, per gli insegnanti delle scuole non statali è passato il regime del premio speciale a quello del premio ordinario. Per gli alunni e studenti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche resta invece un premio speciale annuo, pari in via provvisoria a 2,59 euro per l’anno scolastico 2015/2016.

Candidati all’emigrazione e prove d’arte

Per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio è previsto un premio fisso per prova pari a 3,10 euro, non soggetto a variazioni.

Medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia

Per i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi, il premio è annuale e riferito agli apparecchi radiologici o alle sostanze radioattive in uso. La circolare rinvia alle tabelle dell’allegato 10 per gli importi 2016.

Volontariato a fini di utilità sociale

Per i soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale è confermato un premio speciale unitario di 258,00 euro annui. La circolare ricorda che il regime, introdotto in via sperimentale per il 2014-2015, è stato esteso dalla legge di stabilità 2016 anche agli anni 2016 e 2017 e che l’onere è posto a carico di un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro.

Allievi dei corsi IeFP

Per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, è stato introdotto in via sperimentale per il biennio 2016-2017 un premio speciale unitario annuo pari a 58,00 euro per allievo. La copertura è annuale, non frazionabile, e l’anno formativo decorre dal 1° settembre al 31 agosto. Il premio è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, mentre i maggiori rischi collegati all’attività in ambienti di lavoro restano a carico del bilancio dello Stato.

Profilo risarcitorio

La circolare chiude con un richiamo agli effetti delle rivalutazioni ai fini delle prestazioni economiche. In particolare:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2015 e per quelli ancora in corso a tale data;
  • per le rendite da inabilità permanente e per i superstiti, riferite a eventi dal 1° luglio 2015, il minimale di rendita è pari a 16.195,20 euro annui e 53,98 euro giornalieri;
  • il massimale di rendita è pari a 30.076,80 euro annui e 100,26 euro giornalieri.

La circolare si completa con una serie di allegati contenenti tabelle di riepilogo e importi dettagliati per le varie categorie disciplinate.

Punti principali

Determinazione dei premi ordinari e basi imponibili

La circolare chiarisce che il premio ordinario dipende dal tasso tariffario della lavorazione e dall’ammontare delle retribuzioni. La base imponibile può essere retribuzione effettiva, convenzionale o di ragguaglio. Per la generalità dei lavoratori la retribuzione effettiva va adeguata al più elevato tra minimale contrattuale e minimale giornaliero legale.

Minimale giornaliero 2016 e assenza di adeguamento

Per il 2016 i minimi giornalieri restano invariati rispetto al 2015 perché la variazione Istat 2015 è stata pari a -0,1% e la legge di stabilità 2016 impedisce adeguamenti negativi. Il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori è quindi pari a 47,68 euro, corrispondenti a 1.239,68 euro mensili su 26 giorni lavorativi.

Esclusioni e regole speciali per alcune categorie

Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero gli operai agricoli, i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, l’assegno dei disoccupati impiegati nei cantieri scuola e lavoro/rimboschimento/sistemazione montana e le indennità di disponibilità del lavoro intermittente. Per gli operai agricoli il minimo resta 42,41 euro; per le indennità di disponibilità si applica il 20% della retribuzione prevista dal CCNL.

Retribuzioni convenzionali nazionali e provinciali

La circolare disciplina l’adeguamento delle retribuzioni convenzionali, stabilite per legge o decreto ministeriale, con eventuale confronto con il minimale giornaliero di riferimento. Indica il minimale convenzionale di 26,49 euro per le categorie con limite proprio e di 47,68 euro per quelle senza specifico limite, oltre ai criteri di calcolo per pesca marittima, lavoratori a domicilio, lavoratori all’estero, area dirigenziale, parasubordinati e sportivi professionisti.

Premi speciali unitari e loro importi 2016

Per le categorie in cui è difficile accertare retribuzioni e presenza lavorativa, sono confermati premi speciali unitari: titolari e soci artigiani, facchini e similari, frangitura olive, pescatori della piccola pesca, medici radiologi e soggetti in attività di volontariato. La circolare riporta anche il nuovo premio speciale per gli allievi dei corsi IeFP, pari a 58,00 euro annui per allievo.

Profilo risarcitorio

Per le prestazioni economiche, l’indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata ai nuovi valori per gli eventi dal 1° luglio 2015 e per quelli in corso a tale data. Per le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, dal 1° luglio 2015 il minimale di rendita è 16.195,20 euro annui e 53,98 euro giornalieri; il massimale è 30.076,80 euro annui e 100,26 euro giornalieri.

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