Circolare Inail n. 8 del 16 marzo 2016
Pagamento dei premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e/o dilazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della decisione BCE del 10 marzo 2016, dal 16 marzo 2016 il tasso di riferimento per le rateazioni e dilazioni dei premi e accessori è pari al 6,00%, mentre la misura ordinaria delle sanzioni civili è pari al 5,50%. Viene precisato che il nuovo tasso si applica solo alle istanze presentate da tale data, senza incidere sulle rateazioni già in corso. La circolare riepiloga inoltre le ipotesi in cui si applicano le sanzioni civili, i relativi limiti massimi e la disciplina ridotta per le procedure concorsuali, che in presenza di un tasso di riferimento inferiore al tasso legale si adegua allo 0,2% per omissioni e al 2,2% per evasione.
Modifica del tasso di interesse per rateazioni/dilazioni e delle sanzioni civili sui premi
Pagamento dei premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione/dilazione e delle sanzioni civili
La circolare, emanata a seguito della decisione di politica monetaria della BCE del 10 marzo 2016, aggiorna i tassi applicabili dal 16 marzo 2016 ai pagamenti rateali dei premi e accessori e alla determinazione delle sanzioni civili. Il documento coordina tali variazioni con la disciplina normativa richiamata in premessa e precisa gli effetti sulle istanze nuove e sulle posizioni già in corso.
Quadro normativo di riferimento
La circolare si fonda su un insieme di norme che disciplinano rispettivamente la rateazione/dilazione dei debiti contributivi e il regime delle sanzioni civili, richiamando in particolare:
- decreto-legge 402/1981, convertito dalla legge 537/1981, art. 13;
- decreto-legge 318/1996, convertito dalla legge 402/1996, art. 3, comma 4;
- decreto legislativo 213/1998, art. 2, comma 1;
- legge 448/1998, art. 14;
- legge 388/2000, art. 116, commi 8 e 10;
- decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 settembre 2005;
- provvedimento BCE del 10 marzo 2016.
Nuovi tassi applicabili dal 16 marzo 2016
La BCE ha fissato allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, con effetto dal 16 marzo 2016. In conseguenza di tale rideterminazione, la circolare stabilisce:
- 6,00% per l’interesse dovuto sulle rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori;
- 5,50% per la misura ordinaria delle sanzioni civili.
Rateazioni e dilazioni di pagamento
Il tasso del 6,00% si applica esclusivamente alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 16 marzo 2016. Per le rateazioni già in corso non interviene alcuna modifica: continua ad applicarsi il tasso indicato nel piano di rateazione già comunicato al debitore.
La circolare segnala inoltre che restano superate le precedenti istruzioni della circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982 nella parte in cui collegavano il tasso applicabile al momento della comunicazione del piano da parte della sede.
Sanzioni civili: misura ordinaria
Dal 16 marzo 2016, per le sanzioni civili previste dall’art. 116, commi 8 e 10, della legge 388/2000, si applica il tasso del 5,50% annuo. Rimane fermo il limite massimo complessivo: la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La circolare ricorda le ipotesi in cui opera tale disciplina:
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi risultanti da denunce e/o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
- evasione collegata a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, comunque entro dodici mesi dal termine di pagamento, e il versamento avvenga entro trenta giorni dalla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
- mancato o ritardato pagamento per oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il pagamento sia eseguito entro il termine fissato dagli enti impositori, ai sensi dell’art. 116, comma 10.
Evasione: sanzione specifica
Per l’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la circolare precisa che è dovuta una sanzione civile pari al 30% in ragione d’anno. Anche in questo caso resta fermo il limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Riduzione delle sanzioni nelle procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore agli interessi legali, purché siano integralmente pagati contributi e spese, come previsto dall’art. 1, comma 220, della legge 662/1996.
La delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 1/2002 stabilisce che:
- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile ridotta è pari all’ex T.U.R.;
- in caso di evasione, la sanzione civile ridotta è pari all’ex T.U.R. aumentato di 2 punti percentuali.
Tuttavia, poiché il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema risulta inferiore al tasso degli interessi legali vigente, dal 16 marzo 2016 la sanzione civile in misura ridotta si determina come segue:
- 0,2% in caso di mancato o ritardato pagamento;
- 2,2% in caso di evasione.
La circolare richiama, a questo proposito, che il tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2016 è fissato allo 0,2% annuo.
Punti principali
Aggiornamento dei tassi dal 16 marzo 2016
La Banca centrale europea ha fissato allo 0,00% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema dal 16 marzo 2016. Di conseguenza, il tasso di interesse per le rateazioni e dilazioni dei premi e accessori diventa 6,00%, mentre la misura delle sanzioni civili ordinaria diventa 5,50% in ragione d’anno.
Rateazioni e dilazioni di pagamento
Il tasso del 6,00% si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 16 marzo 2016. Per le rateazioni già in corso resta valido il tasso indicato nel piano di rateazione originariamente comunicato. La circolare richiama inoltre il prospetto riepilogativo dei tassi precedenti allegato come supporto operativo.
Sanzioni civili ordinarie
Dal 16 marzo 2016 si applica il tasso del 5,50% alle sanzioni civili previste dall’art. 116, commi 8 e 10, della legge 388/2000. La circolare ribadisce che la sanzione non può superare il 40% dell’importo dei premi non corrisposti alla scadenza di legge.
Ipotesi di applicazione delle sanzioni civili
La misura ordinaria si applica: al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie; ai casi di evasione con denuncia spontanea della situazione debitoria, effettuata prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento entro trenta giorni dalla denuncia; ai casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, purché il pagamento avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori.
Evasione: misura specifica e limite massimo
Nell’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo, è dovuta una sanzione civile pari al 30% annuo. Anche in questo caso la sanzione non può superare il 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Riduzione delle sanzioni nelle procedure concorsuali
Per le aziende soggette a procedure concorsuali le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore agli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati contributi e spese. La delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL del 17 gennaio 2002 stabilisce che, in caso di omissione o ritardo, la sanzione ridotta coincide con l’ex T.U.R.; in caso di evasione coincide con l’ex T.U.R. aumentato di 2 punti percentuali.
Adeguamento alla prevalenza del tasso legale
Poiché il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è inferiore al tasso legale vigente, dal 16 marzo 2016 la sanzione civile ridotta nelle procedure concorsuali si calcola allo 0,2% per omissione o ritardo e al 2,2% per evasione. La circolare richiama che il tasso legale dal 1° gennaio 2016 è fissato allo 0,2%.
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