Circolare Inail n. 4 del 23 febbraio 2016
Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l'introduzione, in via sperimentale per il biennio 2016-2017, di un premio speciale unitario per l'assicurazione Inail contro infortuni e malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP) curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni. Sono indicati ambito di applicazione, importo del premio, onere aggiuntivo a carico dello Stato per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro, prestazioni, limiti di spesa e procedure operative per le sedi e per i soggetti assicuranti. Vengono inoltre fissati i termini per le denunce telematiche, le conferme di procedura e la richiesta di pagamento.
Premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi dei corsi IeFP regionali
Premio speciale unitario per gli allievi dei corsi IeFP
La circolare n. 4 del 23 febbraio 2016 definisce le modalità applicative del nuovo premio speciale unitario introdotto, in via sperimentale per il biennio 2016-2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali (IeFP) svolti da istituzioni formative e istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina si innesta sull'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 150/2015, che richiama l'art. 42 del D.P.R. 1124/1965 e prevede un premio speciale unitario, da determinarsi nel rispetto del limite di spesa fissato dalla legge. La circolare richiama inoltre il D.P.R. 1124/1965, il D.M. 12 dicembre 2000 sulle tariffe dei premi, la determinazione presidenziale n. 460 dell'11 dicembre 2015 e il decreto interministeriale 12 febbraio 2016, con il quale è stata stabilita la misura del premio.
Ambito di applicazione
Il nuovo regime riguarda esclusivamente gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali IeFP del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza regionale. I percorsi devono essere realizzati da strutture formative accreditate dalle Regioni o, se previsto dalla programmazione regionale, da istituti professionali in regime di sussidiarietà.
Restano esclusi dal nuovo regime:
- il personale dipendente delle istituzioni formative, per il quale continua ad applicarsi la disciplina ordinaria di calcolo e pagamento del premio;
- gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali già assicurati con il premio speciale previsto dal D.M. 15 luglio 1987;
- i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi di corsi di istruzione professionale non rientranti nei percorsi IeFP ordinamentali oggetto della circolare.
Misura del premio speciale e criteri di aggiornamento
Per gli anni 2016 e 2017 il premio speciale unitario annuale è pari a 58,00 euro per ciascun allievo. Il premio non è frazionabile e garantisce la copertura per l'intero anno formativo, convenzionalmente compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno successivo.
La misura è ancorata alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo e si aggiorna automaticamente in caso di variazioni del minimale stesso. Sul premio si applica la riduzione prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 147/2013, previa specifica istanza, secondo le disposizioni degli articoli 19 e 20 delle Modalità di applicazione della tariffa dei premi di cui al D.M. 12 dicembre 2000. È inoltre dovuta l'addizionale ANMIL dell'1% prevista dall'art. 181 del D.P.R. 1124/1965.
Prestazioni assicurative
Ai fini del calcolo delle prestazioni dovute in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli allievi dei corsi IeFP, la base di riferimento è la retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita assunta per la determinazione del premio speciale.
Onere aggiuntivo per l'attività svolta negli ambienti di lavoro
Il premio di 58,00 euro non considera i maggiori rischi lavorativi connessi alla formazione svolta negli ambienti di lavoro, il cui costo è posto a carico del bilancio dello Stato. Per il 2016 e il 2017 l'onere aggiuntivo annuo è pari a 45,00 euro, maggiorato dell'addizionale ANMIL dell'1%, per ciascun allievo effettivamente esposto al rischio, a prescindere dalla durata complessiva dell'esposizione nell'anno formativo.
L'onere complessivo a carico dello Stato non può superare 5 milioni di euro per ciascun anno. Se tale limite viene superato, l'importo di 45,00 euro è rideterminato fino a concorrenza del tetto di spesa, in relazione al numero degli allievi interessati. Analogamente, il premio speciale di 58,00 euro a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari può essere rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, per garantire il rispetto del limite di spesa.
Verifica di congruità e rimborso
La verifica della congruità dell'onere aggiuntivo rispetto al limite di 5 milioni di euro annui deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno. Il rimborso a favore dell'Inail deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.
Adempimenti delle istituzioni formative e degli istituti scolastici
Per la gestione del rapporto assicurativo, ogni sede formativa che eroga percorsi IeFP deve avere una propria PAT e una polizza speciale "Allievi IeFP". Anche i soggetti già titolari di codice ditta e PAT devono presentare telematicamente la denuncia per l'apertura della nuova PAT e della polizza speciale, oltre alla comunicazione di avvio dei corsi attraverso il servizio dedicato "Comunicazione data di avvio dei corsi di IeFP".
In prima applicazione, per l'anno formativo 2015/2016, il termine per la presentazione di tale denuncia era l'11 marzo 2016. A regime, l'obbligo sussiste solo se i soggetti assicuranti non sono già titolari di una polizza speciale Allievi IeFP per la sede formativa interessata; in tal caso, la denuncia va presentata alla data di avvio del primo corso IeFP.
Denuncia annuale del numero degli allievi e determinazione del premio
Per ciascuna polizza speciale Allievi IeFP, ogni anno le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono trasmettere la denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi, indicando:
- il numero degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali nell'anno formativo di riferimento;
- il numero degli allievi che partecipano alle lavorazioni aziendali;
- la durata complessiva, espressa in giornate, del periodo formativo svolto negli ambienti di lavoro.
La denuncia va inviata entro il 10 dicembre di ciascun anno formativo tramite il servizio telematico dedicato e deve essere accompagnata dallo stralcio del decreto regionale di approvazione dei corsi. Sulla base dei dati ricevuti, l'Inail determina e richiede il premio speciale a carico delle strutture formative e calcola gli oneri aggiuntivi a carico dello Stato, inviando le richieste tramite PEC.
Istruzioni operative per l'anno 2015/2016
Per l'anno formativo 2015/2016 la denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP doveva essere presentata telematicamente entro il 22 aprile 2016. Le sedi territoriali, ricevuta la comunicazione di avvio dei corsi, dovevano confermare i dati in procedura GRA Web entro il 1° aprile 2016. In questa fase viene istituita la polizza Allievi IeFP, senza conteggio immediato del premio, ma con emissione di un provvedimento di comunicazione del numero di PAT in cui la polizza è stata istituita.
Successivamente alla denuncia annuale, le sedi devono verificare che il progetto formativo sia stato approvato dalla Regione con il provvedimento allegato, determinare e confermare l'importo del premio entro il 13 maggio 2016 ed emettere, tramite PEC, il provvedimento di richiesta pagamento con l'indicazione del termine previsto dall'art. 44, comma 3, del D.P.R. 1124/1965.
Assistenza agli utenti
Per l'assistenza agli utenti esterni la circolare indica il Contact Center Multicanale Inail, con numero verde 803.164 da rete fissa e 06/164.164 da rete mobile. Per informazioni sull'utilizzo dei servizi online e per approfondimenti normativi e procedurali è disponibile anche il servizio "Inail risponde" nell'area contatti del portale istituzionale.
Punti principali
Introduzione del premio speciale unitario
L'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 150/2015 prevede, per gli anni 2016 e 2017, un premio speciale unitario ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 1124/1965 per gli allievi dei corsi ordinamentali IeFP. La circolare dà attuazione al decreto interministeriale 12 febbraio 2016 che ne ha stabilito la misura e le modalità applicative.
Ambito di applicazione e soggetti esclusi
Il nuovo regime riguarda solo gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo, di durata triennale e quadriennale, realizzati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni. Restano esclusi il personale dipendente delle istituzioni formative, gli alunni e studenti delle scuole non statali assicurati con il premio speciale del d.m. 15 luglio 1987, i lavoratori in tirocini formativi e di orientamento e gli allievi di corsi di istruzione professionale non rientranti nei percorsi IeFP ordinamentali.
Misura del premio e criteri di calcolo
Il premio speciale unitario annuale è fissato in 58,00 euro per ciascun allievo, non è frazionabile e copre l'intero anno formativo, convenzionalmente dal 1° settembre al 31 agosto successivo. Il premio è agganciato al minimale di rendita giornaliero vigente all'inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in caso di variazioni del minimale. Si applica la riduzione ex art. 1, comma 128, della legge 147/2013, previa istanza, e l'addizionale ANMIL dell'1%.
Prestazioni e base di calcolo
Per il calcolo delle prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale si assume la retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita utilizzato per determinare il premio speciale.
Onere aggiuntivo a carico dello Stato
Il premio non considera i maggiori rischi lavorativi connessi alle attività formative svolte negli ambienti di lavoro: tale quota è posta a carico del bilancio dello Stato. Per il 2016 e 2017 l'onere aggiuntivo è pari a 45,00 euro per ogni allievo effettivamente esposto, più l'addizionale ANMIL dell'1%, con limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno. In caso di superamento del limite, l'importo sarà rideterminato; anche il premio di 58,00 euro potrà essere rideterminato con decreto ministeriale su proposta Inail.
Verifica e rimborso dell'onere aggiuntivo
La congruità dell'onere aggiuntivo rispetto al tetto di spesa annuo di 5 milioni di euro viene verificata entro il 30 settembre di ciascun anno. Il rimborso a favore dell'Inail deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.
Adempimenti iniziali: apertura PAT e polizza speciale
Per ogni sede formativa deve essere istituita una PAT e una polizza speciale 'Allievi IeFP'. Anche i soggetti già titolari di codice ditta e PAT devono presentare telematicamente la denuncia di apertura della nuova PAT e della polizza, oltre alla comunicazione di avvio dei corsi tramite l'apposito servizio 'Comunicazione data di avvio dei corsi di IeFP'. Per il 2015/2016 il termine iniziale era l'11 marzo 2016; a regime la denuncia va presentata alla data di avvio del primo corso, se non esiste già una polizza speciale per la sede.
Denuncia annuale del numero degli allievi
Ogni anno, per ciascuna polizza speciale, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono comunicare il numero degli allievi iscritti, il numero di quelli impegnati nelle lavorazioni aziendali e la durata complessiva di tale periodo. La denuncia va trasmessa entro il 10 dicembre di ciascun anno formativo, allegando lo stralcio del decreto regionale di approvazione dei corsi. L'Istituto, sulla base dei dati ricevuti, determina il premio e i maggiori oneri a carico dello Stato, richiedendo il pagamento via PEC.
Scadenze transitorie per il 2015/2016
Per l'anno formativo 2015/2016 la denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP doveva essere inoltrata telematicamente entro il 22 aprile 2016. Le sedi territoriali dovevano confermare in procedura GRA Web i dati relativi all'avvio dei corsi entro il 1° aprile 2016, determinare e confermare il premio entro il 13 maggio 2016 ed emettere il provvedimento di richiesta pagamento con il termine previsto dall'art. 44, comma 3, del D.P.R. 1124/1965.
Assistenza agli utenti
Per informazioni generali è disponibile il Contact Center Multicanale Inail al numero verde 803.164 da rete fissa e 06/164.164 da rete mobile. Per supporto sui servizi online e approfondimenti normativi e procedurali è disponibile il servizio 'Inail risponde' nell'area contatti del portale Inail.
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