Circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal d.lgs. 151/2015 agli articoli 53, 54, 56, 139, 238 e 251 del d.p.r. 1124/1965, con decorrenza 22 marzo 2016. Il fulcro della riforma è l’obbligo per il medico o la struttura sanitaria di trasmettere telematicamente all’INAIL il certificato medico di infortunio o malattia professionale, esonerando il datore di lavoro dall’invio del certificato e concentrando su di lui solo la denuncia nei termini di legge. La circolare chiarisce anche le nuove modalità di trasmissione verso autorità di pubblica sicurezza e uffici del lavoro, le specificità per il settore agricolo e navigazione, i servizi telematici disponibili sul portale INAIL, le regole di compilazione per medici, lavoratori e datori di lavoro, nonché i moduli aggiornati e le soluzioni transitorie via PEC.
Semplificazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e nuove modalità telematiche
Decreto legislativo 151/2015: semplificazioni in materia di infortuni e malattie professionali
La circolare illustra l’assetto applicativo delle modifiche introdotte dall’art. 21 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 al d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, con decorrenza dal 22 marzo 2016. L’intervento normativo mira a semplificare gli adempimenti formali in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, rafforzando la trasmissione telematica dei certificati e delle denunce e favorendo la dematerializzazione dei flussi documentali tra imprese, medici, INAIL e altre amministrazioni.
Quadro generale e finalità della disciplina
La circolare richiama il contesto normativo già esistente, segnato da precedenti interventi sull’invio telematico delle denunce di infortunio e di malattia professionale e sull’acquisizione dei certificati medici. La nuova disciplina si inserisce nel processo di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese, coerente con il Codice dell’amministrazione digitale e con gli indirizzi già seguiti dall’INAIL nella gestione telematica dei servizi.
Modifiche all’articolo 53: certificato medico in caso di infortunio o malattia professionale
L’art. 53, come modificato, prevede che qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale debba rilasciare il certificato e trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’INAIL, contestualmente alla compilazione, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Istituto.
Il Ministero della salute, con circolare n. 7348 del 17 marzo 2016, ha chiarito che il riferimento alla "prima assistenza" non riguarda ogni medico che possa intervenire occasionalmente in situazioni di urgenza, ma solo la prestazione professionale qualificata resa nell’ambito di procedure organizzative strutturate, anche di base. La stessa circolare ministeriale ha precisato che l’obbligo di trasmissione si considera correttamente assolto se la compilazione e l’invio del certificato avvengono entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
Con la nuova disciplina il datore di lavoro non deve più trasmettere il certificato medico all’INAIL: resta invece tenuto a presentare la denuncia dell’evento nei termini di legge e a indicare i riferimenti del certificato, che l’Istituto rende disponibili telematicamente. Il lavoratore, a sua volta, deve comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di emissione e i giorni di prognosi, così da adempiere agli obblighi di immediata notizia dell’infortunio e di comunicazione della malattia professionale entro 15 giorni.
La circolare segnala inoltre che, dal 22 marzo 2016, è disponibile sul portale INAIL un applicativo per la consultazione dei certificati da parte del datore di lavoro munito di credenziali, mediante ricerca per codice fiscale del lavoratore, numero identificativo del certificato e data di emissione.
Settore agricolo e settore navigazione
Per il settore navigazione, nella fase di avvio del nuovo regime, restano ferme le attuali modalità di invio della certificazione medica tra INAIL e Servizio sanitario di assistenza al personale navigante.
Per il settore agricolo, la circolare richiama la disciplina specifica vigente. Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato valgono gli stessi obblighi e sanzioni del settore industria. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato e per gli autonomi, la denuncia è regolata dal d.m. 29 maggio 2001 in attuazione dell’art. 25 del d.lgs. 38/2000. In tali casi il medico che presta la prima assistenza deve redigere il certificato e trasmetterlo telematicamente all’INAIL, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente.
Per gli infortuni dei lavoratori autonomi agricoli, qualora il soggetto sia impossibilitato a provvedere direttamente alla denuncia nei termini, l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza è considerato sufficiente ai fini dell’adempimento, ferma restando la necessità della denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative. Il certificato continua quindi a valere come denuncia nell’ipotesi di impossibilità del lavoratore autonomo di effettuarla tempestivamente.
Trasmissione delle denunce all’autorità di pubblica sicurezza e alle autorità del lavoro
L’art. 54, come modificato, trasferisce all’INAIL l’onere di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le denunce di infortunio mortale o con prognosi superiore a trenta giorni, esonerando il datore di lavoro da questo adempimento. L’Istituto mette i dati a disposizione mediante cooperazione applicativa; in fase transitoria, dal 22 marzo 2016, l’invio avviene via PEC alle questure. Per il settore navigazione, le sedi compartimentali trasmettono le denunce via PEC alle Capitanerie di porto.
Analogamente, l’art. 56 è modificato nel senso che l’INAIL rende disponibili i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni alle direzioni territoriali del lavoro o agli uffici competenti della Regione siciliana e delle Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di consentire lo svolgimento delle inchieste sugli infortuni. Anche qui, fino al completamento degli applicativi informatici, la trasmissione avviene tramite PEC.
Malattie professionali e art. 139: effetti sulla denuncia e sul registro nazionale
Dal 22 marzo 2016, la trasmissione telematica del certificato di malattia professionale vale, per le tecnopatie incluse nell’elenco dell’art. 139 del d.p.r. 1124/1965, come assolvimento dell’obbligo di trasmissione della denuncia ai fini dell’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, di cui all’art. 10, comma 5, del d.lgs. 38/2000.
Resta però invariato l’obbligo del medico di effettuare la denuncia/segnalazione alle ASL e alle Direzioni territoriali del lavoro, nei casi espressamente previsti dal citato art. 10, comma 5. La riforma, quindi, non elimina gli adempimenti verso tali amministrazioni quando la normativa li imponga.
Decorrenza ed abrogazioni
La circolare chiarisce che le modifiche introdotte dall’art. 21, comma 1, lettere b), c), d), e) e f) del d.lgs. 151/2015 hanno efficacia dal 22 marzo 2016, corrispondente al centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. Sono inoltre abrogati i commi 6 e 7 dell’art. 32 del d.l. 69/2013, che disciplinavano i previgenti obblighi di comunicazione telematica da parte dell’INAIL verso varie autorità in materia di infortuni.
Servizi telematici disponibili e nuove funzionalità
Dal 22 marzo 2016 il portale INAIL mette a disposizione dell’utenza due servizi principali:
- il servizio per l’invio dei certificati di infortunio e malattia professionale, riservato a medici e strutture sanitarie;
- il cruscotto di consultazione dei certificati medici, destinato a datori di lavoro e intermediari.
Per l’accesso ai certificati consultabili il sistema richiede i dati del lavoratore, il numero identificativo del certificato e la data di rilascio. Se il certificato è presente, viene reso disponibile in formato PDF.
Istruzioni operative per medici e strutture sanitarie
Le strutture sanitarie e i medici già abilitati continuano a operare con tre modalità:
- modalità online, con compilazione e invio dei certificati tramite credenziali dispositive;
- modalità offline, mediante trasmissione di file in formato txt o xml tramite la funzione “Certificati tramite file”;
- cooperazione applicativa, per gli utenti con Porta di Dominio e accordi di adesione specifici, senza necessità di abilitazione individuale.
I soggetti non ancora abilitati devono richiedere le credenziali dispositive presentando apposita domanda alla sede INAIL competente, utilizzando i moduli previsti per il codice presidio o per il codice medico. La richiesta può essere presentata in sede territoriale oppure in via telematica tramite i servizi indicati dalla circolare. In caso di difformità tra i dati anagrafici dichiarati e quelli del documento di identità, l’istanza viene rigettata con comunicazione informativa.
Per il periodo di avvio e comunque non oltre il 30 aprile 2016, i medici e le strutture non ancora profilati possono trasmettere i certificati via PEC alla sede INAIL competente per la trattazione del caso.
Istruzioni operative per i lavoratori
Il lavoratore, in caso di infortunio o di malattia professionale, deve comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi. In questo modo adempie agli obblighi previsti dall’art. 52 del d.p.r. 1124/1965: dare immediata notizia dell’infortunio e comunicare la malattia professionale entro 15 giorni.
Nella fase di prima applicazione, se il lavoratore non dispone del numero identificativo del certificato, deve continuare a consegnare al datore di lavoro il certificato cartaceo.
Istruzioni operative per i datori di lavoro
Dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale, perché la certificazione è acquisita direttamente dall’Istituto dal medico o dalla struttura sanitaria e resa disponibile nella funzione di consultazione.
Restano invariati gli obblighi di denuncia nei termini di legge. Nelle denunce devono essere indicati obbligatoriamente il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. La decorrenza del termine per le sanzioni connesse al mancato assolvimento dell’obbligo di denuncia decorre dal momento in cui il datore di lavoro dispone degli elementi identificativi del certificato.
Se, in fase di prima applicazione, il certificato non è immediatamente visibile nell’applicativo perché trasmesso via PEC, il datore di lavoro deve comunque presentare la denuncia telematica inserendo gli estremi del certificato. Se non può indicare il numero identificativo perché assente, può inserire un codice fittizio di dodici caratteri alfanumerici; il sistema consente l’invio e segnala l’impossibilità di associare la denuncia al certificato pervenuto all’Istituto. La circolare precisa inoltre che eventuali difformità tra i dati inseriti e quelli acquisiti dai sistemi INAIL non costituiscono motivo di rigetto della denuncia né di applicazione della sanzione amministrativa.
Nuova modulistica e supporto applicativo
Per le denunce di malattia professionale/silicosi-asbestosi è stato predisposto il Mod. 101-R.A., che sostituisce i modelli 101-Prest. e 101/bis-Prest., con sezioni distinte per malattia professionale e per silicosi/asbestosi. Il Mod. 4 bis Prest. per denuncia/comunicazione di infortunio è sostituito dal Mod. 4 bis R.A.
La circolare segnala infine il supporto tecnico-operativo attraverso il Contact Center INAIL e il servizio Inail Risponde, oltre alla disponibilità di note informative sul portale per gli ulteriori adeguamenti dei sistemi, inclusa la visualizzazione dei certificati pervenuti via PEC e la cooperazione applicativa.
Punti principali
Obiettivo della riforma e quadro normativo
Il d.lgs. 151/2015, art. 21, introduce semplificazioni negli adempimenti formali connessi a infortuni e malattie professionali, nell’ottica della dematerializzazione dei flussi e dell’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni. La circolare richiama il quadro normativo di riferimento e chiarisce le nuove modalità operative dopo le precedenti iniziative INAIL sulla trasmissione telematica dei certificati e delle denunce.
Obbligo di invio telematico del certificato medico ex art. 53
Il medico che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale deve rilasciare il certificato e trasmetterlo esclusivamente in via telematica all’INAIL, contestualmente alla compilazione, tramite i servizi dell’Istituto. Il Ministero della salute ha precisato che l’obbligo riguarda la "prima assistenza" intesa come prestazione professionale qualificata nell’ambito di procedure organizzative strutturate, e che l’invio è regolare se effettuato entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento. Il datore di lavoro è esonerato dall’invio del certificato, ma resta tenuto a presentare la denuncia e a indicare gli estremi del certificato, resi disponibili dall’INAIL.
Effetti per lavoratori e datori di lavoro
Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di emissione e i giorni di prognosi, adempiendo così agli obblighi di immediata notizia dell’infortunio e di comunicazione della malattia professionale entro 15 giorni. Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’invio del certificato medico all’INAIL, ma devono continuare a trasmettere la denuncia entro 2 giorni dall’infortunio o 5 giorni dalla conoscenza della malattia professionale, con inserimento obbligatorio del numero identificativo e della data del certificato.
Settori agricolo e navigazione
Per il settore agricolo si conferma che il medico della prima assistenza trasmette telematicamente il certificato anche quando esso funge da denuncia per gli infortuni dei lavoratori agricoli autonomi impossibilitati a provvedervi direttamente; restano fermi gli obblighi di denuncia per i datori di lavoro e per i titolari del nucleo familiare nei casi previsti. Per il settore navigazione, nella fase di avvio restano ferme le modalità vigenti di invio della certificazione medica tra INAIL e Servizio sanitario di assistenza al personale navigante.
Comunicazioni a pubblica sicurezza e inchieste sugli infortuni
Per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni, l’art. 54 attribuisce all’INAIL l’obbligo di trasmettere le denunce all’autorità di pubblica sicurezza, esonerando il datore di lavoro. Analogamente, per le inchieste sugli infortuni ex art. 56, l’INAIL mette i dati a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro o degli uffici regionali/provinciali competenti. In fase transitoria, dal 22 marzo 2016, tali comunicazioni avvengono via PEC alle caselle istituzionali competenti.
Malattie professionali e art. 139
Dal 22 marzo 2016, la trasmissione telematica del certificato di malattia professionale assolve, per le tecnopatie elencate nell’art. 139, anche all’obbligo di denuncia/segnalazione ai fini dell’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o correlate al lavoro. Rimane fermo l’obbligo del medico di trasmettere la denuncia/segnalazione alle ASL e alle Direzioni territoriali del lavoro, ove espressamente previsto dall’art. 10, comma 5, del d.lgs. 38/2000.
Decorrenza e abrogazioni
Le modifiche introdotte dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015 producono effetti dal 22 marzo 2016, ossia dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell’art. 32 del d.l. 69/2013, relativi ai previgenti obblighi di comunicazione telematica dell’INAIL verso varie autorità.
Nuovi servizi telematici INAIL
Dal 22 marzo 2016 sono disponibili sul portale INAIL il servizio per l’inoltro dei certificati di infortunio e malattia professionale, riservato a medici e strutture sanitarie, e il cruscotto di consultazione dei certificati medici, dedicato a datori di lavoro e intermediari. La circolare precisa che i certificati sono consultabili tramite codice fiscale del lavoratore, numero identificativo del certificato e data di rilascio.
Istruzioni operative in fase di avvio e uso della PEC
Nella fase iniziale, se non è possibile la trasmissione telematica per cause tecniche o organizzative, medici e strutture sanitarie possono inviare il certificato via PEC alla sede INAIL competente e consegnarne copia all’assistito per il successivo inoltro al datore di lavoro. Analogamente, per i medici e le strutture non ancora profilati, fino al 30 aprile 2016 è consentito l’invio via PEC alla sede competente.
Moduli aggiornati e profili di accesso
Per le denunce di malattia professionale/silicosi-asbestosi è predisposto il nuovo Mod. 101-R.A., che sostituisce i modelli 101-Prest. e 101/bis-Prest.; per la denuncia/comunicazione di infortunio è adottato il Mod. 4 bis R.A. La circolare disciplina inoltre le modalità di abilitazione dei medici e delle strutture sanitarie, distinguendo tra accesso online, offline e cooperazione applicativa, e richiede, per i soggetti non già abilitati, specifica domanda di profilazione con documentazione d’identità.
Assistenza agli utenti
Per chiarimenti e supporto sulla fornitura delle credenziali o sull’utilizzo degli applicativi è indicato il Contact Center INAIL (803.164 da rete fissa, 06 164 164 da rete mobile) e il servizio Inail Risponde nella sezione Contatti/Supporto del portale istituzionale.
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