Sentenza n. 1605/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire relativo alla realizzazione di due fabbricati residenziali e di una piscina interrata su un lotto confinante con la proprietà del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato nel 2020 dal Comune di Trabia alla proprietaria del lotto confinante, conosciuto a seguito di accesso agli atti effettuato nel settembre 2024. Ha dedotto la violazione degli artt. 10 e 12 d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2016, del PRG, del regolamento edilizio comunale e dell'art. 21 l. n. 241/1990, sostenendo che il lotto fosse inedificabile per la fascia di rispetto autostradale di 60 metri, per la destinazione a verde prevista dal piano di lottizzazione, nonché per vincoli paesaggistici e sismici. Ha contestato inoltre la qualificazione dell'area come lotto intercluso, sostenendo che il Comune non avesse adeguatamente verificato il regime urbanistico dell'area e i presupposti per il rilascio del titolo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, illogicità, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione e omessa istruttoria, anche in relazione all'art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001. Con il terzo motivo ha dedotto la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio, l'inerzia comunale nell'adozione del provvedimento dichiarativo ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001 e la violazione del dovere di vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Ha altresì sostenuto che il nulla osta soprintendizio fosse divenuto inefficace per decorso del termine quinquennale. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, il difetto di interesse concreto e attuale e la tardività del ricorso; il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle questioni preliminari, decidendo il merito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla fascia di rispetto autostradale, ha ricostruito la disciplina applicabile distinguendo tra aree esterne e interne ai centri abitati e ha ritenuto applicabile alla zona, ricompresa in un piano di lottizzazione già attuato e urbanizzato, la distanza di 30 metri prevista dall'art. 26, comma 3, del regolamento di attuazione del Codice della strada per le aree edificabili o trasformabili disciplinate da strumenti urbanistici attuativi. Il piano di lottizzazione e la convenzione non avevano introdotto un vincolo pattizio autonomo di inedificabilità esteso a 60 metri, ma si erano limitati a recepire la disciplina legislativa allora vigente; inoltre, le aree a verde e gli standard erano state cedute al Comune e non coincidevano con il lotto interessato. Il vincolo stradale è stato qualificato come conformativo e direttamente derivante dalla legge, non come vincolo espropriativo o urbanistico autonomo. Il TAR ha ritenuto infondate anche le censure sulla documentazione e sull'istruttoria, rilevando che la dedotta inconferenza degli atti era generica e che l'amministrazione deve conoscere e verificare d'ufficio il regime urbanistico ed edilizio dei suoli, sicché eventuali lacune documentali imputabili al richiedente non determinano di per sé l'illegittimità del titolo. La qualificazione del lotto è stata ricondotta alla nozione di area residua, non a quella di lotto intercluso: l'area, inserita in un contesto urbanisticamente strutturato, dotata di accessi e urbanizzazioni, poteva essere edificata anche mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2016. È stata respinta anche la censura di decadenza del permesso di costruire, poiché, pur trattandosi di effetto collegato al decorso dei termini, la sua operatività richiede l'adozione di un formale provvedimento comunale, sia pure dichiarativo e con efficacia ex tunc, necessario a garantire il contraddittorio con il titolare. Il decorso del termine quinquennale del nulla osta paesaggistico determina, inoltre, l'inefficacia del titolo edilizio e non la sua illegittimità originaria. Il TAR ha quindi posto le spese a carico del ricorrente, liquidandole in euro 2.000 oltre accessori in favore del Comune, e le ha compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 380/2001
Il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla sua conformità con quanto previsto dagli strumenti urbanistici, dai regolamenti edilizi e dalla disciplina urbanistico/edilizia vigente.
Il titolo edilizio può essere rilasciato solo se conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sussistente tale conformità.
art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001
La P.A., prima di rilasciare un titolo edilizio, è tenuta ad acquisire d'ufficio tutti i documenti, le informazioni ed i dati già in suo possesso ed attinenti alla pratica edilizia.
L'amministrazione deve verificare d'ufficio il regime urbanistico ed edilizio dei suoli; la mancata o incompleta indicazione di un vincolo da parte del richiedente non determina automaticamente l'illegittimità del titolo.
art. 15 d.P.R. n. 380/2001
La decadenza del Permesso di costruire ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce un effetto che discende dall'inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati.
Per rendere operativa la decadenza del titolo è comunque necessario un formale provvedimento comunale, anche dichiarativo e con efficacia ex tunc, che consenta il contraddittorio con il titolare.
art. 26, comma 3, d.P.R. n. 495/1992
Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale ... non possono essere inferiori a ... 30 m per le strade di tipo A.
La distanza di rispetto autostradale è stata ritenuta pari a 30 metri per un'area edificabile inserita in un piano di lottizzazione già esecutivo e urbanizzato.
artt. 16, 18 d.lgs. n. 285/1992
Disciplinano le distanze dal confine stradale rispettivamente fuori e dentro i centri abitati; il TAR ha applicato, in relazione al contesto urbanizzato e attuato, la distanza di 30 metri.
art. 3, comma 1, n. 8, d.lgs. n. 285/1992
Costituisce un centro abitato un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
La nozione di centro abitato rileva per individuare la disciplina delle fasce di rispetto stradali.
art. 20 l.r. n. 16/2016
Consente, in presenza di un'area residua inserita in un contesto urbanisticamente strutturato e dotato delle necessarie infrastrutture, il ricorso al permesso di costruire convenzionato.
art. 28 l. n. 1150/1942
Il piano di lottizzazione costituisce strumento attuativo del PRG, alternativo al piano particolareggiato, con disciplina convenzionale degli obblighi di urbanizzazione e delle cessioni.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha escluso l'illogicità, la contraddittorietà e l'omessa istruttoria dedotte.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Disciplina il deposito delle memorie nel processo amministrativo; la relativa questione è stata ritenuta assorbibile in ragione dell'infondatezza del ricorso nel merito.
Massime di principio
- La fascia di rispetto autostradale è un vincolo conformativo direttamente derivante dalla disciplina legislativa sulla sicurezza stradale; la sua previsione negli strumenti urbanistici ha natura ricognitiva e non crea, di per sé, un autonomo vincolo pattizio o espropriativo.
- Quando un'area edificabile è inserita in un piano di lottizzazione già esecutivo e in un contesto urbanisticamente strutturato, la distanza dal confine autostradale può essere quella ridotta prevista per le zone edificabili o trasformabili disciplinate da strumenti urbanistici attuativi, pari a 30 metri per le autostrade ai sensi dell'art. 26, comma 3, d.P.R. n. 495/1992.
- L'area residua e il lotto intercluso sono istituti distinti: l'area residua è un ritaglio urbanistico edificabile, inserito in un contesto già strutturato, dotato di accesso e infrastrutture; il lotto intercluso è invece caratterizzato dall'isolamento oggettivo per assenza di accessi o collegamenti.
- L'amministrazione, nel valutare una domanda di permesso di costruire, deve verificare d'ufficio il regime urbanistico ed edilizio dell'area e i vincoli gravanti sul suolo; eventuali carenze della documentazione privata non comportano automaticamente l'illegittimità del titolo quando la verifica rientra nei doveri istituzionali dell'amministrazione.
- La decadenza del permesso di costruire per mancato inizio o completamento dei lavori entro i termini legali richiede, per diventare operativa, l'adozione di un formale provvedimento comunale, anche se meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, necessario a garantire il contraddittorio con il titolare.
- La scadenza del termine di efficacia di un nulla osta paesaggistico incide sull'efficacia del titolo edilizio per il futuro, ma non determina l'illegittimità originaria del permesso di costruire.
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