Sentenza del 24/01/2019 n. 479 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 161/2019 - TRIBUTI CONSORTILI - PIANO DI CLASSIFICA APPROVATO DALLA REGIONE COMPETENTE - Inversione dell'onere della prova dei benefici derivanti ai beni del consorziato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione contro una precedente sentenza della CTR, sostenendo che il Consorzio non avesse adeguatamente provato il beneficio diretto e specifico derivante agli immobili dalle opere di bonifica. Ha inoltre contestato la valutazione di una relazione tecnica, la produzione tardiva di documenti, l'effettiva utilizzazione della rete irrigua e il mancato riconoscimento di precedenti decisioni favorevoli. Il ricorso è stato ricondotto, almeno in via prospettica, all'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non evidenziassero una falsa percezione immediata e obiettiva di un fatto incontestato, ma contestassero piuttosto la valutazione delle prove e il ragionamento giuridico della precedente sentenza. Tali censure integrano eventualmente errori di giudizio o di diritto, non deducibili mediante revocazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, se dovute.
Norme richiamate
Art. 113 c.p.c.
Principio iura novit curia
Il giudice conosce il diritto e può acquisire e applicare d'ufficio il piano di classifica, considerato atto amministrativo generale soggetto a forme di pubblicità legale.
Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario può disapplicare, ai fini della decisione, un regolamento o un atto amministrativo generale ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto della controversia.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di una falsa percezione della realtà, obiettivamente rilevabile, relativa a un fatto decisivo non controverso e risultante dagli atti, non per contestare l'apprezzamento delle prove o il ragionamento del giudice.
Art. 860 c.c.
Costituisce la base civilistica dell'obbligo di contribuzione consortile collegato al beneficio arrecato agli immobili dalle opere di bonifica.
Art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
Collega il contributo consortile al vantaggio diretto e immediato ricevuto dal fondo inserito nel perimetro consortile.
Cass. civ., Sezioni Unite, 16 giugno 2005, n. 12868
Riconosce che il piano di classifica, quale atto amministrativo generale pubblicizzato, rientra nella conoscenza ufficiale del giudice, che può acquisirlo anche d'ufficio.
Cass. civ., 21 luglio 2010, n. 17066
La presunzione derivante dal piano di classifica è iuris tantum e non iuris et de iure.
L'approvazione del piano di classifica e l'inserimento dell'immobile nel perimetro consortile esonerano il Consorzio dalla prova specifica del beneficio, ma consentono al contribuente di fornire prova contraria e di contestare sia l'inesistenza del beneficio sia i criteri di calcolo del contributo.
Cass. civ., 23 marzo 2012, n. 4671
Quando il fondo è inserito in un piano di classifica non contestato quanto alla legittimità, il beneficio diretto e immediato si presume; il contribuente deve provare l'inesecuzione delle opere o l'inadempimento delle indicazioni del piano.
Cass. civ., n. 23856/2008; n. 10637/2007; n. 3652/2006; n. 14267/2007; n. 8180/2009; n. 7488/2011
Confermano che l'errore revocatorio deve essere percettivo e riguardare un fatto non controverso; non può consistere nell'erronea interpretazione delle prove o nella diversa valutazione giuridica dei fatti.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 21639/2004
La valutazione relativa alla sussistenza di un giudicato costituisce questione di diritto, non errore di fatto revocatorio, e deve essere eventualmente censurata mediante ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di tributi consortili, l'approvazione del piano di classifica da parte dell'autorità competente e l'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza fanno presumere l'esistenza del beneficio diretto e specifico; il Consorzio non deve normalmente dimostrarlo nuovamente in modo analitico.
- La presunzione è relativa: il contribuente può superarla provando l'assenza di qualsiasi utilità, l'inesecuzione delle opere, l'erronea inclusione dell'immobile o l'erronea applicazione dei criteri del piano.
- Il giudice tributario può acquisire d'ufficio il piano di classifica e può disapplicarlo, per la specifica controversia, se ne ravvisa l'illegittimità, anche se il contribuente non lo ha previamente impugnato in sede amministrativa.
- La revocazione non è uno strumento per ottenere una nuova valutazione delle prove, contestare l'interpretazione di una relazione tecnica o riformulare le difese già esaminate: occorre un errore percettivo evidente su un fatto decisivo, non controverso e documentalmente incontestabile.
- Le contestazioni sull'erronea applicazione del diritto, sulla valutazione del giudicato o sul ragionamento logico della sentenza devono essere fatte valere con il mezzo di impugnazione appropriato, normalmente l'appello o il ricorso per cassazione, non con la revocazione per errore di fatto.
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