Ordinanza n. 3122/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia-Bari relativa alla ricostituzione della Commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le federazioni appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia-Bari concernente la ricostituzione della Commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole, chiedendone la riforma in sede cautelare. Il Consiglio di Stato ha rilevato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, possibili profili di inammissibilità dell'appello, poiché esso non risultava notificato a un controinteressato. Ha tuttavia osservato che i motivi dedotti in primo grado avrebbero potuto essere adeguatamente esaminati dal TAR nella sede di merito. Quanto al periculum in mora, le appellanti avevano evidenziato che la Commissione avrebbe operato per l'arco temporale 2025-2029.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Sul fumus, ha rilevato possibili profili di inammissibilità dell'appello per omessa notificazione a un controinteressato, rinviando al giudizio di merito l'adeguato esame dei motivi proposti in primo grado. Sul periculum, ha ritenuto prevalenti le esigenze dell'Amministrazione di non interrompere l'attività istituzionale della Commissione nelle more del giudizio, considerato il lungo arco temporale, dal 2025 al 2029, per il quale la Commissione era chiamata a operare. Ha inoltre rilevato che le appellanti avrebbero potuto ottenere adeguata tutela in caso di accoglimento dell'impugnazione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la verifica del fumus avviene sulla base della cognizione sommaria propria del procedimento e può condurre alla rilevazione di possibili profili di inammissibilità senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
- Quando l'impugnazione cautelare presenta possibili profili di inammissibilità per omessa notificazione a un controinteressato, il giudice può respingere la domanda cautelare e rimettere l'esame dei motivi sostanziali alla sede di merito.
- Il periculum in mora deve essere valutato mediante bilanciamento tra il pregiudizio prospettato dall'appellante e l'interesse dell'amministrazione a non interrompere l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali nelle more del giudizio.
- La stabilità temporale dell'attività amministrativa controversa e la possibilità di ottenere tutela adeguata con la decisione di merito possono escludere la sussistenza di un pregiudizio cautelare prevalente in capo all'appellante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →