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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06345/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. applicato nei suoi confronti. Il provvedimento di merito aveva ritenuto attuali i profili di pericolosità sociale per la perdurante operatività del sodalizio criminale di appartenenza e aveva evidenziato la mancanza di elementi di ravvedimento o dissociazione, nonché comportamenti irregolari e violazioni in ambito carcerario. Nel ricorso si censurava la motivazione del provvedimento, ritenuta dal ricorrente meramente apparente o comunque viziata, sostenendo che le emergenze valorizzate non sarebbero idonee a dimostrare l'attualità del pericolo di collegamenti con il clan e contestando, in sostanza, la rilevanza, l'equivocità o la pertinenza degli elementi posti a base della proroga. Il secondo motivo è stato ritenuto non correttamente formulato in termini di violazione di legge ed inoltre generico, perché non specificava quali circostanze sarebbero emerse dall'analisi trattamentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., davanti alla Cassazione sono deducibili solo vizi di violazione di legge; nel caso concreto, però, le censure erano sostanzialmente rivolte alla motivazione e alla valutazione di merito del Tribunale di sorveglianza. La Corte ha inoltre ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e specifica, fondata su elementi relativi al ruolo del condannato nella cosca, alla permanenza di legami e alla perdurante operatività del sodalizio, oltre che all'assenza di segnali di dissociazione o recupero della legalità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Nel giudizio di cassazione contro il provvedimento che decide sulla proroga del regime detentivo differenziato sono deducibili solo vizi di violazione di legge.

  • art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

    L'accertamento della persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale deve essere svolto considerando i parametri indicati dalla norma in modo non esaustivo e mediante un apprezzamento complessivo di merito.

  • art. 41-bis ord. pen.

    La proroga del regime speciale richiede una valutazione sull'attualità della capacità di collegamento con l'associazione criminale e sulla permanenza delle condizioni di pericolo originarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. sono denunciabili solo violazioni di legge, non anche meri vizi di motivazione o di rivalutazione del merito.
  • La proroga del 41-bis può essere giustificata sulla base di un apprezzamento complessivo degli elementi già acquisiti o sopravvenuti, purché siano indicativi della permanenza del pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata.
  • Non è necessario che sopravvengano fatti nuovi per disporre o confermare la proroga, se la motivazione dà conto in modo specifico della perdurante capacità del soggetto di mantenere contatti con l'associazione e dell'attualità della pericolosità.
  • La censura in cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera contestazione della valutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice di merito, senza dedurre un effettivo vizio di violazione di legge.
  • La mancanza di elementi di dissociazione, ravvedimento o recupero alla legalità può costituire, insieme alla persistente operatività del sodalizio e al ruolo del condannato, base sufficiente per confermare la proroga del regime differenziato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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