Sentenza n. 288/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 2674/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 2553/2024), pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 538,67.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 538,67 a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero l'8 novembre 2024, con pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato la sussistenza del giudicato, la regolare attestazione della conformità della sentenza civile all'originale, la notificazione del titolo al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate nel giudicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'integrale esecuzione. Ha precisato che il compenso del commissario è compreso nella retribuzione ordinaria, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La pronuncia è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti in ragione della serialità delle inottemperanze ministeriali relative al mancato pagamento della retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale; la pronuncia richiama la norma nella formulazione risultante dalle modifiche normative che hanno eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina applicabile alla conformità del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente alle statuizioni del giudice ordinario.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza avente a oggetto un titolo giudiziale civile, è sufficiente la produzione del titolo attestato conforme all'originale e regolarmente notificato all'amministrazione soccombente; non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva nei casi in cui tale formalità sia stata abrogata.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso infruttuoso costituisce presupposto processuale per l'azione.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è conferito a un dipendente pubblico e rientra nei suoi compiti istituzionali, non spetta un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →