Ordinanza n. 14388/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensiva - della nota del Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS- del 10 giugno 2026 che dispone il non accoglimento della richiesta di ammissione alla visita medica di revisione del ricorrente; - del verbale della Sottocommissione per la visita medica di revisione pro. -OMISSIS- del 28 maggio 2026; - del giudizio di non idoneità del 28 aprile 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica, verbale della visita medica di revisione e nota di non accoglimento della richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
Esito
La controversia
Il ricorrente, nell'ambito degli accertamenti di idoneità psico-fisica previsti dal concorso per l'impiego nella Guardia di Finanza, è stato giudicato non idoneo per la riscontrata presenza di tratti di personalità ritenuti non perfettamente armonici e sintonici, con note di introversione e immaturità, ricondotti alla disciplina concorsuale applicabile. Ha contestato la valutazione amministrativa e ha prodotto documentazione medica di parte asseritamente comprovante l'assenza della causa di inidoneità. Con ricorso e motivi aggiunti ha chiesto l'annullamento del giudizio di non idoneità, del verbale della visita medica di revisione e della nota con cui è stata respinta la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, previa tutela cautelare.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati. Ritenendo necessario un approfondimento tecnico sulla sussistenza della causa di inidoneità, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., da svolgersi in contraddittorio mediante una commissione di tre ufficiali medici del Collegio Medico Legale della Difesa, almeno uno dei quali specialista della materia. Il ricorrente deve notificare l'ordinanza al Comando Generale della Guardia di Finanza e al Collegio Medico Legale della Difesa, allegando la documentazione sanitaria già depositata; l'Amministrazione deve trasmettere la documentazione relativa agli accertamenti che hanno determinato la non idoneità; la commissione dovrà svolgere la verificazione entro il termine assegnato e depositare una relazione motivata. È stata garantita la partecipazione delle parti alle operazioni, con preavviso della data e del luogo, nonché la facoltà di assistenza da parte di sanitari del ricorrente e della Guardia di Finanza qualora si rendesse necessario un nuovo accertamento. Le spese della verificazione sono inizialmente poste a carico del ricorrente, mentre la liquidazione definitiva è rimessa alla decisione finale. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quale mezzo di acquisizione di elementi tecnici rilevanti per la decisione.
art. 66 c.p.a.
Disciplina la verificazione, disposta dal giudice per accertare fatti e profili tecnici controversi mediante un organismo verificatore, nel contraddittorio tra le parti.
titolo XVI, lettera l), n. 167 dell’allegato 1 al decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 del Comandante generale della Guardia di Finanza
Tratti di personalità non perfettamente armonici e sintonici con note di introversione ed immaturità che non controindicano l'adattamento a normali situazioni di vita
È la previsione richiamata dall'Amministrazione quale parametro della causa di non idoneità psico-fisica contestata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la prescrizione di oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio amministrativo di non idoneità psico-fisica è contestata mediante documentazione sanitaria di parte, il giudice può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio per accertare la sussistenza della patologia o condizione posta a fondamento dell'esclusione.
- La verificazione su valutazioni medico-amministrative può essere affidata a una commissione composta da più ufficiali medici, con la presenza di uno specialista della materia, e deve essere svolta assicurando alle parti un preavviso delle operazioni e la possibilità di assistervi mediante propri sanitari.
- Quando la verificazione renda necessario un nuovo accertamento diretto sull'interessato, la commissione verificatrice deve assicurare la comunicazione della convocazione alle parti e la possibilità di assistenza dei sanitari da esse indicati.
- In un'ordinanza istruttoria, la decisione sulle spese e sui compensi del verificatore può essere rinviata alla definizione del giudizio, disponendo provvisoriamente l'anticipazione a carico della parte che ha richiesto la tutela giurisdizionale.
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