Sentenza n. 2557/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento n.ro prot. -OMISSIS- del 26.09.2023 di allontanamento dal Comune di Portici (NA) con divieto di farvi ritorno per un periodo di anni tre senza preventiva autorizzazione, emesso dal Questore della Provincia di Napoli a carico di -OMISSIS-, notificato in data 26.09.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Napoli di allontanamento dal Comune di Portici e divieto di ritorno per tre anni, adottato ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, l'assenza dei presupposti normativi per l'adozione del foglio di via obbligatorio, l'errore di fatto e la sproporzione della misura. Ha sostenuto di non avere carichi pendenti, richiamando il certificato del casellario giudiziale, e ha affermato che nell'episodio del maggio 2023 si sarebbe limitato a reagire all'aggressione di un terzo. Ha inoltre depositato il decreto di archiviazione del procedimento penale per rissa, intervenuto successivamente all'adozione del provvedimento questorile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il foglio di via obbligatorio presupponga un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica, fondato su comportamenti attuali e su elementi concreti, anche se non integranti necessariamente un reato, e che la relativa valutazione rientri nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, sindacabile solo per abnormità dell'iter logico, macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il provvedimento era motivato con la partecipazione del ricorrente a un grave episodio di violenza, nel quale aveva colpito ripetutamente una persona con un casco cagionandole la frattura delle ossa nasali, nonché con una condanna di primo grado, ulteriori citazioni dirette a giudizio e precedenti divieti di ritorno. L'archiviazione del procedimento per rissa non ha smentito la base fattuale del provvedimento, poiché il giudice penale aveva escluso gli estremi della rissa, riqualificando l'episodio come aggressione non perseguita per mancanza di querela. Il TAR ha inoltre distinto il certificato dei carichi pendenti dal casellario giudiziale, ritenendo confermati gli ulteriori precedenti indicati dall'amministrazione. La valutazione complessiva della pericolosità è stata giudicata concreta, ragionevole e non sproporzionata. L'eventuale necessità di recarsi a Portici per incontrare la ex moglie potrà essere fatta valere mediante richiesta motivata all'amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, e gli è stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la manifesta infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 159/2011
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.
Il foglio di via obbligatorio richiede che il destinatario sia una persona pericolosa per la sicurezza pubblica e che si trovi fuori dal luogo di residenza; la misura è preventiva, deve essere motivata e può vietare il ritorno per un periodo non superiore a tre anni.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
Consente la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in sede di verifica finale; il TAR lo ha applicato ritenendo manifesta l'infondatezza del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 159/2011 è una misura di prevenzione diretta a impedire future condotte socialmente pericolose e non presuppone l'accertamento definitivo della commissione di un reato.
- L'adozione del foglio di via obbligatorio richiede un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali ed elementi concreti, obiettivamente identificabili e complessivamente significativi, anche se non rilevanti come reati o illeciti amministrativi.
- La valutazione della pericolosità compiuta dal Questore costituisce esercizio di ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell'abnormità dell'iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento dei fatti o della carenza di elementi concreti e concludenti.
- L'archiviazione di un procedimento penale non determina automaticamente l'illegittimità del foglio di via quando l'archiviazione non smentisca i fatti materiali posti a fondamento della misura, ma dipenda dall'assenza degli elementi costitutivi di uno specifico reato o dalla mancata presentazione della querela.
- La valutazione amministrativa della pericolosità può fondarsi sul complesso degli elementi risultanti dall'istruttoria, inclusi condanne non definitive, procedimenti pendenti e precedenti misure amministrative, purché tali elementi siano concretamente indicati e valutati nella motivazione.
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