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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21579/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che lo aveva condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorso deduceva un unico motivo, qualificato dalla Corte come generico e meramente assertivo, con cui si contestava l'"inconfigurabilità del reato" di cui all'art. 341-bis c.p., assumendo che gli argomenti della sentenza impugnata fossero immuni da vizi logici o giuridici e che la motivazione fosse viziata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non autosufficiente e privo di reale specificità, quindi inidoneo a scalfire la decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'impugnazione si risolveva in censure generiche e meramente apodittiche contro la configurabilità del reato, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità del ricorso che non sia ascrivibile a colpa del ricorrente non esclude tale statuizione; nel caso di specie, però, la condanna pecuniaria viene comunque disposta nel dispositivo riportato.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per individuare il delitto contestato di oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché reputa il motivo di ricorso generico.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata nel dispositivo trascritto in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche, assertive o meramente riproduttive non consentono il superamento del vaglio di ammissibilità.
  • La deduzione dell'inconfigurabilità del reato richiede un'esposizione puntuale delle ragioni di diritto e di fatto per cui la fattispecie concreta non integrerebbe il reato contestato; la mera affermazione apodittica è insufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

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