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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43436/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato l'ordinanza cautelare emessa dal GIP (15/03/2024) con cui era stata disposta la custodia in carcere per il reato di traffico di sostanze stupefacenti (32,5 kg di marijuana) con richiamo ad aggravanti (art. 416-bis.1 c.p. e altre normative). Il Procuratore deduceva vizio cumulativo di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse invertito il corretto ragionamento logico-probatorio: la captazione telefonica e le dichiarazioni rese da Emanuele Mancuso (poi collaboratore) sarebbero riconducibili alla stessa fonte ma la captazione avrebbe valore di riscontro alle dichiarazioni; inoltre il Procuratore richiamava le esigenze cautelari già riconosciute dal primo giudice e chiedeva annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che aveva annullato la misura cautelare perché le fonti probatorie richiamate (la captazione del 13/02/2018 e le dichiarazioni del 10/07/2018 rese da Mancuso) erano riconducibili al medesimo soggetto e, nel caso concreto, le dichiarazioni sono state rese dopo che al dichiarante era stata data lettura della captazione, configurando una verifica circolare e autoreferente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il riscontro che giustifica la chiamata in correità deve essere esterno alle dichiarazioni accusatorie e individualizzante; in assenza di tale riscontro la gravità indiziaria a carico del Navarra non è sufficiente per la custodia cautelare. Conseguentemente l'ordinanza che aveva annullato la custodia cautelare resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiesta di riscontri esterni, indipendenti e individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie per evitare verifiche circolari; i riscontri possono essere anche di natura logica ma devono essere esterni alle dichiarazioni e attinenti alla riferibilità del fatto all'imputato.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la partecipazione in concorso a fatti di reato (concorso di persone nel reato) relativo ai fatti contestati.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 4

    Normativa di riferimento per le fattispecie di traffico illecito di stupefacenti richiamata a titolo di qualificazione del reato (quantitativo e relative conseguenze giuridiche).

  • L. n. 146/2006, artt. 3 e 4

    Richiamate come disposizioni collegate alle aggravanti o profili di reato connessi al traffico internazionale/organizzato di sostanze stupefacenti.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamato quale riferimento alle fattispecie di tipo mafioso/associazione a delinquere di tipo mafioso o aggravazioni connesse all'illecito, utilizzato per valutare il quadro contestuale dei fatti.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.1, Callipari; Sez.1, Alabiso; Sez.6, Ceroni)

    Precedenti interpretazioni che chiariscono i limiti della chiamata in correità: le dichiarazioni di terzi possono essere riscontrate da altre dichiarazioni provenienti dallo stesso soggetto solo a condizione che esistano riscontri esterni e individualizzanti; in mancanza si configura circolarità e insufficienza probatoria.

Massime di principio

  • Quando captazioni/intercettazioni e successive dichiarazioni provengono dallo stesso soggetto, il loro incrocio può essere circolare e non costituire riscontro autonomo: occorre un riscontro esterno e individualizzante.
  • L'art. 192 cod. proc. pen. impone che i riscontri alla chiamata in correità siano esterni alle dichiarazioni accusatorie; possono essere anche elementi logici ma devono riguardare direttamente la riconducibilità del fatto all'imputato.
  • Leggere o sottoporre al dichiarante la trascrizione di una intercettazione prima di acquisirne la dichiarazione ne può limitare il valore probatorio come riscontro autonomo, perché le dichiarazioni possono risultare soltanto interpretative della stessa fonte.
  • La chiamata in correità non può fondare da sola la prova piena della responsabilità; per misure cautelari occorre comunque gravità indiziaria con elementi individualizzanti a carico dell'indagato.
  • Per ottenere o confermare una custodia cautelare il pubblico ministero deve cercare riscontri indipendenti (telefonici, documentali, visivi, dichiarazioni di terzi autonome, elementi di contesto) che colleghino il soggetto al fatto specifico.

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