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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01556/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda la condanna per avere l'imputato, secondo i giudici di merito, messo a disposizione la propria abitazione come luogo di abituale consumo di sostanze stupefacenti da parte di più persone. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione della prova: la responsabilità sarebbe stata fondata in modo esclusivo sulle dichiarazioni di un teste accusatorio, ritenuto inattendibile e contraddittorio, senza adeguata considerazione delle prove testimoniali favorevoli alla difesa. Con il secondo motivo si contesta la configurabilità del reato ritenuto in sentenza, sostenendo che mancassero sia la prova dell'abitualità del convegno per l'uso di stupefacenti sia quella di una consapevole predisposizione di strumenti o mezzi agevolatori da parte dell'imputato, oltre che la prova dell'elemento soggettivo. Con il terzo motivo si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto immotivato o comunque fondato solo sull'assenza di elementi positivi, senza valorizzare il comportamento processuale collaborativo, l'assenza di precedenti specifici e la ritenuta modestia del contributo dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le doglianze replicassero questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre giudicato non manifestamente illogica e adeguatamente motivata la sentenza impugnata sia sulla sussistenza del reato sia sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 79 T.U. stupefacenti

    La disposizione è richiamata come base della fattispecie contestata; la Corte ribadisce che l'agevolazione dell'uso di stupefacenti può consistere nella semplice messa a disposizione di un immobile come luogo di convegno abituale per il consumo, senza necessità di ulteriori attrezzature o apprestamenti.

  • art. 73 legge 22 dicembre 1975, n. 685

    È richiamato in via comparativa dalla giurisprudenza citata per affermare che la destinazione di un locale a convegno per l'uso di stupefacenti non richiede attrezzature di contorno, ma solo l'utilizzazione di fatto del luogo allo scopo, quando i convegni siano abituali.

  • art. 79 T.U. Stup.

    È la norma sostanziale su cui si innesta la valutazione della Corte: la configurabilità del reato richiede la consapevole destinazione del luogo a uso abituale di consumo da parte di terzi, non il fine di lucro né un dolo specifico.

  • art. 73 T.U. Stup.

    La Corte lo cita solo incidentalmente nel passaggio sulle pregresse condanne dell'imputato, come precedente penale rilevante per il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma che giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio, né la sostituzione della propria lettura delle prove a quella operata dai giudici di merito, salvo il rilievo di specifici e decisivi travisamenti di fatto.
  • La destinazione di un immobile a luogo di abituale consumo di stupefacenti può integrare il reato anche in assenza di attrezzature, letti, assistenza o altri apprestamenti materiali: è sufficiente la concreta messa a disposizione del luogo per quel fine.
  • Per la configurabilità della fattispecie non è richiesto un dolo specifico o il fine di lucro; è sufficiente la consapevolezza del titolare del luogo circa il suo uso abituale da parte di terzi per il consumo di droga.
  • L'abitualità dell'uso del luogo può essere desunta anche da riscontri oggettivi sullo stato dei locali e sul materiale rinvenuto, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili dal giudice di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto dell'assenza di elementi positivi valutabili; la mera mancanza di elementi negativi non impone la concessione del beneficio.
  • Una volta dichiarato inammissibile il ricorso per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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