Cassazione Penale, Ordinanza n. 07340/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era stato proposto personalmente dall'imputato, quindi da soggetto privo di legittimazione a sottoscrivere validamente il ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza riguarda un ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del 4 marzo 2025 della Corte di appello di Napoli. Il ricorso è stato sottoscritto e presentato personalmente dall'imputato, senza l'intervento di un difensore munito di legittimazione processuale. La Corte ha rilevato d'ufficio tale difetto di legittimazione alla proposizione del ricorso e, per questo solo motivo processuale, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Non emergono dal testo i fatti sostanziali del processo né il reato contestato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto da soggetto munito di legittimazione processuale; la sottoscrizione personale dell'imputato, quando non consentita dalla legge, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il difetto di legittimazione alla proposizione del ricorso costituisce vizio processuale assorbente, che impedisce l'esame dei motivi di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, l'impugnante è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, se ne ricorrono i presupposti previsti dal codice di rito.
Come è indicizzato
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